Art. 7 
 
           Graduale eliminazione del green pass rafforzato 
 
  1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green  pass  rafforzato,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale,
e'  consentito  esclusivamente  ai   soggetti   in   possesso   delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita': 
        a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e  di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a
spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione
dell'eta' o di disabilita'; 
        b) convegni e congressi; 
        c) centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  per  le
attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri
educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative
attivita' di ristorazione; 
        d) feste comunque denominate, conseguenti e  non  conseguenti
alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati
che si svolgono al chiuso; 
        e) attivita' di sale gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino'; 
        f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati; 
        g) partecipazione del  pubblico  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono al chiuso.». 
    b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  accesso  dei  visitatori   a   strutture   residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie  e  hospice,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
    b)  al  comma  1-sexies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre  2022,
e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le  modalita'  di  cui  ai  commi
1-bis e 1-ter.». 
    ((b-bis) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:)) 
      «1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di  cui  al
comma 1 puo' adottare misure precauzionali piu' restrittive di quelle
previste dal presente articolo in relazione allo  specifico  contesto
epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale competente  per  territorio,  che,  ove
ritenga non sussistenti le condizioni di rischio  sanitario  addotte,
ordina, nel termine  perentorio  di  tre  giorni,  con  provvedimento
motivato, che non si dia corso alle misure piu' restrittive». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-bis.1   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  (Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96: 
                «Art. 9-bis.1  (Impiego  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green
          pass  rafforzato).  -  1.  Dal  1°  al  30   aprile   2022,
          sull'intero    territorio    nazionale,    e'    consentito
          esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni
          verdi COVID-19 da  vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto
          green pass rafforzato,  l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
          attivita': 
                  a) piscine, centri  natatori,  palestre,  sport  di
          squadra e di contatto, centri benessere, anche  all'interno
          di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al
          chiuso, nonche' spazi adibiti a  spogliatoi  e  docce,  con
          esclusione   dell'obbligo   di   certificazione   per   gli
          accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione
          dell'eta' o di disabilita'; 
                  b) convegni e congressi; 
                  c) centri culturali, centri sociali  e  ricreativi,
          per le attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione
          dei centri educativi  per  l'infanzia,  compresi  i  centri
          estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 
                  d) feste comunque  denominate,  conseguenti  e  non
          conseguenti alle  cerimonie  civili  o  religiose,  nonche'
          eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 
                  e) attivita' di sale gioco,  sale  scommesse,  sale
          bingo e casino'; 
                  f) attivita' che abbiano luogo in  sale  da  ballo,
          discoteche e locali assimilati; 
                  g)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli
          aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni
          sportivi, che si svolgono al chiuso. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai  soggetti
          esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
          certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
          con circolare del Ministero della salute. Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
          con i Ministri della salute, per l'innovazione  tecnologica
          e la transizione digitale e dell'economia e delle  finanze,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono individuate le specifiche  tecniche  per  trattare  in
          modalita' digitale le predette certificazioni, al  fine  di
          consentirne    la    verifica     digitale,     assicurando
          contestualmente la protezione dei dati  personali  in  esse
          contenuti. 
                3. I  titolari  o  i  gestori  dei  servizi  e  delle
          attivita' di cui al comma 1 sono tenuti  a  verificare  che
          l'accesso ai  predetti  servizi  e  attivita'  avvenga  nel
          rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.  Le
          verifiche  delle   certificazioni   verdi   COVID-19   sono
          effettuate  con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10. 
                4. Il Ministro della  salute  con  propria  ordinanza
          puo'  definire  eventuali  misure  necessarie  in  fase  di
          attuazione del presente articolo.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76  (Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31
          maggio 2021, n. 128: 
                «Art.   1-bis   (Disposizioni   per   l'accesso   dei
          visitatori a strutture  residenziali,  socio-assistenziali,
          sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'
          ripristinato l'accesso, su tutto il  territorio  nazionale,
          di familiari e visitatori a strutture di ospitalita'  e  di
          lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
          strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per
          anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte  le
          strutture residenziali di cui all'articolo 44  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio  2017,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  65  del  18  marzo   2017,   e   in   quelle
          socio-assistenziali, secondo le linee  guida  definite  con
          l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8  maggio  2021,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del  10  maggio
          2021, cui le direzioni sanitarie delle  predette  strutture
          si   conformano   immediatamente,   adottando   le   misure
          necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19.  Nel
          rispetto  delle  predette  misure  e,  in  ogni   caso,   a
          condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
          individuale,  le  direzioni   sanitarie   garantiscono   la
          continuita' delle visite da parte di familiari con  cadenza
          giornaliera, consentendo loro anche di prestare  assistenza
          quotidiana nel caso in cui  la  persona  ospitata  sia  non
          autosufficiente. 
                1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al  31
          dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle  strutture  di
          cui al comma 1 e'  consentito  esclusivamente  ai  soggetti
          muniti di una certificazione verde COVID-19,  rilasciata  a
          seguito  della  somministrazione  della  dose  di  richiamo
          successiva al ciclo vaccinale primario. 
                1-ter. L'accesso alle strutture di cui  al  comma  1,
          nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis,  e'  consentito
          altresi' ai soggetti  in  possesso  di  una  certificazione
          verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento  del
          ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di  cui
          alle lettere b) e c-bis) del comma 2  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  giugno   2021,   n.   87,
          unitamente  ad  una  certificazione  che  attesti   l'esito
          negativo del test antigenico rapido o molecolare,  eseguito
          nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. 
                1-quater. I responsabili delle strutture  di  cui  al
          comma  1  sono  tenuti  a  verificare  che  l'accesso  alle
          medesime strutture avvenga nel rispetto delle  disposizioni
          di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter.  Le  verifiche   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con   le
          modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
                1-quinquies. La violazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater  e'  sanzionata  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
                1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al  31
          dicembre  2022,  e'  consentito  altresi'   l'accesso   dei
          visitatori  ai   reparti   di   degenza   delle   strutture
          ospedaliere secondo le modalita' di cui ai  commi  1-bis  e
          1-ter. Ai direttori sanitari e' data facolta'  di  adottare
          misure precauzionali piu'  restrittive  in  relazione  allo
          specifico contesto epidemiologico,  garantendo  un  accesso
          minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti. 
                1-septies. Nelle more della modifica del decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143  del  17  giugno
          2021, adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10,  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  sono
          autorizzati  gli  interventi  di  adeguamento  necessari  a
          consentire la verifica del  possesso  delle  certificazioni
          verdi COVID-19 di cui al presente articolo  e  la  verifica
          del possesso delle medesime certificazioni  verdi  COVID-19
          in formato cartaceo.».