Art. 13 
 
Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2  e  per
  il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle  condizioni
  di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali 
 
  1. Per continuare a  garantire  la  sorveglianza  epidemiologica  e
microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti  dal
Ministero della salute, ((nonche' per garantire maggiore supporto  ai
sistemi sanitari regionali per  la  programmazione  di  una  gestione
ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2,)) anche dopo il 31  marzo  2022,
l'Istituto superiore di sanita'  gestisce  la  specifica  piattaforma
dati a tal fine  gia'  istituita  presso  il  medesimo  Istituto  con
l'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  27
febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50  del
28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui  casi,  acquisiti
ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del ((decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,)) convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020,  n.  77,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  34-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le  modalita'  indicate
dal predetto Istituto,  adottando  misure  tecniche  e  organizzative
idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai
sensi   del   presente   comma   sono   comunicati    tempestivamente
dall'Istituto superiore di sanita' al Ministero della salute, secondo
le modalita' da quest'ultimo stabilite e, in  forma  aggregata,  sono
messi a disposizione delle regioni e delle province autonome((, anche
ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuita' operativa
e  qualitativa  di  tale  processo,  precedentemente  realizzato   in
collaborazione con il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri)). 
  2.  Ai  fini  del   monitoraggio   delle   risposte   immunologiche
all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  da  svolgersi  nel   rispetto   delle
modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il  31
marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanita',
in interoperabilita' con la piattaforma di cui al  comma  1,  i  dati
individuali relativi ai  soggetti  cui  sono  somministrate  dosi  di
vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
  3. Anche dopo il 31 marzo  2022,  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il  sistema  Tessera  sanitaria
trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del COVID-19. 
  4. I dati personali raccolti mediante  la  piattaforma  di  cui  al
comma 1 sono trattati dai soggetti indicati  dal  presente  articolo,
per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali,  per  motivi
di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,  nonche'  a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca  scientifica
o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679  ((del  Parlamento
europeo e del Consiglio,)) del 27 aprile 2016,  adottando  le  misure
tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza  e  la
sicurezza del  dato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali. 
  5. Allo scopo di  garantire  la  collaborazione  scientifica  e  di
sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla
piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono
essere   condivisi,   per   il    perseguimento    delle    finalita'
internazionalmente   riconosciute,   con   gli   specifici   database
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro  europeo  per
la prevenzione e il controllo delle malattie ((e sono pubblicati  nel
sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanita')). 
  6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle  funzioni  di
ricerca,   controllo,   consulenza,    regolazione    e    formazione
dell'Istituto superiore di sanita', anche  mediante  lo  sviluppo  di
nuovi modelli interpretativi dei dati  sanitari,  i  trattamenti  dei
dati raccolti con la piattaforma di cui al comma  1,  sulla  base  di
specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa  apposita
pseudonimizzazione e adottando le misure  tecniche  ed  organizzative
idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono
essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico  e
di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica,  di
livello nazionale e internazionale, e da  pubbliche  amministrazioni,
che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento
ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)  2016/679  ((del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare  del
trattamento  dei  dati  ai  sensi  dell'articolo  24   del   medesimo
regolamento (UE) 2016/679 e' l'Istituto superiore di sanita')). 
  7. Per garantire lo svolgimento in condizioni  di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano monitorano  con  cadenza  giornaliera
l'andamento  della  situazione   epidemiologica   determinata   dalla
diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale
andamento,  le  condizioni  di  adeguatezza  del  sistema   sanitario
regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  raccolgono  i
dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero
della salute e  li  comunicano  quotidianamente  al  Ministero  della
salute e all'Istituto superiore di sanita'. 
  8. L'Istituto superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute
provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. ((Le disposizioni di cui al  presente  comma  continuano  ad
applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma  2,  secondo
periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  1-bis  e
          1-ter del citato  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          assistenza territoriale). - Omissis. 
