Art. 2 
 
Misure  urgenti  connesse  alla   cessazione   delle   funzioni   del
  Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
  misure di contenimento e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
  COVID-19 
 
  1. Al fine di continuare a  disporre,  anche  successivamente  alla
data del 31 marzo 2022, di una struttura con  adeguate  capacita'  di
risposta  a  possibili  aggravamenti  del   contesto   epidemiologico
nazionale in ragione della epidemia ((di COVID-19)), nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, dal 1° aprile 2022 e'  temporaneamente  istituita  un'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di
altre misure di ((contrasto della)) pandemia, che opera  fino  al  31
dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori  oneri  ((a
carico della finanza pubblica.)) Il direttore  agisce  con  i  poteri
attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,  definisce
la struttura dell'Unita', avvalendosi  di  una  parte  del  personale
della Struttura di supporto alle  attivita'  del  citato  Commissario
straordinario, nonche' di personale in servizio presso  il  Ministero
della salute, secondo le modalita' indicate dallo  stesso  Ministero,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, e' nominato  un  dirigente  di  prima  fascia,
appartenente ai ruoli del  Ministero  della  salute,  al  quale  sono
attribuite le funzioni ((vicarie,)) che opera in  coordinamento  e  a
supporto del direttore dell'Unita' di cui al  presente  comma,  senza
nuovi o maggiori oneri ((a carico della finanza pubblica.))  L'Unita'
subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  al
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19 e, in raccordo con  il  Ministero  della  salute  e  con  il
supporto tecnico dell'Ispettorato generale  della  sanita'  militare,
cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle  attivita'
amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data  del
31  marzo  2022,  gia'  attribuite  alla  competenza   del   predetto
Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e'  assegnata  la
titolarita'  della  contabilita'  speciale  e  del   conto   corrente
bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020. Alla medesima Unita'  si  applicano,  ove  compatibili,  le
disposizioni di cui al citato articolo 122 del  decreto-legge  n.  18
del 2020. 
  2. Al 31  dicembre  2022,  l'Unita'  procede  alla  chiusura  della
contabilita' speciale e del conto corrente di cui al  comma  1,  ((ai
sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,))  e
le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o  in  parte,  anche  con
profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere  Generale  dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.  Le  eventuali
risorse non piu' necessarie sono acquisite  all'erario.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1  e'  soppressa  e  il
Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i  rapporti
attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 
  3. Al fine  di  rafforzare  l'efficienza  operativa  delle  proprie
strutture per garantire le azioni  di  supporto  nel  contrasto  alle
pandemie in favore dei sistemi sanitari  regionali,  assicurando  gli
approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura  delle  patologie
epidemico-pandemiche  emergenti  e  di  dispositivi   di   protezione
individuale, anche in relazione agli  obiettivi  ed  agli  interventi
connessi,  nell'immediato,  alla  attuazione  del  piano   strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi  457  e  seguenti,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero  della  salute  e'
autorizzato ad  assumere,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2022,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia,  3  dirigenti  sanitari;  50
unita' di  personale  non  dirigenziale  con  professionalita'  anche
tecnica, da inquadrare nell'area III,  posizione  economica  F1,  del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della
salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia,  di  3  dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale  non  dirigenziale  appartenenti
all'area III. Le assunzioni del presente comma  sono  autorizzate  in
deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  del  presente   comma   e'
autorizzata la  spesa  di  euro  760.837  per  l'anno  2022  ed  euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al  comma  3
si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza  obbligo
di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita'
semplificate previste dall'articolo 10 del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici o attraverso procedure  di  mobilita'  volontaria  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Il
personale assunto e' progressivamente assegnato, fino al 31  dicembre
2022, all'Unita' di cui al comma 1,  in  sostituzione  del  personale
appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la  predetta
Unita'. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'  autorizzata,  per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000  per  la  gestione  delle
procedure concorsuali e  una  spesa  pari  ad  euro  124.445  per  le
maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti   dall'assunzione   del
predetto contingente di personale. 
  5. Il Ministero della salute provvede entro  il  31  dicembre  2022
alla  definizione  del  nuovo  assetto  organizzativo.  Le   funzioni
attribuite al predetto Ministero dal presente  articolo,  nelle  more
della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale  di
cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione  generale
individuata con decreto del Ministro della salute. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3  e  4,  pari  a
euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. 
