Art. 8 
 
                         Obblighi vaccinali 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti  le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole «non oltre  il  termine  di  sei
mesi  a  decorrere  dal  15  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»; 
      2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di
intervenuta  guarigione   l'Ordine   professionale   territorialmente
competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la   cessazione
temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine  in  cui
la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle
circolari  del  Ministero  della  salute.  La  sospensione   riprende
efficacia automaticamente qualora  l'interessato  ometta  di  inviare
all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro  e  non
oltre  tre  giorni   dalla   scadenza   del   predetto   termine   di
differimento.»; 
    c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture
residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo
le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al
31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia  di  obblighi   vaccinali,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) nell'alinea, dopo le parole  «Dal  15  dicembre  2021»  sono
inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»; 
      2) le lettere a), b) e d) sono abrogate; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La vaccinazione costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita'  lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai
sensi del comma 1. I  responsabili  delle  strutture  in  cui  presta
servizio il personale di  cui  al  comma  1  assicurano  il  rispetto
dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»; 
    d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno  2022.»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di  intervenuta
guarigione si applica la disposizione ((dell'articolo 4, comma 5)).»; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Obbligo  vaccinale
per il personale  delle  strutture  di  cui  all'articolo  8-ter  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
  4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-ter.1. (Obbligo vaccinale per il personale della  scuola,
del comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico,  della  polizia
locale, degli organismi di cui alla legge  3  agosto  2007,  n.  124,
dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza   nazionale,   degli   istituti
penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti  tecnici  superiori,
nonche' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale).  -  1.
Fino al 15  giugno  2022,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  di   cui   all'articolo   3-ter,   da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,  entro  i
termini di validita' delle  certificazioni  verdi  COVID-19  previsti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si
applica alle seguenti categorie: 
      a) personale scolastico del sistema  nazionale  di  istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
4-ter.2; 
      b) personale del comparto della difesa,  sicurezza  e  soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  personale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo  12
del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
      c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti
penitenziari per adulti e minori; 
      d) personale  delle  universita',  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli  istituti  tecnici
superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle  regioni  a
statuto speciale. 
    2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate,  attestate  dal  proprio  medico  curante  di   medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle  circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
((anti SARS-CoV-2)); in tali casi la vaccinazione puo' essere  omessa
o differita. 
    Art. 4-ter.2. (Obbligo vaccinale  per  il  personale  docente  ed
educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022,
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2
di cui all'articolo 3-ter, da  adempiersi,  per  la  somministrazione
della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di   validita'   delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  applica  anche  al  personale
docente ed educativo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  delle
scuole non paritarie, dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  dei
centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi
regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore. 
    2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli  alunni  da
parte dei soggetti obbligati  ai  sensi  del  comma  1.  I  dirigenti
scolastici e i responsabili delle  istituzioni  di  cui  al  comma  1
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 
    3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2  verificano  immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo  le
informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni
dalla  ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
dell'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento impone  al  dirigente  scolastico  di
utilizzare il docente inadempiente  in  attivita'  di  supporto  alla
istituzione scolastica. ((Il quinto periodo si interpreta  nel  senso
che ai docenti inadempienti si applica, per  quanto  compatibile,  il
regime stabilito per i docenti  dichiarati  temporaneamente  inidonei
alle proprie funzioni.)) 
    4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle  istituzioni  di
cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al  termine  delle
lezioni  dell'anno  scolastico  2021/2022,  alla   sostituzione   del
personale docente e educativo non vaccinato  mediante  l'attribuzione
di contratti a tempo determinato che  si  risolvono  di  diritto  nel
momento in cui i soggetti sostituiti,  avendo  adempiuto  all'obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica. 
    5. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  euro
29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di  euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  quanto  a
14.207.391     euro,      mediante      corrispondente      riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
    6. Ai fini dell'immediata attuazione del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ((di bilancio))». 
  5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
riguardante     l'estensione     dell'obbligo     vaccinale      agli
ultracinquantenni,  al  comma  1,  le  parole  «((e))   4-ter»   sono
sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2». 
  6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 4-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
nei luoghi  di  lavoro  per  coloro  che  sono  soggetti  all'obbligo
vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). -  1.
Fermi  restando  gli  obblighi  vaccinali  e  il  relativo   ((regime
sanzionatorio)) di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater,  fino
al 30  aprile  2022,  per  l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  devono
possedere e, su richiesta, esibire  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,  cosiddetto  green  pass
base  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  ((lettera  a-bis),))  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies,
9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.». 
  7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
materia di sanzioni  pecuniarie,  al  comma  1,  le  parole  «di  cui
all'articolo 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli
articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater». 