                1-bis. Ai fini di cui al comma 1,  le  regioni  e  le
          province autonome costituiscono le reti dei  laboratori  di
          microbiologia per la diagnosi di  infezione  da  SARSCoV-2,
          individuandoli tra i laboratori dotati di idonei  requisiti
          infrastrutturali e di  adeguate  competenze  specialistiche
          del  personale  addetto,  a  copertura  dei  fabbisogni  di
          prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A  tale
          scopo, le regioni e le province autonome, sulla base  delle
          indicazioni tecniche fornite dal  Ministero  della  salute,
          identificano  un  laboratorio   pubblico   di   riferimento
          regionale  che  opera  in   collegamento   con   l'Istituto
          superiore  di  sanita'  e   individua,   con   compiti   di
          coordinamento    a    livello    regionale,     ai     fini
          dell'accreditamento,  i  laboratori  pubblici   e   privati
          operanti nel territorio di  riferimento,  in  possesso  dei
          requisiti prescritti. 
                1-ter. I laboratori di microbiologia individuati  dal
          laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi  del
          comma  1-bis  hanno  l'obbligo  di  trasmettere  i  referti
          positivi dei test molecolari per infezione da SARSCoV-2  al
          dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le
          regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai
          casi positivi  in  tal  modo  riscontrati,  li  trasmettono
          all'Istituto superiore di sanita', mediante la  piattaforma
          istituita  ai  fini  della   sorveglianza   integrata   del
          COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del  Capo
          del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio  2020,
          n. 640. Per la comunicazione dei dati di  cui  al  presente
          comma   sono   adottate   adeguate   misure   tecniche    e
          organizzative idonee a tutelare la  riservatezza  dei  dati
          stessi. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   34-bis   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  recante
          «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   25
          maggio 2021, n. 123: 
                «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza
          epidemiologica del SARS-CoV-2  e  delle  relative  varianti
          genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al
          COVID-19 e ai vaccini). -  1.  Al  fine  di  assicurare  la
          sorveglianza epidemiologica della  circolazione  del  virus
          SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche,  l'Istituto
          superiore di sanita' si avvale di una rete di laboratori di
          microbiologia  e  di  centri  di  sequenziamento   genomico
          individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di  promuovere
          il monitoraggio delle risposte immunologiche  all'infezione
          da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione
          del medesimo  virus,  nonche'  attivita'  di  formazione  e
          ricerca nel settore specifico  che  comprendono  studi  sui
          meccanismi  patogenetici  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  e
          sull'individuazione  di   nuove   strategie   diagnostiche,
          preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di  sanita'
          coordina lo svolgimento di attivita' in collaborazione  con
          laboratori  e   centri   appositamente   identificati   nel
          territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici. 
                2. Ai fini di cui al  comma  1,  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma costituisce una rete  di  laboratori  di
          microbiologia  e  di  centri  di  sequenziamento  genomico,
          individuati  da  un  laboratorio  pubblico  di  riferimento
          regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di
          sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il  possesso
          dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della  salute.
          Ai  medesimi   fini,   sono   individuati   laboratori   di
          microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti
          alla Sanita' militare che operano in diretto  coordinamento
          con l'Istituto superiore di sanita'. 
                3.  Allo  scopo   di   assicurare   la   sorveglianza
          epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al
          comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati  relativi  ai
          casi di pazienti  positivi  ai  test  per  l'individuazione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
          dell'azienda sanitaria locale territorialmente  competente.
          Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi
          ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore  di
          sanita',  nel  rispetto  delle  indicazioni  dallo   stesso
          fornite,  mediante  la  piattaforma  per  la   sorveglianza
          integrata  del  COVID-19  istituita  presso   il   medesimo
          Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione  civile  n.  640  del  27  febbraio  2020,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  28  febbraio
          2020. Per la comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente
          comma   sono   adottate   adeguate   misure   tecniche    e
          organizzative idonee a tutelare la  riservatezza  dei  dati
          stessi. 
                4. Per lo svolgimento delle specifiche  attivita'  di
          sorveglianza delle varianti genetiche del virus  SARSCoV-2,
          i laboratori e i centri di sequenziamento genomico  di  cui
          al  comma  2,  nel  rispetto   delle   modalita'   indicate
          dall'Istituto superiore di sanita' e accedendo all'apposito
          sistema  informativo   predisposto   presso   il   medesimo
          Istituto, trasmettono, in forma anonima,  i  dati  relativi
          alla sequenza genica  di  una  determinata  percentuale  di
          campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2. 
