((Art. 7 bis 
 
Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22  aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, al primo  periodo,  le  parole:  «prima  dose  di  vaccino»  sono
sostituite dalle seguenti: «prima dose di  un  vaccino  con  schedula
vaccinale a due dosi»  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «ciclo
vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo  vaccinale
primario, che comprende anche  la  somministrazione  di  vaccini  con
schedula vaccinale a una dose,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4-bis, del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  (Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96: 
                «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - Omissis. 
                4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
          accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre  il  quattordicesimo
          giorno dalla somministrazione della prima dose  di  vaccino
          e' rilasciata, altresi', la certificazione  verde  COVID-19
          di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di  sei
          mesi a decorrere dall'avvenuta  guarigione.  A  coloro  che
          sono stati identificati come  casi  accertati  positivi  al
          SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario  o  della
          somministrazione  della  relativa  dose  di   richiamo   e'
          rilasciata, altresi', la certificazione verde  COVID-19  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c-bis),  che  ha  validita'  a
          decorrere  dall'avvenuta  guarigione  senza  necessita'  di
          ulteriori dosi di richiamo. 
                Omissis.».