  8.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'articolo
4-ter.2»; 
    b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    d) all'articolo 9-sexies,  comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»; 
    e) all'articolo 9-septies, comma  1,  le  parole  «,  4-quater  e
4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          1°aprile 2021, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per  il  contenimento
          dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti
          SARS-CoV-2,  di  giustizia   e   di   concorsi   pubblici),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 128: 
                «Art. 4 (Obblighi  vaccinali  per  gli  esercenti  le
          professioni  sanitarie  e  gli   operatori   di   interesse
          sanitario). - 1. Fino al  31  dicembre  2022,  al  fine  di
          tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
          di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni  di  cura  e
          assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo  1,
          comma 457, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  gli
          esercenti le  professioni  sanitarie  e  gli  operatori  di
          interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma  2,  della
          legge  1°  febbraio  2006,  n.  43,  per   la   prevenzione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi  a
          vaccinazione gratuita,  comprensiva,  a  far  data  dal  15
          dicembre  2021,  della  somministrazione  della   dose   di
          richiamo  successiva  al  ciclo  vaccinale  primario,   nel
          rispetto delle  indicazioni  e  dei  termini  previsti  con
          circolare  del  Ministero  della  salute.  La  vaccinazione
          costituisce  requisito  essenziale  per  l'esercizio  della
          professione  e  per  lo   svolgimento   delle   prestazioni
          lavorative  dei  soggetti  obbligati.  La  vaccinazione  e'
          somministrata  altresi'  nel  rispetto  delle   indicazioni
          fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano in conformita'  alle  previsioni  contenute  nel
          piano di cui al primo periodo. 
                1-bis. L'obbligo di cui  al  comma  1  e'  esteso,  a
          decorrere dal 15 febbraio 2022,  anche  agli  studenti  dei
          corsi di laurea impegnati nello  svolgimento  dei  tirocini
          pratico-valutativi     finalizzati     al     conseguimento
          dell'abilitazione    all'esercizio    delle     professioni
          sanitarie. La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  primo
          periodo  determina  l'impossibilita'   di   accedere   alle
          strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi.  I
          responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono
          tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni  di  cui
          al presente comma secondo modalita' a campione  individuate
          dalle istituzioni di appartenenza. 
                2. Solo in caso di accertato pericolo per la  salute,
          in relazione a specifiche condizioni cliniche  documentate,
          attestate dal proprio medico curante di  medicina  generale
          ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
          del Ministero della salute in materia  di  esenzione  dalla
          vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui
          ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere  omessa  o
          differita. 
                3.  Gli  Ordini  degli   esercenti   le   professioni
          sanitarie, per  il  tramite  delle  rispettive  Federazioni
          nazionali,  che  a  tal  fine  operano   in   qualita'   di
          responsabili   del   trattamento   dei   dati    personali,
          avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital   green
          certificate    (Piattaforma     nazionale-DGC)     eseguono
          immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  comprovanti  lo  stato  di
          avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita'
          definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
          22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 giugno 2021,  n.  87.  Qualora  dalla  Piattaforma
          nazionale-DGC    non    risulti    l'effettuazione    della
          vaccinazione anti SARSCoV-2,  anche  con  riferimento  alla
          dose di richiamo successiva al  ciclo  vaccinale  primario,
          nelle modalita' stabilite nella circolare di cui  al  comma
          1,  l'Ordine  professionale   territorialmente   competente
          invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni  dalla
          ricezione  dell'invito,   la   documentazione   comprovante
          l'effettuazione della  vaccinazione  oppure  l'attestazione
          relativa all'omissione o al differimento  della  stessa  ai
          sensi del comma 2, ovvero la presentazione della  richiesta
          di  vaccinazione,  da  eseguirsi  entro  un   termine   non
          superiore  a  venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,
          ovvero la documentazione  comprovante  l'insussistenza  dei
          presupposti per l'obbligo vaccinale  di  cui  al  comma  1,
          nonche'  a  specificare  l'eventuale  datore  di  lavoro  e
          l'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata    di
          quest'ultimo. In caso di  presentazione  di  documentazione
          attestante la richiesta di  vaccinazione,  l'Ordine  invita
          l'interessato a trasmettere immediatamente e  comunque  non
          oltre tre giorni dalla somministrazione, la  certificazione
          attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. 
                4. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  3,  qualora
          l'Ordine  professionale  accerti  il  mancato   adempimento
          dell'obbligo vaccinale, anche con  riguardo  alla  dose  di
          richiamo, ne da' comunicazione alla  Federazione  nazionale
          competente, all'interessato, all'azienda  sanitaria  locale
          competente, limitatamente alla professione  di  farmacista,
          e, per  il  personale  che  abbia  un  rapporto  di  lavoro
          dipendente,  anche  al  datore   di   lavoro,   ove   noto.