  7. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, al comma 2, dopo le parole «degli  alimenti»  sono  inserite  le
seguenti: «, di contrasto ((di ogni  emergenza))  sanitaria,  nonche'
ogni    iniziativa    volta     alla     cura     delle     patologie
((epidemico-pandemiche)) emergenti.». 
  ((8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente:)) 
    «e-quater)  la  somministrazione,  con  oneri  a   carico   degli
assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti  opportunamente
formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e  di
successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', di vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali
nei confronti dei soggetti di eta' non  inferiore  a  diciotto  anni,
previa  presentazione  di  documentazione  comprovante  la  pregressa
somministrazione   di   analoga   tipologia   di   vaccini,   nonche'
l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del
campione biologico a  livello  nasale,  salivare  o  orofaringeo,  da
effettuare in aree, locali o  strutture,  anche  esterne,  dotate  di
apprestamenti idonei sotto il profilo  igienico-sanitario  e  atti  a
garantire la tutela della  riservatezza.  Le  aree,  i  locali  o  le
strutture  esterne  alla  farmacia  devono  essere   compresi   nella
circoscrizione  farmaceutica  prevista  nella  pianta   organica   di
pertinenza della farmacia stessa». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   122   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni
          dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110 S.O.: 
                «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del Dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
                1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
                3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
          e  lo  svolgimento  delle  attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
                4.  Il  Commissario  opera  fino  alla  scadenza  del
          predetto stato di  emergenza  e  delle  relative  eventuali
          proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data  immediata
          comunicazione  al  Parlamento  e  notizia  nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
                5.  Il  Commissario  e'  scelto  tra  esperti   nella
          gestione di attivita' complesse e nella  programmazione  di
          interventi  di   natura   straordinaria,   con   comprovata
          esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
          L'incarico  di  Commissario  e'   compatibile   con   altri
          incarichi  pubblici  o  privati  ed  e'  svolto  a   titolo
          gratuito, eventuali rimborsi  spese  sono  posti  a  carico
          delle risorse di cui al comma 9. 
                6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
                7.  Sull'attivita'  del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
                8. In relazione ai  contratti  relativi  all'acquisto
          dei beni di cui al comma 1, nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
                9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44-ter della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O.: 
                «Art. 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni
          contabili operanti a  valere  su  contabilita'  speciali  o
          conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini  dell'attuazione
          dell'articolo 40, comma 2,  lettera  p),  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
          gestioni operanti  su  contabilita'  speciali  o  conti  di
          tesoreria  da  ricondurre   al   regime   di   contabilita'
          ordinaria,  con   contestuale   chiusura   delle   predette
          gestioni.  Ai  sensi  dell'articolo   6,   comma   6,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  i
          funzionari  delegati  preposti  ad  operare  in  regime  di
          contabilita' ordinaria sono tenuti ad adottare  il  sistema
          SICOGE, utilizzandone  obbligatoriamente  le  funzionalita'
          per   l'emissione   dei   titoli   di   spesa   in    forma
          dematerializzata.  In  alternativa  alla  gestione  tramite
          funzionari delegati, le  amministrazioni  centrali  possono
          stabilire che la  gestione  prosegua  in  forma  diretta  a
          valere su apposita imputazione del  bilancio  dello  Stato.
          Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della
          chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
          per la nuova assegnazione nella competenza  delle  inerenti
          imputazioni di spesa che vi  hanno  dato  origine,  ovvero,
          qualora  queste  ultime  non  fossero  piu'  esistenti   in
          bilancio, a nuove imputazioni  appositamente  istituite.  A
          decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al
          fine di mantenere l'operativita' delle  gestioni  contabili
          interessate,   gli   introiti   derivanti   da   erogazioni
          effettuate da amministrazioni  pubbliche,  enti,  organismi
          pubblici e privati nonche', limitatamente  ai  rimborsi  di
          missione  ed  agli  emolumenti  in  favore  del   personale
          riconosciuti alle strutture dei  Ministeri  titolari  delle
          relative  gestioni,  dall'Unione  europea,   sono   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri   interessati.
