((Art. 7 bis Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19 1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle seguenti: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi» e, al secondo periodo, le parole: «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 96: «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - Omissis. 4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo. Omissis.».