          L'inosservanza degli obblighi di comunicazione  di  cui  al
          primo periodo da parte degli Ordini professionali verso  le
          Federazioni nazionali rileva ai  fini  e  per  gli  effetti
          dell'articolo  4   del   decreto   legislativo   del   Capo
          Provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,   n.   233,
          ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.  561.  L'atto  di
          accertamento dell'inadempimento dell'obbligo  vaccinale  e'
          adottato     da     parte     dell'Ordine     professionale
          territorialmente competente, all'esito delle  verifiche  di
          cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non  disciplinare,
          determina  l'immediata  sospensione  dall'esercizio   delle
          professioni sanitarie ed  e'  annotato  nel  relativo  Albo
          professionale. 
                5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace  fino
          alla comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine
          professionale  territorialmente  competente   e,   per   il
          personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche
          al datore di lavoro, del completamento del ciclo  vaccinale
          primario e, per i professionisti che  hanno  completato  il
          ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose
          di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre  2022.  Per
          il periodo di sospensione non sono dovuti  la  retribuzione
          ne' altro compenso o emolumento,  comunque  denominato.  Il
          datore di lavoro verifica l'ottemperanza  alla  sospensione
          disposta ai  sensi  del  comma  4  e,  in  caso  di  omessa
          verifica, si applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo
          4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione  l'Ordine
          professionale  territorialmente  competente,   su   istanza
          dell'interessato, dispone la  cessazione  temporanea  della
          sospensione, sino alla  scadenza  del  termine  in  cui  la
          vaccinazione  e'  differita  in   base   alle   indicazioni
          contenute nelle circolari del Ministero  della  salute.  La
          sospensione  riprende  efficacia  automaticamente   qualora
          l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il
          certificato di vaccinazione entro e non  oltre  tre  giorni
          dalla scadenza del predetto termine di differimento. 
                6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che  si
          iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi  degli  Ordini
          professionali   territoriali   l'adempimento   dell'obbligo
          vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino  al  31
          dicembre 2022. A  tal  fine  la  verifica  dell'adempimento
          dell'obbligo vaccinale avviene con la  presentazione  della
          certificazione verde COVID-19. 
                7. Per il periodo in cui la vaccinazione  di  cui  al
          comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce
          i soggetti di cui al comma  2  a  mansioni  anche  diverse,
          senza decurtazione della retribuzione, in modo  da  evitare
          il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
                8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine
          di  contenere  il  rischio  di   contagio,   nell'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di  cui  al
          comma    2    adottano    le    misure    di    prevenzione
          igienico-sanitarie indicate dallo specifico  protocollo  di
          sicurezza adottato con decreto del Ministro  della  salute,
          di concerto con i Ministri della giustizia e del  lavoro  e
          delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 
                9. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                10. Per  la  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo
          vaccinale da parte degli operatori di  interesse  sanitario
          di cui al comma 1, si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 4-ter, del
          decreto-legge  1°aprile  2021,  n.  44,  del  decreto-legge
          1°aprile 2021, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per  il  contenimento
          dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti
          SARS-CoV-2,  di  giustizia   e   di   concorsi   pubblici),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 128; 
                «Art. 4-bis  (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai
          lavoratori    impiegati    in    strutture    residenziali,
          socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
          2021 e  fino  al  31  dicembre  2022,  l'obbligo  vaccinale
          previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a
          tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture  di
          cui    all'articolo    1-bis,    incluse    le    strutture
          semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,
          ospitano persone in situazione di fragilita'. 
                2. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
                3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
          1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
          che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
          fragilita', e i  datori  di  lavoro  dei  soggetti  che,  a
          qualunque  titolo,  svolgono   nelle   predette   strutture
          attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti   esterni
          assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma  1  del
          presente articolo. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'
          articolo 17-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, per  la  finalita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma i responsabili e i datori di lavoro  possono
          verificare   l'adempimento   dell'obbligo   acquisendo   le
          informazioni necessarie secondo le modalita'  definite  con
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
          2021, n. 87. 
                4.  Per  la  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo
          vaccinale da parte dei soggetti  di  cui  al  comma  1,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,  commi
          2, 3 e 6. 
                5. La violazione delle disposizioni del primo periodo
          del comma 3 del presente articolo e'  sanzionata  ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,  del  decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto
          dall' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74.». 
