Art. 6 
 
              Graduale eliminazione del green pass base 
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
concernente  le  uscite  temporanee  degli  ospiti  dalle   strutture
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone
ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre  2022,
alle persone ospitate». 
  2. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass  base,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Dal  1°  al  30  aprile  2022,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita': 
        a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
        b) servizi di ristorazione svolti al banco o  al  tavolo,  al
chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 
        c) concorsi pubblici; 
        d) corsi di formazione pubblici  e  privati,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo  9-ter.1  ((del  presente  decreto))  e
dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
        e)  colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e   gli
internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e
minori; 
        f) partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono all'aperto.»; 
    b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1». 
  1. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  2. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
alle strutture della formazione superiore, al comma  1,  a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  3. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei  mezzi  di
trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Dal  1°  al  30  aprile  2022,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di  trasporto
e il loro utilizzo: 
        a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di  trasporto  di
persone; 
        b)  navi  e  traghetti  adibiti  a   servizi   di   trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti
marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; 
        c) treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto  ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
        d) autobus adibiti a servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
        e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»; 
    b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma  2-bis»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-quater, comma 6»; 
    d) al comma 3-bis, le  parole  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le  parole  «e  fino  al  31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»
sono soppresse; 
    e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse. 
  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022,  le  parole
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da  parte  dei
magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a  decorrere  dal  1°
aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione  dello
stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nel  settore
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  6,  le  parole  «31  marzo  2022,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 aprile 2022»; 
    b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  2-quater,  9-bis,
          9-ter.1,  9-ter.2,  9-quater,   9-quinquies,   9-sexies   e
          9-septies,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87,  (Misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle
          attivita' economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze
          di   contenimento   della   diffusione   dell'epidemia   da
          COVID-19), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  21  giugno
          2021, n. 96: 
                «Art.  2-quater   (Misure   concernenti   le   uscite
          temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali). - 1.
          Fino al 31 dicembre  2022,  alle  persone  ospitate  presso
          strutture  di   ospitalita'   e   lungodegenza,   residenze
          sanitarie assistite,  hospice,  strutture  riabilitative  e
          strutture residenziali per anziani, autosufficienti  e  no,
          strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture
          residenziali di cui  al  capo  IV  e  all'articolo  44  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
          gennaio 2017, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite
          uscite temporanee, purche' tali persone siano munite  delle
          certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.». 
                «Art.  9-bis  (Impiego  delle  certificazioni   verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base). -  1.  Dal  1°  al  30  aprile  2022,  e'
          consentito sull'intero territorio nazionale  esclusivamente
          ai  soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
                  a)  mense   e   catering   continuativo   su   base
          contrattuale; 
                  b) servizi di ristorazione svolti  al  banco  o  al
          tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei
          servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di  altre
          strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
          alloggiati; 
                  c) concorsi pubblici; 
                  d) corsi di formazione pubblici  e  privati,  fermo
          restando quanto  previsto  dall'articolo  9-ter.1  e  dagli
          articoli 4-ter.1 e  4-ter.2  del  decreto-legge  1°  aprile
          2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76; 
                  e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
          internati,  all'interno  degli  istituti  penitenziari  per
          adulti e minori; 
                  f)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli
          aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni
          sportivi, che si svolgono all'aperto. 
                1-bis. - 2-bis. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
          con i Ministri della salute, per l'innovazione  tecnologica
          e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono individuate le specifiche  tecniche  per  trattare  in
          modalita' digitale le predette certificazioni, al  fine  di
          consentirne    la    verifica     digitale,     assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,
          per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
          utilizzate  le   certificazioni   rilasciate   in   formato
          cartaceo. 
                4. I  titolari  o  i  gestori  dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui al comma 1 sono tenuti  a  verificare  che
          l'accesso ai  predetti  servizi  e  attivita'  avvenga  nel
          rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.  Le
          verifiche  delle   certificazioni   verdi   COVID-19   sono
          effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10. 
