((Art. 14 bis Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente: «402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita', con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento: a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonche' su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica; b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanita'; c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale; d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di: 1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attivita' di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia; 2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuita' di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa». 2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: «402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalita' previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge ». 4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 402 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «Omissis. 402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonche' le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento: (210) a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonche' le buone pratiche terapeutiche ed educative; b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private e' erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale; c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita'. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: «Omissis. 456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.».