((Art. 10 bis 
 
                       Medicina trasfusionale 
 
  1. Al fine di ridurre il rischio  di  contagio  degli  operatori  e
degli  assistiti  e  di  garantire   la   continuita'   assistenziale
nell'ambito  dello  svolgimento  delle  attivita'  trasfusionali,  le
prestazioni sanitarie relative all'accertamento  dell'idoneita'  alla
donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e
degli  emocomponenti  e  alla  diagnosi   e   cura   nella   medicina
trasfusionale  sono  inserite  nell'elenco   delle   prestazioni   di
telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal  Centro
nazionale  sangue  sulla  base  delle   Indicazioni   nazionali   per
l'erogazione di  prestazioni  in  telemedicina,  di  cui  all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  17
dicembre 2020.))