                «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale delle
          strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502). - 1. Dal 15 dicembre 2021 e fino
          al 31 dicembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter,  da
          adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
          entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19   previsti   dall'articolo   9,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  si
          applica anche alle seguenti categorie: 
                  a) - b); 
                  c) personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la
          propria  attivita'  lavorativa  nelle  strutture   di   cui
          all'articolo 8-ter  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge  attivita'
          lavorativa con contratti  esterni,  fermo  restando  quanto
          previsto dagli articoli 4 e 4-bis; 
                  d). 
                1-bis. 
                2. La vaccinazione costituisce  requisito  essenziale
          per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei  soggetti
          obbligati ai  sensi  del  comma  1.  I  responsabili  delle
          strutture in cui presta servizio il  personale  di  cui  al
          comma 1 assicurano  il  rispetto  dell'obbligo  di  cui  al
          medesimo comma 1.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 7. 
                3.  I  soggetti  di  cui  al   comma   2   verificano
          immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di  cui
          al comma 1  acquisendo  le  informazioni  necessarie  anche
          secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei  casi
          in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2  o   la   presentazione   della   richiesta   di
          vaccinazione nelle modalita'  stabilite  nell'ambito  della
          campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui  al  comma  2
          invitano, senza indugio, l'interessato  a  produrre,  entro
          cinque   giorni    dalla    ricezione    dell'invito,    la
          documentazione    comprovante     l'effettuazione     della
          vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
          al differimento della  stessa  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma  2,  ovvero  la  presentazione  della  richiesta   di
          vaccinazione da eseguirsi in un  termine  non  superiore  a
          venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,  o   comunque
          l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale  di
          cui al comma 1. In caso di presentazione di  documentazione
          attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di  cui
          al   comma   2   invitano   l'interessato   a   trasmettere
          immediatamente  e  comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
          somministrazione,     la     certificazione      attestante
          l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In  caso  di  mancata
          presentazione della documentazione  di  cui  al  secondo  e
          terzo periodo i  soggetti  di  cui  al  comma  2  accertano
          l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno  immediata
          comunicazione   scritta    all'interessato.    L'atto    di
          accertamento   dell'inadempimento   determina   l'immediata
          sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
          senza  conseguenze  disciplinari   e   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto di lavoro.  Per  il  periodo  di
          sospensione, non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione
          e'   efficace   fino   alla    comunicazione    da    parte
          dell'interessato al  datore  di  lavoro  dell'avvio  o  del
          successivo completamento del  ciclo  vaccinale  primario  o
          della somministrazione della dose di richiamo,  e  comunque
          non oltre il 31  dicembre  2022.  In  caso  di  intervenuta
          guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma
          5. 
                4. 
                5.  Lo  svolgimento  dell'attivita'   lavorativa   in
          violazione dell'obbligo vaccinale di  cui  al  comma  1  e'
          punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
          conseguenze disciplinari secondo i  rispettivi  ordinamenti
          di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
          applicano anche in caso di esercizio della professione o di
          svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione  degli
          obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
                6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
          e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e  9,
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le  violazioni  di
          cui al comma 5, la  sanzione  amministrativa  prevista  dal
          comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n.  19  del
          2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600  a
          euro 1.500.». 
              - Per il riferimento normativo agli articoli 4-ter.1  e
          4-ter.2 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, si vedano i
          riferimenti normativi all'articolo 6. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma  dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
          lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O: 
                «Art. 2  (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
                2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
                3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
          in: 
                  a) nidi e micronidi che accolgono le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                  b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                  c)    servizi    integrativi     che     concorrono
          all'educazione e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e
          soddisfano i bisogni delle famiglie in  modo  flessibile  e
          diversificato   sotto    il    profilo    strutturale    ed
          organizzativo. Essi si distinguono in: 
                    1. spazi gioco, che accolgono bambine  e  bambini
          da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                    2. centri per bambini e famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                    3. servizi  educativi  in  contesto  domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                    4.  I  servizi  educativi  per  l'infanzia   sono
          gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta,  da
          altri enti pubblici  o  da  soggetti  privati;  le  sezioni
          primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 
                    5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
          Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  6  e  7  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: 
                «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
                2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
                3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                  a) coordina l'intera attivita' di informazione  per
          la  sicurezza,  verificando  altresi'  i  risultati   delle
          attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma  restando  la
          competenza  dei   predetti   servizi   relativamente   alle
          attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con  i
          servizi di sicurezza degli Stati esteri; 
                  b) e' costantemente informato delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                  c)  raccoglie  le  informazioni,  le  analisi  e  i