                5. Il Ministro della  salute  con  propria  ordinanza
          puo'  definire  eventuali  misure  necessarie  in  fase  di
          attuazione del presente articolo.». 
                «Art. 9-ter.1. (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 per l'accesso in ambito  scolastico,  educativo  e
          formativo). - 1.  Fino  al  30  aprile  2022,  al  fine  di
          tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
          del sistema  nazionale  di  istruzione,  delle  scuole  non
          paritarie, dei servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
          65, dei centri provinciali per l'istruzione  degli  adulti,
          dei  sistemi   regionali   di   istruzione   e   formazione
          professionale e dei  sistemi  regionali  che  realizzano  i
          percorsi di istruzione e  formazione  tecnica  superiore  e
          degli istituti  tecnici  superiori  deve  possedere  ed  e'
          tenuto  a  esibire  la  certificazione  verde  COVID-19  da
          vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass
          base. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai
          bambini, agli alunni e agli studenti nonche' a  coloro  che
          frequentano i sistemi regionali di formazione, a  eccezione
          di coloro che prendono parte ai  percorsi  formativi  degli
          istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e
          formazione tecnica superiore. Resta fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 4-ter.2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021, n. 76. 
                2. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
                3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma  1
          e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui  al
          medesimo comma o da altro personale da questi  a  tal  fine
          delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto  green  pass
          base, sono effettuate  a  campione,  secondo  modalita'  di
          controllo  che  non   consentono   la   visibilita'   delle
          informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
          l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista  dall'articolo
          13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
          giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
          17 giugno 2021. Nel caso in cui  l'accesso  alle  strutture
          sia motivato  da  ragioni  di  servizio  o  di  lavoro,  la
          verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,
          oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo
          del  presente  comma,  deve  essere  effettuata  anche  dai
          rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. 
                4. La violazione delle disposizioni dei commi 1  e  3
          del presente articolo e' sanzionata ai sensi  dell'articolo
          4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili.  L'accertamento  della
          violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
          cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento  al  datore  di
          lavoro, spetta ai dirigenti scolastici  e  ai  responsabili
          delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
          al  medesimo  comma  1.  L'accertamento  della   violazione
          dell'obbligo di cui al  comma  3  da  parte  dei  dirigenti
          scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
          ai   direttori   degli    uffici    scolastici    regionali
          territorialmente    competenti.    L'accertamento     della
          violazione dell'obbligo di cui al  comma  3  da  parte  dei
          responsabili delle altre istituzioni  di  cui  al  comma  1
          spetta  alle  autorita'  degli  enti  locali  e   regionali
          territorialmente competenti. 
                4-bis.  Nei  casi  in  cui  la  certificazione  verde
          COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia
          stata rilasciata all'avente diritto in formato  cartaceo  o
          digitale, le disposizioni di cui al comma  1  si  intendono
          comunque rispettate a seguito della presentazione da  parte
          dell'interessato  di  un   certificato   rilasciato   dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
          medicina generale  dell'interessato,  che  attesta  che  il
          soggetto soddisfa una delle condizioni di cui  all'articolo
          9, comma 2.». 
                «Art. 9-ter.2  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 per  l'accesso  alle  strutture  della  formazione
          superiore). - 1.  Fino  al  30  aprile  2022,  al  fine  di
          tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
          appartenenti  alle  istituzioni  universitarie  e  di  alta
          formazione artistica, musicale e  coreutica,  nonche'  alle
          altre  istituzioni  di  alta  formazione   collegate   alle
          universita',   compresi   gli   studenti   delle   predette
          istituzioni, deve possedere  ed  e'  tenuto  a  esibire  la
          certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass base. 
