Art. 3 
 
Disciplina del potere di  ordinanza  del  Ministro  della  salute  in
  materia di ingressi nel territorio nazionale e per la  adozione  di
  linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19 
 
1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente: 
«Art.10-bis. (Disciplina del potere di ordinanza del  Ministro  della
salute in materia di ingressi  nel  territorio  nazionale  e  per  la
adozione di linee  guida  e  protocolli  connessi  alla  pandemia  di
COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato  di
emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro
della salute,  ((nel  rispetto  dei  principi  di  adeguatezza  e  di
proporzionalita',)) con propria ordinanza: 
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o  d'intesa  con
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo'  adottare
e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento
in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,  produttive  e
sociali; 
b)  sentiti  i  Ministri  competenti  per  materia,  puo'  introdurre
limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  (Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96: 
                «Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza  del
          Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio
          nazionale e per la adozione di  linee  guida  e  protocolli
          connessi alla pandemia da COVID-19). -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 32 della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino  al  31
          dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato
          di emergenza e in relazione  all'andamento  epidemiologico,
          il Ministro della salute, con propria ordinanza: 
                  a)  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e  delle
          province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e
          protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei
          servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; 
                  b) sentiti i Ministri competenti per materia,  puo'
          introdurre limitazioni agli spostamenti da e per  l'estero,
          nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
          spostamenti.».