                5.  Ai   fini   del   monitoraggio   delle   risposte
          immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati  per
          la prevenzione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  l'Istituto
          superiore  di  sanita'  si  avvale  dei  dati   individuali
          acquisiti con le modalita' di cui all' articolo 3, comma 7,
          del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
                6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni  e  le
          province autonome provvedono agli  adempimenti  di  cui  ai
          commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a  legislazione  vigente.  Per  lo  svolgimento
          delle attivita' di sorveglianza  delle  varianti  genetiche
          del virus  SARS-CoV-2  e  di  monitoraggio  delle  risposte
          immunologiche all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati,
          nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica
          nel campo e di ricerca  sull'infezione  da  SARS-CoV-2,  e'
          autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.
          Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo
          si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
          di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze
          nazionali  di  cui  all'articolo  44   del   codice   della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018, n.  1,  destinate  agli  interventi  del  Commissario
          straordinario di cui all' articolo 122 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  7  del
          decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 12  marzo  2021  n.  29,  recante
          «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di  contenimento
          e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
          di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2021, n. 10: 
                «Art.   3   (Disciplina   dei   sistemi   informativi
          funzionali all'implementazione  del  piano  strategico  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2).
          - Omissis. 
                7. Per consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          sorveglianza  immunologica  e  farmaco-epidemiologica,   il
          Ministero della salute trasmette, in interoperabilita'  con
          la  piattaforma  di  cui   all'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
          2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  28
          febbraio 2020, all'Istituto superiore  di  sanita'  i  dati
          individuali relativi ai soggetti cui  e'  somministrata  la
          vaccinazione  anti   SARS-CoV-2   contenuti   nell'Anagrafe
          Nazionale Vaccini. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
          «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre
          2020, n. 269, Edizione straordinaria: 
                «Art. 19 (Disposizioni urgenti per  la  comunicazione
          dei dati concernenti  l'esecuzione  di  tamponi  antigenici
          rapidi da parte dei  medici  di  medicina  generale  e  dei
          pediatri di libera scelta). - 1. Per l'implementazione  del
          sistema  diagnostico  dei  casi  di  positivita'  al  virus
          SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione  di  tamponi  antigenici
          rapidi di cui all'articolo 18, le  regioni  e  le  province
          autonome comunicano al Sistema  Tessera  Sanitaria  (TS)  i
          quantitativi dei tamponi antigenici  rapidi  consegnati  ai
          medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta,
          i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24 aprile 2020, n. 27,  utilizzando  le  funzionalita'  del
          Sistema  Tessera  Sanitaria,   predispongono   il   referto
          elettronico  relativo  al  tampone  eseguito  per   ciascun
          assistito, con l'indicazione dei relativi esiti,  dei  dati
          di   contatto,   nonche'   delle   ulteriori   informazioni
          necessarie alla  sorveglianza  epidemiologica,  individuate
          con il decreto di  cui  al  comma  2.  Il  Sistema  Tessera
          Sanitaria rende disponibile immediatamente: 
                  a)  all'assistito,  il  referto  elettronico,   nel
          Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne  la
          consultazione, anche attraverso una  piattaforma  nazionale
          gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata  con
          i singoli sistemi regionali; 
                  b)  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'Azienda
          sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la
          piattaforma nazionale di cui alla lettera  a),  il  referto
          elettronico, con esito positivo; 
                  c) al  Commissario  straordinario  per  l'emergenza
          epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  24  aprile  2020,  n.  27,  il  numero  dei  tamponi
          antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per  regione  o
          provincia autonoma, 
                  d) alla  piattaforma  istituita  presso  l'Istituto
          superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 27 febbraio  2020,  n.
          640, il numero dei tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,
          aggregati per tipologia  di  assistito,  con  l'indicazione
          degli  esiti,  positivi  o  negativi,  per  la   successiva
          trasmissione   al   Ministero   della   salute,   ai   fini
          dell'espletamento delle relative  funzioni  in  materia  di
          prevenzione e controllo  delle  malattie  infettive  e,  in
          particolare, del Covid-19. 
                2. Le modalita' attuative delle disposizioni  di  cui
          al  comma  1  sono  definite  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della salute, previo parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali.». 
              - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.