                2. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
                3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma  1
          e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui  al
          medesimo comma o da altro personale da questi  a  tal  fine
          delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto  green  pass
          base, sono effettuate  a  campione,  secondo  modalita'  di
          controllo  che  non   consentono   la   visibilita'   delle
          informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
          l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista  dall'articolo
          13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
          giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
          17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e
          le altre istituzioni di cui al  comma  1  sono  autorizzate
          alla raccolta e alla conservazione  dei  dati  strettamente
          necessari per la verifica del rispetto  delle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso  alle
          strutture sia motivato da ragioni di servizio o di  lavoro,
          la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
          1, oltre che, a campione, dai  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, deve  essere  effettuata  anche
          dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. 
                3-bis.  Nei  casi  in  cui  la  certificazione  verde
          COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia
          stata rilasciata all'avente diritto in formato  cartaceo  o
          digitale, le disposizioni di cui al comma  1  si  intendono
          comunque rispettate a seguito della presentazione da  parte
          dell'interessato  di  un   certificato   rilasciato   dalla
          struttura sanitaria ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
          medicina generale  dell'interessato,  che  attesta  che  il
          soggetto soddisfa una delle condizioni di cui  all'articolo
          9, comma 2. 
                4. La violazione delle disposizioni dei commi 1  e  3
          del presente articolo e' sanzionata ai sensi  dell'articolo
          4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili.  L'accertamento  della
          violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di
          cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento  al  datore  di
          lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui  al
          medesimo comma 1.». 
                «Art. 9-quater (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1. Dal 1° al 30  aprile
          2022,  e'  consentito  sull'intero   territorio   nazionale
          esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una    delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass  base,  l'accesso  ai  seguenti
          mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 
                  a) aeromobili  adibiti  a  servizi  commerciali  di
          trasporto di persone; 
                  b) navi e traghetti adibiti a servizi di  trasporto
          interregionale, ad esclusione di  quelli  impiegati  per  i
          collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli
          impiegati nei collegamenti marittimi da e per  l'arcipelago
          delle Isole Tremiti; 
                  c)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto
          ferroviario passeggeri di tipo  interregionale,  Intercity,
          Intercity Notte e Alta Velocita'; 
                  d)  autobus  adibiti  a  servizi  di  trasporto  di
          persone, ad offerta indifferenziata, effettuati  su  strada
          in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
          piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
          prezzi prestabiliti; 
                  e)  autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con
          conducente. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. 
                2-bis. - 2-ter. 
                3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche'  i
          loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo  dei
          servizi di cui  al  comma  1  avvenga  nel  rispetto  delle
          prescrizioni di cui al medesimo  comma  1,  fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo  10-quater,  comma  6.   Le
          verifiche  delle   certificazioni   verdi   COVID-19   sono
          effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9,  comma  10.  Per  i  mezzi  del  trasporto
          pubblico locale o regionale le predette  verifiche  possono
          essere svolte secondo modalita' a campione. 
                3-bis. Le misure di contenimento e di  contrasto  dei
          rischi sanitari derivanti dalla  diffusione  del  COVID-19,
          come definite dalle linee guida e  dai  protocolli  di  cui
          all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  ad  ogni
          effetto di legge, il contenuto degli obblighi  di  servizio
          pubblico  gravanti   sui   vettori   e   sui   gestori   di
          infrastrutture  o  di  stazioni  destinati   all'erogazione
          ovvero alla fruizione di servizi di trasporto  pubblico  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo,  nelle  acque  interne,  anche  non  di   linea,
          regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi,  nulla
          osta,  contratti,  convenzioni,  disciplinari,  appalti   o
          concessioni. 
                4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
          e  3  e'  sanzionata   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». 
                «Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
          COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e
          fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la  diffusione
          dell'infezione   da   SARS-CoV-2,   al   personale    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
          di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo,  al
          personale delle Autorita' amministrative indipendenti,  ivi
          comprese la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
          borsa e la Commissione di  Vigilanza  sui  fondi  pensione,
          della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici
          e  degli  organi  di  rilievo   costituzionale,   ai   fini
          dell'accesso  ai  luoghi   di   lavoro,   nell'ambito   del
          territorio nazionale, in cui il predetto  personale  svolge
          l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e  di
          esibire,  su  richiesta,  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto
          green pass base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
          9-ter.1 e  9-ter.2  del  presente  decreto,  nonche'  dagli
          articoli 4, 4-bis, 4-ter e  4-ter.2  del  decreto-legge  1°
          aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                2. La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' a tutti  i  soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa o di  formazione  o
          di volontariato presso le amministrazioni di cui  al  comma
          1, anche sulla base di contratti esterni. 
