Art. 13 Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali 1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, ((nonche' per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2,)) anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanita' gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine gia' istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del ((decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalita' indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanita' al Ministero della salute, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome((, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuita' operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)). 2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanita', in interoperabilita' con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19. 4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, nonche' a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalita' internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ((e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanita')). 6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanita', anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 e' l'Istituto superiore di sanita')). 7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanita'. 8. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale). - Omissis. 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARSCoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti. 1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARSCoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123: «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini). - 1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanita' si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonche' attivita' di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanita' coordina lo svolgimento di attivita' in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici. 2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanita' militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanita'. 3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanita', nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. 4. Per lo svolgimento delle specifiche attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARSCoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalita' indicate dall'Istituto superiore di sanita' e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2. 5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanita' si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalita' di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all' articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021 n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2021, n. 10: «Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). - Omissis. 7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilita' con la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanita' i dati individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria: «Art. 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). - 1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche' delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente: a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali; b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo; c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma, d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19. 2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.». - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.