          L'importo delle aperture di credito ai funzionari  delegati
          di contabilita' ordinaria e' determinato tenendo conto  dei
          versamenti al  bilancio  dello  Stato  di  cui  al  periodo
          precedente.  Le  restanti  somme   riguardanti   versamenti
          effettuati dall'Unione  europea  affluiscono  sull'apposito
          conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione
          per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie   di   cui
          all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  e  sono
          gestite secondo le  disposizioni  riguardanti  il  medesimo
          Fondo di rotazione. Al fine  di  garantire  la  continuita'
          operativa  delle   gestioni   contabili   nella   fase   di
          riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, nel primo
          esercizio successivo alla chiusura  operata  ai  sensi  del
          presente   comma,   ove   necessario,   previa    richiesta
          dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' disporre il ricorso  ad  anticipazioni
          di   tesoreria,    la    cui    regolarizzazione    avviene
          tempestivamente, nel  medesimo  anno,  con  l'emissione  di
          ordini di pagamento sulle pertinenti unita'  elementari  di
          bilancio. 
                2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
          ulteriori gestioni  operanti  su  contabilita'  speciali  o
          conti di tesoreria da sopprimere in via  definitiva.  Fatto
          salvo quanto previsto al comma 3,  le  somme  eventualmente
          giacenti sulle gestioni contabili soppresse,  sono  versate
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  possono  essere
          riassegnate  alle  amministrazioni  interessate,  su   loro
          richiesta,     limitatamente     all'importo     necessario
          all'estinzione  di  eventuali  obbligazioni  giuridicamente
          perfezionate, assunte  almeno  trenta  giorni  prima  della
          predetta soppressione.  Dell'estinzione  e  del  versamento
          viene  data  comunicazione  al  titolare   della   gestione
          contabile. 
                3. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'
          definite le modalita' per la soppressione in via definitiva
          delle contabilita' speciali afferenti ad eventi  calamitosi
          alle  quali  non  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 5, commi 4-ter  e  4-quater,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e  successive  modificazioni,  anche
          con riferimento alla destinazione delle risorse residue. 
                4. Non rientrano  tra  le  gestioni  individuate  dai
          decreti di cui  al  comma  1,  la  gestione  relativa  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri,  le  gestioni  fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per  legge,
          i  programmi  comuni  tra   piu'   amministrazioni,   enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' i casi di  urgenza  e
          necessita'. 
                5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti  correnti
          di tesoreria centrale per i quali  siano  trascorsi  almeno
          tre anni  dall'ultima  movimentazione  e  non  siano  state
          effettuate ulteriori  transazioni,  sono  estinti,  con  le
          modalita' di cui al  comma  2,  previa  autorizzazione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Per   le
          contabilita'  speciali,   resta   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma
          39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
                6. Al fine di garantire alle  gestioni  contabili  di
          cui al comma 1 la disponibilita' di somme di parte corrente
          non spese entro la  chiusura  dell'esercizio,  annualmente,
          con la legge di bilancio,  possono  essere  individuate  le
          voci di spesa alle quali si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
          n. 2440. 
                7.  Per  le  contabilita'  speciali  non  oggetto  di
          soppressione o di riconduzione al  regime  di  contabilita'
          ordinaria, secondo le modalita' di cui  ai  commi  1  e  2,
          resta fermo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  4-ter,
          lettera a), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148. 
                8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita'
          speciali o conti correnti di tesoreria, i cui  fondi  siano
          costituiti mediante il  versamento  di  somme  iscritte  in
          stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve
          le esclusioni previste della lettera p)  dell'articolo  40,
          comma  2.  Nel  caso  di  affidamento  della  gestione   di
          specifici interventi  a  proprie  societa'  in  house  o  a
          societa' a controllo statale come definite dall'articolo 2,
          comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le
          amministrazioni  dello  Stato,  per   l'effettuazione   dei
          pagamenti,  possono   nominare   funzionari   delegati   di
          contabilita' ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i
          quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione
          delegante e al controllo di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile da parte dei competenti organi di controllo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 457, 458 e
          460, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «Omissis. 
                457. Per garantire il piu'  efficace  contrasto  alla
          diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro  della  salute
          adotta con proprio decreto avente natura non  regolamentare
          il  piano  strategico  nazionale   dei   vaccini   per   la
          prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  finalizzato  a
          garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale  sul
          territorio nazionale. 
                458. Il piano di cui al comma 457  e'  attuato  dalle
          regioni e dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          che vi provvedono nel rispetto dei principi e  dei  criteri
          ivi indicati e di quelli di cui ai  commi  da  457  a  467,
          adottando  le  misure  e  le  azioni  previste,  nei  tempi
          stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione
          del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo
          120 della Costituzione e  previa  diffida,  il  Commissario
          straordinario per l'attuazione  e  il  coordinamento  delle
          misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio  dei
          poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n.  27,  previa  delibera  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie. 