                3. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
                4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
          sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni  di
          cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la
          verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
          oltre  che  dai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  e'
          effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
                5. I datori di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo
          periodo,  definiscono,  entro  il  15  ottobre   2021,   le
          modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di
          cui   al   comma   4,   anche   a   campione,    prevedendo
          prioritariamente, ove  possibile,  che  i  controlli  siano
          effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di  lavoro,  e
          individuano  con  atto  formale   i   soggetti   incaricati
          dell'accertamento e della  contestazione  delle  violazioni
          degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I  datori  di  lavoro
          forniscono  idonea  informativa  ai   lavoratori   e   alle
          rispettive rappresentanze circa  la  predisposizione  delle
          nuove modalita' organizzative adottate per le verifiche  di
          cui al comma 4. Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 sono effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato
          ai sensi dell'articolo  9,  comma  10.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la
          pubblica amministrazione  e  della  salute,  puo'  adottare
          linee guida per la  omogenea  definizione  delle  modalita'
          organizzative di cui al primo periodo. Per le  regioni,  le
          province autonome e  gli  enti  locali  le  predette  linee
          guida,  ove  adottate,  sono  definite  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare
          e razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma,  i
          lavoratori possono  richiedere  di  consegnare  al  proprio
          datore di lavoro copia della propria  certificazione  verde
          COVID-19.  I  lavoratori   che   consegnano   la   predetta
          certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa
          validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
          rispettivi datori di lavoro. 
                6. Il personale di cui al comma 1, nel  caso  in  cui
          comunichi di non essere in  possesso  della  certificazione
          verde COVID-19  o  qualora  risulti  privo  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel luogo di lavoro, e' considerato assente  ingiustificato
          fino alla presentazione della  predetta  certificazione  e,
          comunque, non oltre il 30 aprile  2022,  senza  conseguenze
          disciplinari e con diritto alla conservazione del  rapporto
          di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al
          primo periodo non sono dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominati. 
                7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  8  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di appartenenza. 
                8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
          comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative  di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  7,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa
          prevista  dal  comma  1   del   citato   articolo   4   del
          decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento  di
          una somma da euro 600 a euro 1.500. 
                9. Le sanzioni di cui al comma 8  sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  8
          trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 
                10. Al personale di  cui  al  comma  1  dell'articolo
          9-sexies, collocato fuori ruolo presso  le  amministrazioni
          di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui  al
          medesimo articolo 9-sexies, commi 2  e  3,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 
                11. Fermo restando quanto previsto al  comma  12,  ai
          soggetti  titolari  di  cariche  elettive  o   di   cariche
          istituzionali di vertice, si applicano le  disposizioni  di
          cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
                12. Gli organi costituzionali,  ciascuno  nell'ambito
          della propria autonomia, adeguano  il  proprio  ordinamento
          alle disposizioni di cui al presente articolo. 
                13. Le amministrazioni di cui al comma  1  provvedono
          alle attivita' di cui al presente articolo con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
                «Art. 9-sexies (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici  giudiziari).
          - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al  fine
          di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere   adeguate
          condizioni   di   sicurezza,   i    magistrati    ordinari,
          amministrativi, contabili e militari nonche'  i  componenti
          delle commissioni  tributarie  non  possono  accedere  agli
          uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa
          se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono una delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test,  cosiddetto  green  pass  base.  Resta  fermo  quanto
          previsto dagli articoli  4,  4-bis,  4-ter  e  4-ter.2  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                2.  L'assenza  dall'ufficio  conseguente  al  mancato
          possesso o alla  mancata  esibizione  della  certificazione
          verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma  1  e'
          considerata  assenza  ingiustificata   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di
          assenza ingiustificata di cui al  primo  periodo  non  sono
          dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,
          comunque denominati. 
