Art. 11 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere  dal  1°   aprile   2022   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La violazione delle disposizioni di cui  agli  articoli  9,
commi  9-bis  e  9-ter,  9-bis,  9-bis.1,  ((10-ter,   comma   2,   e
10-quater)), nonche' delle  ordinanze  di  cui  all'articolo  10-bis,
comma 1, lettera b), e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35.  Dopo  due  violazioni  delle
disposizioni di cui al  comma  9-ter  dell'articolo  9,  al  comma  4
dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e  al  comma  7
dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica,  a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni.
Dopo una violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  9-bis.1,
comma 1, lettere f) e g), in  relazione  al  possesso  di  una  delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda
violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai  sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave  reato,  la
violazione della misura di  cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,  e'
punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,
n. 1265.». 
  2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo  2
del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  continuano  a
trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad
essi espresso rinvio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  recante
          «Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle  attivita'
          economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze   di
          contenimento della diffusione dell'epidemia  da  COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n.  96,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  13  (Sanzioni).  -  1.  La  violazione   delle
          disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis  e  9-ter,
          9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2,  10-quater,  nonche'  delle
          ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera  b),
          e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n.  35.  Dopo  due  violazioni  delle
          disposizioni di cui al  comma  9-ter  dell'articolo  9,  al
          comma 4  dell'articolo  9-bis,  al  comma  3  dell'articolo
          9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse  in
          giornate  diverse,  si  applica,  a  partire  dalla   terza
          violazione, la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          chiusura dell'esercizio o dell'attivita'  da  uno  a  dieci
          giorni. Dopo  una  violazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo  9-bis.1,  comma  1,  lettere  f)  e  g),   in
          relazione al possesso di  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green
          pass  rafforzato,  si  applica,  a  partire  dalla  seconda
          violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  da  uno  a  dieci
          giorni. 
                2. Alle condotte previste dagli  articoli  476,  477,
          479, 480, 481, 482  e  489  del  codice  penale,  anche  se
          relative  ai  documenti  informatici  di  cui  all'articolo
          491-bis  del  medesimo  codice,  aventi   ad   oggetto   le
          certificazioni  verdi  COVID-19  in  formato   digitale   o
          analogico,  si  applicano  le  pene  stabilite  nei   detti
          articoli. 
                2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato  punibile
          ai sensi dell'articolo 452 del  codice  penale  o  comunque
          piu'  grave  reato,  la  violazione  della  misura  di  cui
          all'articolo  10-ter,  comma  1,   e'   punita   ai   sensi
          dell'articolo 260 del regio  decreto  27  luglio  1934,  n.
          1265.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.  35,   «Misure   urgenti   per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79: 
                «Art. 4 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
                2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere
          i), m), p), u), v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la
          sanzione   amministrativa   accessoria    della    chiusura
          dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
                3.  Si  applicano,  per  quanto  non  stabilito   dal
          presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
                5. In caso di reiterata violazione della disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
                6.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   violazione
          dell'articolo 452 del codice penale o comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera e), e' punita ai sensi  dell'articolo  260
          del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  testo  unico
          delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
                7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie,
          le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
          lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
          «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000». 
                8.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
                9.  Il  Prefetto,   informando   preventivamente   il
          Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione  delle  misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 luglio 2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2020, n. 125: 
                «Art. 2 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto  costituisca  reato  diverso   da   quello   di   cui
          all'articolo 650 del codice  penale,  le  violazioni  delle
          disposizioni del presente decreto,  ovvero  dei  decreti  e
          delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto,
          sono  punite  con  la  sanzione   amministrativa   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020, n. 35. Nei casi in cui  la  violazione  sia  commessa
          nell'esercizio  di  un'attivita'  di  impresa,  si  applica
          altresi'  la  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
                2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento
          in misura ridotta si applica l'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni
          delle misure disposte da autorita'  statali  sono  irrogate
          dal Prefetto. Le sanzioni per le  violazioni  delle  misure
          disposte da autorita'  regionali  e  locali  sono  irrogate
          dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto
          dell'accertamento  delle  violazioni  di  cui  al   secondo
          periodo  del  comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la
          prosecuzione   o   la   reiterazione   della    violazione,
          l'autorita'   procedente   puo'   disporre   la    chiusura
          provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una  durata
          non  superiore  a  5  giorni.  Il   periodo   di   chiusura
          provvisoria e'  scomputato  dalla  corrispondente  sanzione
          accessoria  definitivamente  irrogata,  in  sede   di   sua
          esecuzione. In caso di reiterata violazione della  medesima
          disposizione la sanzione amministrativa  e'  raddoppiata  e
          quella accessoria e' applicata nella misura massima. 
                2-bis.  I  proventi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni. 
                3. Salvo che il fatto costituisca reato  punibile  ai
          sensi dell'articolo 452 del codice penale o  comunque  piu'
          grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo
          1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».