Art. 5 
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo  l'articolo  10-ter,  come  inserito  dal  presente
decreto, e' inserito il seguente: 
    «Art.   10-quater.   (Dispositivi   di   protezione   delle   vie
respiratorie). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3
per il sistema educativo, scolastico e formativo, e' fatto obbligo di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo
FFP2 nei seguenti casi: 
      a) ((fino al  15  giugno  2022,))  per  l'accesso  ai  seguenti
((mezzi di trasporto)) e per il loro utilizzo: 
        1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di  trasporto  di
persone; 
        2)  navi  e  traghetti  adibiti  a   servizi   di   trasporto
interregionale; 
        3) treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto  ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
        4) autobus adibiti a servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
        5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
        6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale; 
        7) mezzi di trasporto scolastico dedicato  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 
      b) ((fino  al  30  aprile  2022,))  per  l'accesso  a  funivie,
cabinovie e seggiovie,  qualora  utilizzate  con  la  chiusura  delle
cupole paravento, con finalita'  turistico-commerciale  e  anche  ove
ubicate in comprensori sciistici; 
      c) ((fino al 30 aprile 2022,)) per  gli  spettacoli  aperti  al
pubblico che si svolgono al chiuso o  all'aperto  in  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento  e
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi
e le competizioni sportivi; ((dal 1° maggio 2022 al 15  giugno  2022,
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono  al  chiuso  in
sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,  locali  di
intrattenimento e musica dal  vivo  e  in  altri  locali  assimilati,
nonche' per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono  al
chiuso.)) 
    2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi  da
quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle  abitazioni  private,
e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. ((Fino al 15 giugno
2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi  di  protezione  delle
vie respiratorie i  lavoratori,  gli  utenti  e  i  visitatori  delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,  comprese
le strutture di ospitalita' e lungodegenza,  le  residenze  sanitarie
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le  strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti,  e  comunque  le
strutture  residenziali  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017.)) 
    3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e  locali
assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del
ballo. 
    4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di  protezione
delle vie respiratorie: 
      a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
      b) le persone con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare  con
una persona con disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare  uso  del
dispositivo; 
      c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
    5. L'obbligo di cui al  comma  2  non  sussiste  quando,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non
conviventi. 
    6. I  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro
delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di  cui
al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto  delle  prescrizioni  di
cui al medesimo comma 1. 
    7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui ai
commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il  rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3. 
    8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i
lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale
(DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari. ((Le disposizioni di  cui  al  presente  comma
continuano ad applicarsi ai lavoratori  delle  strutture  di  cui  al
comma 2, secondo periodo, del presente articolo  fino  al  15  giugno
2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017 (Definizione e  aggiornamento  dei  livelli
          essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,  comma  7,
          del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017,  n.  65,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 74,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  aprile
          2008, n. 101, S.O: 
                Omissis. 
                1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per
          dispositivo   di   protezione   individuale,   di   seguito
          denominato  «DPI»,  qualsiasi  attrezzatura  destinata   ad
          essere indossata e tenuta  dal  lavoratore  allo  scopo  di
          proteggerlo  contro  uno  o  piu'  rischi  suscettibili  di
          minacciarne la sicurezza o la  salute  durante  il  lavoro,
          nonche' ogni complemento  o  accessorio  destinato  a  tale
          scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del  campo
          di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,
          2 e 3, paragrafo 1, numero  1),  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/425. 
                Omissis.».