                3. L'accesso dei soggetti  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo  agli  uffici  giudiziari  in  violazione
          della disposizione di  cui  al  medesimo  comma  1  integra
          illecito disciplinare ed e'  sanzionato  per  i  magistrati
          ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma  1,  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2006,  n.  109,  e  per  gli  altri
          soggetti di cui al medesimo comma 1 del  presente  articolo
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza.   Il
          verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza
          ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto
          compatibili, quelle di cui ai commi  2  e  3  si  applicano
          anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche'
          ai  difensori,  ai  consulenti,  ai  periti  e  agli  altri
          ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della
          giustizia. 
                5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in
          cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato  per  la
          magistratura ordinaria nel procuratore generale  presso  la
          corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto  delle
          prescrizioni di  cui  al  comma  1,  anche  avvalendosi  di
          delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19
          sono  effettuate  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare  del  Ministero
          della giustizia,  per  i  profili  di  competenza,  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. 
                6. Fermo restando quanto previsto ai  commi  3  e  4,
          l'accesso  agli  uffici  giudiziari  in  violazione   della
          disposizione di cui  al  comma  1  e  la  violazione  delle
          disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del
          comma 8 dell'articolo 9-quinquies. 
                7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3,  9
          e 13 dell'articolo 9-quinquies. 
                8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai testimoni e alle parti del processo. 
                8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato
          possesso o alla  mancata  esibizione  della  certificazione
          verde  COVID-19  di  cui  al  comma   1   non   costituisce
          impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.». 
                «Art. 9-septies (Impiego delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre  2021  e
          fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la  diffusione
          dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque   svolge   una
          attivita' lavorativa nel settore privato,  ivi  compresi  i
          titolari di servizi di ristorazione o  di  somministrazione
          di pasti e bevande, e' fatto obbligo, ai fini  dell'accesso
          ai luoghi in  cui  la  predetta  attivita'  e'  svolta,  di
          possedere e di esibire,  su  richiesta,  la  certificazione
          verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta  fermo
          quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del
          presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter  e
          4-ter.2  del  decreto-legge  1°   aprile   2021,   n.   44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76. 
                2. La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' a tutti  i  soggetti  che  svolgono,  a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa  o  di  formazione,
          anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi
          di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 
                3. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano ai soggetti esentati dalla  somministrazione  del
          vaccino  sulla  base  di   idonea   certificazione   medica
          rilasciata secondo i criteri  definiti  con  circolare  del
          Ministero della salute. 
                4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
          verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1
          e 2. Per i lavoratori di cui al comma  2  la  verifica  del
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma  1,  oltre  che
          dai soggetti di cui al primo periodo, e'  effettuata  anche
          dai rispettivi  datori  di  lavoro.  Per  i  lavoratori  in
          somministrazione   la   verifica   del    rispetto    delle
          prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e'
          onere del somministratore informare i lavoratori  circa  la
          sussistenza delle predette prescrizioni. 
                5. I datori di lavoro di cui al comma 1  definiscono,
          entro il  15  ottobre  2021,  le  modalita'  operative  per
          l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a
          campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
          controlli  siano  effettuati  al  momento  dell'accesso  ai
          luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
          incaricati   dell'accertamento   delle   violazioni   degli
          obblighi di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le  verifiche  delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
          Al fine di semplificare e razionalizzare  le  verifiche  di
          cui al presente comma, i lavoratori possono  richiedere  di
          consegnare al proprio datore di lavoro copia della  propria
          certificazione verde COVID-19. I lavoratori che  consegnano
          la predetta  certificazione,  per  tutta  la  durata  della
          relativa validita', sono esonerati dai controlli  da  parte
          dei rispettivi datori di lavoro. 
