((Art. 14 bis 
 
Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a  tutela
  delle persone con disturbi dello spettro autistico 
 
  1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
    «402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro per le disabilita', con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo  di  cui  al
comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma
402-bis, prevedendo che tali risorse siano  destinate,  nel  rispetto
della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito
dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016,  ai  seguenti
settori di intervento: 
      a) per una quota  pari  al  15  per  cento,  allo  sviluppo  di
progetti  di  ricerca  di  base  o  applicata,  nonche'  su   modelli
clinico-organizzativi  e  sulle  buone   pratiche   terapeutiche   ed
educative, da parte di  enti  di  ricerca  e  strutture  pubbliche  e
private  accreditate  da  parte  del  Servizio  sanitario  nazionale,
selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica; 
      b) per una quota pari al 50 per  cento,  da  ripartire  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento
del   personale   del   Servizio   sanitario    nazionale    preposto
all'erogazione degli interventi  previsti  dalle  linee  guida  sulla
diagnosi e sul  trattamento  dei  disturbi  dello  spettro  autistico
elaborate dall'Istituto superiore di sanita'; 
      c) per una  quota  pari  al  15  per  cento,  a  iniziative  di
formazione quali  l'organizzazione  di  corsi  di  perfezionamento  e
master universitari in analisi applicata del  comportamento  e  altri
interventi  previsti  dalle  linee  guida  di  cui  alla  lettera  b)
indirizzati al personale e  agli  operatori  del  Servizio  sanitario
nazionale e al personale socio-sanitario, compreso  il  personale  di
cui  alla  medesima  lettera  b),  sulla  base  di  convenzioni   tra
universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale; 
      d) per una quota pari al  20  per  cento,  a  iniziative  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate,
con il supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di: 
        1)  una  rete  di   cura   territoriale   con   funzioni   di
riconoscimento,  diagnosi  e  intervento  precoce  sui  disturbi  del
neurosviluppo, nel  quadro  di  un'attivita'  di  sorveglianza  della
popolazione  soggetta  a  rischio  e  della   popolazione   generale,
nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei  bilanci
di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva  neonatale  e  di
neonatologia; 
        2) progetti di vita individualizzati basati sul  concetto  di
qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici,  assistenziali
ed educativi e la continuita' di cura in  tutto  l'arco  della  vita,
l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa». 
  2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' abrogato. 
  3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo,  e'
inserito il seguente: 
    «402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro per le disabilita' e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione  delle  risorse
di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nell'ambito delle finalita'  previste  all'articolo  1,
comma 182, della medesima legge ». 
  4. Il decreto di cui all'articolo 1,  comma  402,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente  articolo,
e' adottato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 402  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre
          2015, n. 302, S.O.: 
                «Omissis. 
                402.  Con  regolamento  adottato  con   decreto   del
          Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per  le
          disabilita'  e  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalita'
          per l'utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma  401  del
          presente articolo nonche' le disposizioni necessarie per la
          sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo  stesso
          siano destinate ai seguenti settori di intervento: (210) 
                  a) per  una  quota  pari  al  15  per  cento,  allo
          sviluppo  di  progetti  di  ricerca  riguardanti  le   basi
          eziologiche, la conoscenza e il  trattamento  dei  disturbi
          dello  spettro  autistico   nonche'   le   buone   pratiche
          terapeutiche ed educative; 
                  b)  per  una  quota   pari   al   25   per   cento,
          all'incremento del numero delle strutture  semiresidenziali
          e  residenziali,  pubbliche  e  private,   con   competenze
          specifiche sui disturbi dello spettro autistico,  in  grado
          di  effettuare   il   trattamento   di   soggetti   minori,
          adolescenti  e  adulti;  il  contributo  per  le  strutture
          private  e'  erogato  subordinatamente   al   conseguimento
          dell'accreditamento  da  parte   del   Servizio   sanitario
          nazionale; 
                  c)  per  una  quota   pari   al   60   per   cento,
          all'incremento  del  personale   del   Servizio   sanitario
          nazionale preposto all'erogazione  delle  terapie  previste
          dalle  linee  guida  sul  trattamento  dei  disturbi  dello
          spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita'. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 456  della
          legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «Omissis. 
                456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo
          1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal
          comma 455 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                Omissis.».