Art. 4 
 
                    Isolamento e autosorveglianza 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-ter. (Isolamento e autosorveglianza). - 1.  A  decorrere
dal 1° aprile 2022  e'  fatto  divieto  di  mobilita'  dalla  propria
abitazione   o   dimora   alle   persone   sottoposte   alla   misura
dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in  quanto
risultate  positive  al  SARS-CoV-2,  fino   all'accertamento   della
guarigione, ((salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria  o
altra struttura allo scopo destinata.)) 
    2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  1,  a  coloro
che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi  al
SARS- CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente
nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui ((all'articolo  10-quater,  comma
4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto
o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio
di contagio, c), e comma 5,)) fino al decimo giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per
la rilevazione di SARS-CoV-2, anche  presso  centri  privati  a  cio'
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 
    3. Con circolare del Ministero  della  salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 1 e 2.  La  cessazione  del  regime  di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di  un  test
antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,
effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,
al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del
referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime
dell'isolamento.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo  10-ter  del  decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17  giugno  2021,  n.  87,  (Misure  urgenti  per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96: 
                «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1.  A
          decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di  mobilita'
          dalla propria abitazione o dimora alle  persone  sottoposte
          alla    misura    dell'isolamento     per     provvedimento
          dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive  al
          SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 
                2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
          a coloro che hanno  avuto  contatti  stretti  con  soggetti
          confermati positivi al SARS-CoV-2 e'  applicato  il  regime
          dell'autosorveglianza,    consistente    nell'obbligo    di
          indossare dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
          di tipo FFP2, al chiuso o in presenza  di  assembramenti  e
          con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater,
          commi 4 e 5, fino al decimo  giorno  successivo  alla  data
          dell'ultimo  contatto  stretto  con   soggetti   confermati
          positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un  test  antigenico
          rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche
          presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa
          dei sintomi e, se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
          successivo alla data dell'ultimo contatto. 
                3. Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono
          definite le  modalita'  attuative  dei  commi  1  e  2.  La
          cessazione del regime di  isolamento  di  cui  al  comma  1
          consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido  o
          molecolare per la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,  effettuato
          anche  presso  centri  privati   a   cio'   abilitati.   In
          quest'ultimo caso, la  trasmissione,  con  modalita'  anche
          elettroniche,    al     dipartimento     di     prevenzione
          territorialmente  competente   del   referto,   con   esito
          negativo,    determina    la    cessazione    del    regime
          dell'isolamento.».