                6. I lavoratori di cui al comma 1, nel  caso  in  cui
          comunichino di non essere in possesso della  certificazione
          verde COVID-19 o qualora  risultino  privi  della  predetta
          certificazione al momento dell'accesso al luogo di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nel   luogo   di   lavoro,   sono    considerati    assenti
          ingiustificati  fino  alla  presentazione  della   predetta
          certificazione e, comunque, non oltre il  30  aprile  2022,
          senza  conseguenze  disciplinari   e   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di
          assenza ingiustificata di cui al  primo  periodo  non  sono
          dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,
          comunque denominato. 
                7. Nelle imprese, dopo il quinto  giorno  di  assenza
          ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro  puo'
          sospendere il lavoratore per  la  durata  corrispondente  a
          quella  del  contratto   di   lavoro   stipulato   per   la
          sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
          giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del
          30  aprile  2022,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con
          diritto alla conservazione  del  posto  di  lavoro  per  il
          lavoratore sospeso. E' in ogni caso consentito  il  rientro
          immediato nel luogo di  lavoro  non  appena  il  lavoratore
          entri in possesso della certificazione necessaria,  purche'
          il datore di lavoro non abbia gia' stipulato  un  contratto
          di lavoro per la sua sostituzione. 
                8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui
          al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e
          2 e' punito con la sanzione di cui al  comma  9  e  restano
          ferme le  conseguenze  disciplinari  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore. 
                9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
          comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
          cui al  comma  5  nel  termine  previsto,  nonche'  per  la
          violazione di cui al comma  8,  si  applica  l'articolo  4,
          commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Per
          le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
          prevista  dal  comma  1   del   citato   articolo   4   del
          decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento  di
          una somma da euro 600 a euro 1.500. 
                10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono  irrogate  dal
          Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della
          contestazione delle violazioni di cui al medesimo  comma  9
          trasmettono   al   Prefetto   gli   atti   relativi    alla
          violazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4-ter.1 e  4-ter.2
          del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76  (Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31
          maggio 2021, n. 128: 
                «Art. 4-ter.1 (Obbligo  vaccinale  per  il  personale
          della scuola, del comparto  difesa,  sicurezza  e  soccorso
          pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla
          legge  3  agosto  2007,  n.  124,   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza  nazionale,  degli  istituti   penitenziari,
          delle universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e  degli  istituti  tecnici
          superiori, nonche' dei  Corpi  forestali  delle  regioni  a
          statuto speciale). - 1. Fino al 15 giugno  2022,  l'obbligo
          vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2
          di  cui  all'articolo  3-ter,   da   adempiersi,   per   la
          somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di
          validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  previsti
          dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
          2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: 
                  a) personale scolastico del  sistema  nazionale  di
          istruzione,  delle  scuole  non  paritarie,   dei   servizi
          educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei  centri  provinciali
          per l'istruzione degli adulti,  dei  sistemi  regionali  di
          istruzione  e  formazione  professionale  e   dei   sistemi
          regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione   e
          formazione  tecnica  superiore,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'articolo 4-ter.2; 
                  b) personale del comparto della difesa, sicurezza e
          soccorso pubblico,  della  polizia  locale,  nonche'  degli
          organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7  della  legge  3
          agosto 2007,  n.  124,  e  personale  dell'Agenzia  per  la
          cybersicurezza  nazionale,  di  cui  all'articolo  12   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
                  c) personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la
          propria attivita' lavorativa alle  dirette  dipendenze  del
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   o   del
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',
          all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti   e
          minori; 
                  d) personale delle universita',  delle  istituzioni
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica e  degli
          istituti tecnici superiori, nonche' al personale dei  Corpi
          forestali delle regioni a statuto speciale. 
                2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste  in  caso
          di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a
          specifiche condizioni cliniche documentate,  attestate  dal
          proprio medico curante  di  medicina  generale  ovvero  dal
          medico  vaccinatore,  nel  rispetto  delle  circolari   del
          Ministero  della  salute  in  materia  di  esenzione  dalla
          vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la  vaccinazione
          puo' essere omessa o differita.». 
