Art. 12 
 
Disposizioni  in  materia  di  proroga  delle  Unita'   speciali   di
  continuita' assistenziale  e  di  contratti  in  favore  di  medici
  specializzandi ((nonche' in  materia  di  formazione  specifica  in
  medicina generale)) 
 
  1. All'articolo 4-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 4 e' abrogato. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  295,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 2-bis,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,  e
all'articolo 2-ter, comma 5, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente  durante  lo  stato  di
emergenza» sono soppresse. 
  ((3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  24,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la
limitazione del massimale degli assistiti  in  carico  fino  a  1.000
assistiti, anche con il supporto dei tutori di  cui  all'articolo  27
del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999,  o  del  monte  ore
settimanale e possono organizzare i corsi  anche  a  tempo  parziale,
garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione
delle  attivita'  assistenziali   non   pregiudichino   la   corretta
partecipazione   alle   attivita'   didattiche   previste   per    il
completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi  ai
sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali
attivita' pratiche, da computare nel monte ore  complessivo  previsto
dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368  del
1999». 
  3-ter. Al comma 3  dell'articolo  27  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni». 
  3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge,  recante  «Misure   di   potenziamento   del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria: 
                «Art.   4-bis   (Unita'   speciali   di   continuita'
          assistenziale). - 1. Al fine di  consentire  al  medico  di
          medicina generale o al  pediatra  di  libera  scelta  o  al
          medico   di   continuita'   assistenziale   di    garantire
          l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e   le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
          sede  di  continuita'  assistenziale  gia'  esistente,  una
          unita'  speciale  ogni  50.000  abitanti  per  la  gestione
          domiciliare  dei  pazienti  affetti  da  COVID-19  che  non
          necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'  speciale  e'
          costituita da un  numero  di  medici  pari  a  quelli  gia'
          presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
          Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
          supplenti  di  continuita'  assistenziale;  i  medici   che
          frequentano il corso di formazione  specifica  in  medicina
          generale; in  via  residuale,  i  laureati  in  medicina  e
          chirurgia abilitati e iscritti  all'ordine  di  competenza.
          L'unita' speciale e' attiva sette giorni  su  sette,  dalle
          ore  8,00  alle  ore  20,00,  e  per  le  attivita'  svolte
          nell'ambito della  stessa  ai  medici  e'  riconosciuto  un
          compenso lordo di 40 euro per ora. 
                2. Il medico di medicina generale o  il  pediatra  di
          libera scelta o  il  medico  di  continuita'  assistenziale
          comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
          del triage telefonico,  il  nominativo  e  l'indirizzo  dei
          pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'  speciale,
          per  lo  svolgimento  delle  specifiche  attivita',  devono
          essere  dotati  di  ricettario   del   Servizio   sanitario
          nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
          e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte. 
                3.  Il  triage  per  i   pazienti   che   si   recano
          autonomamente  in  pronto  soccorso  deve  avvenire  in  un
          ambiente   diverso   e   separato   dai   locali    adibiti
          all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al  fine  di
          consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo
          le ordinarie attivita' assistenziali. 
                4.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 295, della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «Omissis. 
                295. Le disposizioni di cui  all'articolo  4-bis  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  gia'
          prorogate dall'articolo 1, comma  425,  lettera  a),  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   sono   ulteriormente
          prorogate al 30  giugno  2022,  nei  limiti  di  spesa  per
          singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato
          7 annesso alla presente legge. 
                Omissis.». 
              - Si riportano gli articoli 2-bis, commi 1, lettera  a)
          e 2-ter, comma 5 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27: 
                «Art. 2-bis (Misure  straordinarie  per  l'assunzione
          degli specializzandi e per il conferimento di incarichi  di
          lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
          fronte alle esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti
          dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
          essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
          territorio nazionale un incremento dei posti letto  per  la
          terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla  cura  dei
          pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, fino al  perdurare  dello
          stato di emergenza dichiarato dal  Consiglio  dei  ministri
          con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
                  a) procedere al reclutamento  del  personale  delle
          professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561, e dalla legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e
          degli   operatori   socio-sanitari,   nonche'   di   medici
          specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno  di
          corso delle  scuole  di  specializzazione,  anche  ove  non
          collocati nelle graduatorie di cui  all'articolo  1,  comma
          547, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  conferendo
          incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a  sei
          mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello  stato  di
          emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga  all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          all'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
          scuola di specializzazione  universitaria  e  continuano  a
          percepire il trattamento economico previsto  dal  contratto
          di   formazione   medico-specialistica,   integrato   dagli
          emolumenti corrisposti per l'attivita'  lavorativa  svolta.