                Omissis. 
                460. Al fine  di  assicurare  un  servizio  rapido  e
          capillare per la somministrazione  dei  vaccini  contro  il
          SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e
          il   coordinamento   delle   misure   occorrenti   per   il
          contenimento e il contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una
          richiesta  di  manifestazione  di  interesse  riservata  ai
          laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  all'esercizio
          della   professione   medica   e   iscritti   agli   ordini
          professionali, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
          specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al  di
          fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica  e
          in deroga alle incompatibilita' previste dai  contratti  di
          formazione specialistica di cui al decreto  legislativo  17
          agosto  1999,  n.  368,  nonche'  agli  infermieri  e  agli
          assistenti   sanitari   iscritti   ai   rispettivi   ordini
          professionali  disponibili  a  partecipare  al   piano   di
          somministrazione dei  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  e  a
          essere assunti con le modalita' di cui  al  comma  462.  La
          richiesta di manifestazione  di  interesse  e'  finalizzata
          alla  predisposizione  di  un  mero  elenco  di   personale
          medico-sanitario; dalla  manifestazione  di  interesse  non
          sorgono  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  per   il
          Commissario straordinario e  ogni  rapporto  di  lavoro  si
          instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione
          ai sensi di quanto previsto dal comma 462.  Il  Commissario
          straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica
          destinata  alle  agenzie  di   somministrazione,   iscritte
          all'albo delle agenzie per il lavoro  istituito  presso  il
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell'articolo  4,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  al   fine   di
          individuare una o piu' agenzie preposte  alla  selezione  e
          all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti
          sanitari. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 agosto 2021, n. 188 S.O.: 
                «Art.   6.   (Piano   integrato   di   attivita'    e
          organizzazione). - Omissis. 
                7. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale) (Art. 6 del decreto legislativo n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 4 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998
          e  successivamente  modificato  dall'art.  2  del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - Omissis. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  (Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31
          maggio 2021, n. 128: 
                «Art. 10 (Misure per lo svolgimento  delle  procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale). - 1. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea  magistrale
          in   scienze   delle   religioni   (LM64),    secondo    la
          classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi
          effetti del possesso del titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
                2. - 7. 
                8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di  diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 11-bis. 
                9. Dal 3 maggio 2021  e'  consentito  lo  svolgimento
          delle procedure selettive in presenza dei concorsi  banditi
          dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
          ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del  testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
          linee guida validate dal  Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile 3 febbraio 2020,  n.  630,  e  successive
          modificazioni. 
                10. All'articolo  259  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,   n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla rubrica, le parole «e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          del    Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
          dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'amministrazione
          della giustizia minorile e di comunita'»; 
                  b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
                10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
                11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
                11-bis.   All'articolo   1-bis,    comma    2,    del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo,   le   parole   da:   «con
          equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:
          «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; 
                  b) al  sesto  periodo,  le  parole:  «nel  medesimo
          profilo professionale, di  cui  al  secondo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo periodo». 
                11-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  reclutamento
          del personale, le  autorita'  amministrative  indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 2 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 30, e 35, comma 5,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del decreto legislativo n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto
          legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)).  -  1.
          Le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in
          organico mediante passaggio diretto di  dipendenti  di  cui
          all'articolo 2,  comma  2,  appartenenti  a  una  qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che facciano domanda  di  trasferimento.  E'  richiesto  il
          previo assenso  dell'amministrazione  di  appartenenza  nel
          caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
          infungibili dall'amministrazione  cedente  o  di  personale
          assunto  da  meno  di  tre  anni  o  qualora  la  mobilita'
          determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
          nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
          fatta salva la  possibilita'  di  differire,  per  motivate
          esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
          fino ad un  massimo  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione
          dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
          Le disposizioni di cui ai periodi secondo e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
                1.1. Per gli enti locali con un numero di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  Comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  Comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini  di
          cui al comma 1, e in ogni caso di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  dal  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
                1-quinquies. Per il personale non dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70, comma  4,  i  comandi  o  distacchi,  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  di   cui   all'
          articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale) (Art. 36, commi
          da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  D.Lgs  n.