                «Art. 4-ter.2 (Obbligo  vaccinale  per  il  personale
          docente ed educativo della scuola). - 1.  Dal  15  dicembre
          2021  al  15  giugno  2022,  l'obbligo  vaccinale  per   la
          prevenzione   dell'infezione   da   SARS-CoV-2    di    cui
          all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la  somministrazione
          della dose di richiamo, entro i termini di validita'  delle
          certificazioni verdi  COVID-19  previsti  dall'articolo  9,
          comma  3,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, si applica anche al personale docente  ed  educativo
          del sistema  nazionale  di  istruzione,  delle  scuole  non
          paritarie, dei servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
          65, dei centri provinciali per l'istruzione  degli  adulti,
          dei  sistemi   regionali   di   istruzione   e   formazione
          professionale e dei  sistemi  regionali  che  realizzano  i
          percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 
                2. La vaccinazione costituisce  requisito  essenziale
          per lo svolgimento delle attivita'  didattiche  a  contatto
          con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del
          comma 1. I dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle
          istituzioni di cui  al  comma  1,  assicurano  il  rispetto
          dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 
                3.  I  soggetti  di  cui  al   comma   2   verificano
          immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di  cui
          al comma 1  acquisendo  le  informazioni  necessarie  anche
          secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei  casi
          in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2  o   la   presentazione   della   richiesta   di
          vaccinazione nelle modalita'  stabilite  nell'ambito  della
          campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui  al  comma  2
          invitano, senza indugio, l'interessato  a  produrre,  entro
          cinque   giorni    dalla    ricezione    dell'invito,    la
          documentazione    comprovante     l'effettuazione     della
          vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
          al differimento della  stessa  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma  2,  ovvero  la  presentazione  della  richiesta   di
          vaccinazione da eseguirsi in un  termine  non  superiore  a
          venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,  o   comunque
          l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale  di
          cui al comma 1. In caso di presentazione di  documentazione
          attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di  cui
          al   comma   2   invitano   l'interessato   a   trasmettere
          immediatamente  e  comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
          somministrazione,     la     certificazione      attestante
          l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In  caso  di  mancata
          presentazione della documentazione  di  cui  al  secondo  e
          terzo periodo i  soggetti  di  cui  al  comma  2  accertano
          l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno  immediata
          comunicazione   scritta    all'interessato.    L'atto    di
          accertamento   dell'inadempimento   impone   al   dirigente
          scolastico  di  utilizzare  il  docente   inadempiente   in
          attivita' di supporto alla istituzione scolastica. 
                4. I dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle
          istituzioni di cui al comma 1, provvedono,  dal  1°  aprile
          2022 fino al termine  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
          2021/2022,  alla  sostituzione  del  personale  docente   e
          educativo  non   vaccinato   mediante   l'attribuzione   di
          contratti a tempo determinato che si risolvono  di  diritto
          nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo  adempiuto
          all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di  svolgere
          l'attivita' didattica. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari  a
          euro 29.207.391 per  l'anno  2022  si  provvede,  quanto  a
          15.000.000 di euro, mediante corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  e,  quanto  a  14.207.391  euro,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  592,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
                6. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente
          articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2020, n. 135: 
                «Art. 4 (Sanzioni e controlli). -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
                2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere
          i), m), p), u), v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la
          sanzione   amministrativa   accessoria    della    chiusura
          dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
                3.  Si  applicano,  per  quanto  non  stabilito   dal
          presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
                5. In caso di reiterata violazione della disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
                6.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   violazione
          dell'articolo 452 del codice penale o comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera e), e' punita ai sensi  dell'articolo  260
          del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  testo  unico
          delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
                7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie,
          le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
          lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
          «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000». 
                8.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
                9.  Il  Prefetto,   informando   preventivamente   il
          Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione  delle  misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.».