          Il periodo di attivita', svolto dai medici  specializzandi,
          e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  teoriche
          e  assistenziali,  necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
          necessario, possono essere conferiti  anche  in  deroga  ai
          vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia  di
          spesa   di   personale,   nei    limiti    delle    risorse
          complessivamente indicate per ciascuna regione con  decreto
          del  Ragioniere  generale  dello  Stato  10   marzo   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020; 
                Omissis.». 
                «Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio
          sanitario nazionale). - Omissis. 
                5. Gli incarichi di cui al presente articolo  possono
          essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai  medici
          specializzandi  iscritti  regolarmente  all'ultimo   e   al
          penultimo anno di corso della scuola  di  specializzazione.
          Tali  incarichi  sono   prorogabili,   previa   definizione
          dell'accordo di cui al  settimo  periodo  dell'articolo  1,
          comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  in
          ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al  31
          dicembre 2020. Nei  casi  di  cui  al  precedente  periodo,
          l'accordo  tiene  conto  delle  eventuali   e   particolari
          esigenze di recupero, all'interno  della  ordinaria  durata
          legale del  corso  di  studio,  delle  attivita'  formative
          teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
          obiettivi  formativi  previsti.  Il  periodo  di  attivita'
          svolto dai medici specializzandi e'  riconosciuto  ai  fini
          del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma
          di  specializzazione.  I  medici   specializzandi   restano
          iscritti alla scuola di  specializzazione  universitaria  e
          continuano a percepire il  trattamento  economico  previsto
          dal contratto di formazione specialistica, integrato  dagli
          emolumenti   corrisposti   in   proporzione   all'attivita'
          lavorativa svolta. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di sostegno  e  semplificazione  per  le
          imprese e  per  la  pubblica  amministrazione»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n. 290: 
                «Art.  9  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          formazione specifica in medicina generale). - 1. Fino al 31
          dicembre 2022, in relazione alla  contingente  carenza  dei
          medici di medicina generale, nelle more  di  una  revisione
          complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i
          laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  all'esercizio
          professionale, iscritti al corso di formazione specifica in
          medicina  generale,  possono  partecipare  all'assegnazione
          degli   incarichi   convenzionali,   rimessi    all'accordo
          collettivo  nazionale  nell'ambito  della  disciplina   dei
          rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale.  La  loro
          assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a  quella
          dei medici in possesso del relativo diploma  e  agli  altri
          medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto  all'inserimento
          nella   graduatoria   regionale,   in   forza   di    altra
          disposizione.  Resta  fermo,   per   l'assegnazione   degli
          incarichi  per  l'emergenza  sanitaria   territoriale,   il
          requisito   del   possesso    dell'attestato    d'idoneita'
          all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria  territoriale.  Il
          mancato conseguimento del diploma di  formazione  specifica
          in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
          rispettiva frequenza fatti salvi i periodi  di  sospensione
          previsti  dall'articolo  24,  commi  5  e  6  del   decreto
          legislativo  17  agosto   1999,   n.   368,   comporta   la
          cancellazione dalla graduatoria regionale  e  la  decadenza
          dall'eventuale incarico assegnato. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e
          le province  autonome,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 24,  comma  3,  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, prevedono  limitazioni  del  massimale
          degli assistiti in carico o del monte  ore  settimanale  da
          definire nell'ambito dell'accordo collettivo  nazionale,  e
          possono  organizzare  i  corsi  anche  a  tempo   parziale,
          garantendo  in  ogni  caso  che  l'articolazione  oraria  e
          l'organizzazione   delle   attivita'   assistenziali    non
          pregiudichino la  corretta  partecipazione  alle  attivita'
          didattiche previste  per  il  completamento  del  corso  di
          formazione specifica in medicina generale. 