          267 del 2000). - Omissis. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          59  (Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
          salute), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014,
          n. 82: 
                «Art. 2 (Segretario generale).  -  1.  Il  Segretario
          generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, opera alle dirette dipendenze  del  Ministro
          ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni, nonche', in particolare, quelle  di  seguito
          indicate: coordinamento  delle  attivita'  delle  direzioni
          generali, anche attraverso la convocazione della conferenza
          dei  direttori  generali  per  l'esame  di   questioni   di
          particolare rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti
          di competenza  fra  le  direzioni  generali;  coordinamento
          degli  interventi  delle  direzioni  generali  in  caso  di
          emergenze  sanitarie  internazionali  e   informazione   al
          Ministro sugli interventi svolti dalle  direzioni  generali
          conseguenti  a  stati  di  crisi,   anche   internazionali;
          coordinamento con le direzioni generali delle attivita'  di
          formazione  del  personale  sanitario;  raccordo   con   le
          direzioni generali per le attivita'  inerenti  ai  rapporti
          con le Conferenze di cui al decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281; formulazione, sentiti i  direttori  generali,
          di  proposte  al  Ministro  ai  fini  dell'esercizio  delle
          funzioni di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni; adozione, nelle more dell'attribuzione degli
          incarichi  ai  titolari  di   centro   di   responsabilita'
          amministrativa,  anche  ad   interim,   dei   provvedimenti
          necessari   a   garantire   la   continuita'    dell'azione
          amministrativa delle direzioni generali. 
                2.  Nelle  relazioni  europee  e  internazionali   Il
          Segretario generale svolge le  funzioni  di  Chief  Medical
          Officer o di Chief  Veterinary  Officer  ove  in  possesso,
          rispettivamente,   della    professionalita'    medica    o
          medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione  il
          Ministro conferisce le anzidette funzioni  a  un  direttore
          generale del Ministero  in  possesso  della  corrispondente
          professionalita'. 
                3.  Il  Segretario   generale   si   avvale   di   un
          Segretariato   generale   che   costituisce    centro    di
          responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
          decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  e  successive
          modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali  di
          livello non generale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  47-bis,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
                «Art.   47-bis   (Istituzione   del    Ministero    e
          attribuzioni). - Omissis. 
                2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia  e  di
          gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
          tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
          salute, sono attribuite al Ministero le funzioni  spettanti
          allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
          coordinamento del sistema sanitario nazionale, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario, di  sanita'  veterinaria,
          di tutela della salute nei luoghi di lavoro,  di  igiene  e
          sicurezza degli alimenti, di  contrasto  a  ogni  emergenza
          sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta  alla  cura  delle
          patologie epidemico pandemiche emergenti. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153  (Individuazione
          di nuovi servizi erogati  dalle  farmacie  nell'ambito  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni   in
          materia di  indennita'  di  residenza  per  i  titolari  di
          farmacie rurali, a norma dell'articolo 11  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4
          novembre 2009, n. 257: 
                «Art.  1  (Nuovi  servizi  erogati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - Omissis. 
                2.  I  nuovi  servizi   assicurati   dalle   farmacie
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel  rispetto
          di quanto previsto dai  Piani  socio-sanitari  regionali  e
          previa adesione del titolare della farmacia, concernono: 
                  a) la partecipazione delle farmacie al servizio  di
          assistenza domiciliare  integrata  a  favore  dei  pazienti
          residenti  o  domiciliati  nel  territorio  della  sede  di
          pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
          del medico di medicina generale o del  pediatra  di  libera
          scelta, a favore dei pazienti  che  risiedono  o  hanno  il
          proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 
                    1) la dispensazione e la consegna domiciliare  di
          farmaci e dispositivi medici necessari; 
                    2) la preparazione, nonche' la  dispensazione  al
          domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
          medicinali  antidolorifici,  nel  rispetto  delle  relative
          norme  di  buona  preparazione  e  di  buona   pratica   di
          distribuzione  dei  medicinali   e   nel   rispetto   delle
          prescrizioni e delle limitazioni  stabilite  dalla  vigente
          normativa; 
                    3) la dispensazione  per  conto  delle  strutture
          sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 
                    4)  la  messa   a   disposizione   di   operatori
          socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti,  per  la