                3. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in sede di Accordo  collettivo
          nazionale, sono individuati  i  criteri  di  priorita'  per
          l'inserimento  nelle  graduatorie  regionali   dei   medici
          iscritti al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
          generale di  cui  al  comma  1,  per  l'assegnazione  degli
          incarichi convenzionali, nonche' le relative  modalita'  di
          remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri  di
          cui  al  presente  comma,  si  applicano  quelli   previsti
          dall'Accordo   collettivo   nazionale   vigente   per    le
          sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
                4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. Le  amministrazioni
          pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  previsti
          con le risorse umane finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,   recante
          «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva  93/16/CE",  »pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   23
          ottobre 1999, n. 250, S.O.: 
                «Art. 27. - Omissis. 
                3. I tutori di cui all'articolo  26  sono  medici  di
          medicina generale convenzionati con il  servizio  sanitario
          nazionale  con  un'anzianita'  di  almeno  dieci  anni   di
          attivita'   convenzionale   con   il   servizio   sanitario
          nazionale, nonche' possedere la titolarita' di un numero di
          assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale
          vigente e operare in uno studio professionale  accreditato.
          I  medici  che  svolgono   la   funzione   docente   o   di
          coordinamento  o  tutoriale  sono  iscritti  in  un  elenco
          regionale all'uopo istituito. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  548-bis,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «Omissis. 
                548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale,   nonche'   le   strutture   sanitarie   private
          accreditate, appartenenti alla rete formativa,  nei  limiti
          delle proprie disponibilita' di bilancio e  nei  limiti  di
          spesa per il personale previsti dalla  disciplina  vigente,
          possono procedere fino al 31 dicembre  2022  all'assunzione
          con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
          orario  a  tempo  parziale  in   ragione   delle   esigenze
          formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati  nella
          graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
          dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea
          relativamente  al  possesso  del   titolo   di   formazione
          specialistica. Per le strutture private accreditate di  cui
          al primo periodo, la facolta' assunzionale e' limitata agli
          specializzandi che svolgono l'attivita' formativa presso le
          medesime strutture. Il  contratto  non  puo'  avere  durata
          superiore alla  durata  residua  del  corso  di  formazione
          specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi,  i
          periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e
          6, primo periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,
          n. 368, e puo' essere prorogato  una  sola  volta  fino  al
          conseguimento del  titolo  di  formazione  specialistica  e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi.
          L'interruzione  definitiva  del  percorso   di   formazione
          specialistica  comporta  la  risoluzione   automatica   del
          contratto di lavoro. I medici,  i  medici  veterinari,  gli
          odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e
          gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del  presente
          comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al  loro
          trattamento  economico,  proporzionato   alla   prestazione
          lavorativa resa e commisurato alle attivita'  assistenziali
          svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni  del
          contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale
          della  dirigenza  medica,  veterinaria  e   sanitaria   del
          Servizio sanitario nazionale  e,  per  quanto  riguarda  le
          strutture sanitarie private  accreditate,  le  disposizioni
          dei rispettivi contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          della  dirigenza.  Essi  svolgono  attivita'  assistenziali
          coerenti con  il  livello  di  competenze  e  di  autonomia
          raggiunto e correlato all'ordinamento didattico  di  corso,
          alle attivita'  professionalizzanti  nonche'  al  programma
          formativo seguito e all'anno di corso  di  studi  superato.
          Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro  a
          tempo  determinato,  restano  iscritti   alla   scuola   di
          specializzazione    universitaria    e    la     formazione
          specialistica e' a tempo parziale in conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7  settembre  2005.
          Con specifici accordi tra le regioni, le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano e le  universita'  interessate  sono
          definite,  sulla  base  dell'accordo  quadro  adottato  con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di
          concerto con il Ministro della  salute,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          le modalita' di svolgimento della formazione  specialistica
          a tempo parziale e delle  attivita'  formative  teoriche  e
          pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
          della  scuola   di   specializzazione   universitaria.   La
          formazione teorica compete alle universita'. La  formazione
          pratica e'  svolta  presso  l'azienda  sanitaria  o  l'ente
          d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
          43 del decreto legislativo n. 368 del 1999,  ovvero  presso
          gli istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico.
          Nel suddetto periodo gli specializzandi  medici  non  hanno
          diritto al cumulo del trattamento economico previsto per  i
          predetti specializzandi medici dal contratto di  formazione
          specialistica di  cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che  il
          trattamento  economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio
          esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
          se inferiore  a  quello  gia'  previsto  dal  contratto  di
          formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
          quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento  del
          relativo titolo di  formazione  specialistica,  coloro  che
          sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati  a
          tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli  della  dirigenza
          del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 
                Omissis.».