          effettuazione,  a  domicilio,  di  specifiche   prestazioni
          professionali  richieste  dal  medico  di  famiglia  o  dal
          pediatra  di  libera  scelta,   fermo   restando   che   le
          prestazioni infermieristiche o fisioterapiche  che  possono
          essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
          cui  alla  lettera  d)  e   alle   ulteriori   prestazioni,
          necessarie  allo  svolgimento  dei  nuovi   compiti   delle
          farmacie, individuate con decreto del Ministro del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
                  b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
          finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
          prescritti  e  il   relativo   monitoraggio,   a   favorire
          l'aderenza  dei  malati   alle   terapie   mediche,   anche
          attraverso  la  partecipazione  a  specifici  programmi  di
          farmacovigilanza; 
                  c) la  erogazione  di  servizi  di  primo  livello,
          attraverso   i   quali   le   farmacie   partecipano   alla
          realizzazione dei programmi di educazione  sanitaria  e  di
          campagne di prevenzione delle principali patologie a  forte
          impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale  ed  ai
          gruppi  a  rischio  e  realizzati  a  livello  nazionale  e
          regionale, ricorrendo a modalita' di informazione  adeguate
          al tipo di struttura e, ove necessario,  previa  formazione
          dei farmacisti che vi operano; 
                  d) la erogazione  di  servizi  di  secondo  livello
          rivolti ai singoli assistiti,  in  coerenza  con  le  linee
          guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
          specifiche  patologie,  su  prescrizione  dei   medici   di
          medicina generale e dei pediatri di  libera  scelta,  anche
          avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo  anche
          l'inserimento  delle  farmacie  tra  i  punti  forniti   di
          defibrillatori semiautomatici; 
                  e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito
          dei servizi di secondo livello di cui alla lettera  d),  di
          prestazioni  analitiche   di   prima   istanza   rientranti
          nell'ambito   dell'autocontrollo,   nei   limiti   e   alle
          condizioni   stabiliti   con   decreto   di   natura    non
          regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso
          esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il
          prelievo  di  sangue  o  di  plasma  mediante  siringhe   o
          dispositivi equivalenti; 
                  e-bis) in  attuazione  del  piano  nazionale  della
          cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016  sancita
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei  pazienti
          cronici e di concorrere all'efficientamento della rete  dei
          servizi, la possibilita' di usufruire presso  le  farmacie,
          in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
          pediatri di  libera  scelta  e  comunque  nel  rispetto  di
          prescrizioni   mediche,   di   un   servizio   di   accesso
          personalizzato  ai  farmaci.  A  tal  fine,  attraverso  le
          procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo  13
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  i
          medici di medicina generale e i pediatri di  libera  scelta
          che effettuano le prescrizioni  possono  intrattenere  ogni
          forma di  collaborazione  con  le  farmacie  prescelte  dal
          paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso  le
          funzionalita' del dossier farmaceutico di cui  all'articolo
          12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del  2012.
          Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai  servizi  erogati
          dalla presente lettera, forniscono ai pazienti  interessati
          ogni utile e completa informazione sulle  cure  prestate  e
          sulle   modalita'    di    conservazione    e    assunzione
          personalizzata dei farmaci  prescritti,  nonche'  informano
          periodicamente, e ogni volta  che  risulti  necessario,  il
          medico di medicina generale e il pediatra di libera  scelta
          o  il  medico  prescrittore  sulla   regolarita'   o   meno
          dell'assunzione  dei  farmaci  o  su  ogni  altra   notizia
          reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
          prescrizioni  di  farmaci  per  garantire  l'aderenza  alla
          terapia; 
                  e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da  parte
          di un farmacista  di  test  diagnostici  che  prevedono  il
          prelievo di sangue capillare; 
                  f) la  effettuazione  di  attivita'  attraverso  le
          quali  nelle  farmacie  gli  assistiti  possano   prenotare
          prestazioni  di  assistenza   specialistica   ambulatoriale
          presso  le  strutture   sanitarie   pubbliche   e   private
          accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote
          di  partecipazione  alla  spesa  a  carico  del  cittadino,
          nonche'  ritirare  i  referti  relativi  a  prestazioni  di
          assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le
          strutture sanitarie pubbliche e private  accreditate;  tali
          modalita'  sono  fissate,  nel  rispetto  delle  previsioni
          contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003,  n.  196,
          recante  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, e in base a modalita', regole tecniche e  misure
          di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sentito il Garante per  la  protezione
          dei dati personali. 
                  Omissis.».