          rapporti provenienti dai servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza,  dalle  Forze  armate  e   di   polizia,   dalle
          amministrazioni dello Stato e  da  enti  di  ricerca  anche
          privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
          per  l'elaborazione  dei  rispettivi   piani   di   ricerca
          operativa,  elabora  analisi  strategiche  o   relative   a
          particolari situazioni; formula valutazioni  e  previsioni,
          sulla scorta dei contributi analitici settoriali  dell'AISE
          e dell'AISI; 
                  d) elabora, anche sulla base delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                  d-bis)  sulla   base   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c)  del  presente  comma,
          coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
          rafforzare  la  protezione  cibernetica  e   la   sicurezza
          informatica nazionali; 
                  e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                  f) trasmette, su disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                  g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano
          di acquisizione delle risorse umane e materiali e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  h) sentite l'AISE e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                  i) esercita il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                  l)   assicura   l'attuazione   delle   disposizioni
          impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
          apposito regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
          Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
          sulla loro corretta applicazione; 
                  m) cura le attivita'  di  promozione  e  diffusione
          della  cultura   della   sicurezza   e   la   comunicazione
          istituzionale; 
                  n)  impartisce  gli  indirizzi  per   la   gestione
          unitaria del personale di cui all'articolo 21,  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  1  del
          medesimo articolo; 
                  n-bis) gestisce unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          118-bis  del  codice  di   procedura   penale,   introdotto
          dall'articolo  14  della   presente   legge,   qualora   le
          informazioni richieste alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          delle lettere c) ed e) del comma 3 del  presente  articolo,
          siano  relative  a  indagini  di  polizia  giudiziaria,  le
          stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329  del
          codice di procedura penale, possono essere  acquisite  solo
          previo nulla osta della autorita'  giudiziaria  competente.
          L'autorita' giudiziaria puo'  trasmettere  gli  atti  e  le
          informazioni anche di propria iniziativa. 
                5. La direzione generale del DIS e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore  al  quadriennio.  Per  quanto   previsto   dalla
          presente  legge,  il  direttore  del  DIS  e'  il   diretto
          referente del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
          5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato  al
          personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito  del
          medesimo Dipartimento. 
                6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito
          il direttore generale del  DIS,  nomina  uno  o  piu'  vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
                7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
                8. Il regolamento previsto dal comma 7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                  a) agli ispettori e' garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                  b) salva specifica  autorizzazione  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                  c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                  d) non e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  e)  gli  ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.». 
                «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
                2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare  e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4. L'AISE puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
                5. L'AISE risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISE informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
          il  Ministro  dell'interno  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. Il  direttore  dell'AISE  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISE
          sono disciplinati con apposito regolamento.». 
                «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
                2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4.  L'AISI  puo'   svolgere   operazioni   all'estero
          soltanto  in  collaborazione  con   l'AISE,   quando   tali
          operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che  la
          stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale.  A
          tal  fine  il  direttore  generale  del  DIS  provvede   ad
          assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di
          raccordo   informativo,   anche   al   fine   di    evitare
          sovrapposizioni funzionali o territoriali. 
                5. L'AISI risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISI informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
          il Ministro  della  difesa  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. Il  direttore  dell'AISI  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISI
          sono disciplinati con apposito regolamento.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2021,   n.   109
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185: 
                «Art. 12 (Personale). - 1. Con  apposito  regolamento
          e'   dettata,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico, anche in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni di legge, ivi incluso il  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
          presente  decreto,  la  disciplina   del   contingente   di
          personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle  funzioni
          volte alla tutela della sicurezza  nazionale  nello  spazio
          cibernetico   attribuite   all'Agenzia.   Il    regolamento
          definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale,  e
          il  relativo   trattamento   economico   e   previdenziale,
          prevedendo, in particolare, per il  personale  dell'Agenzia
          di cui al comma 2, lettera  a),  un  trattamento  economico
          pari a quello in godimento da parte  dei  dipendenti  della
          Banca d'Italia, sulla scorta  della  equiparabilita'  delle
          funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
          La  predetta  equiparazione,   con   riferimento   sia   al
          trattamento  economico  in  servizio  che  al   trattamento
          previdenziale,  produce  effetti   avendo   riguardo   alle
          anzianita'    di    servizio     maturate     a     seguito
          dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 
                2.  Il  regolamento  determina,   nell'ambito   delle
          risorse  finanziarie   destinate   all'Agenzia   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 1, in particolare: 
                  a) l'istituzione di un ruolo  del  personale  e  la
          disciplina generale del rapporto d'impiego alle  dipendenze
          dell'Agenzia; 
                  b) la  possibilita'  di  procedere,  oltre  che  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  attraverso   modalita'
          concorsuali,  ad  assunzioni  a  tempo   determinato,   con
          contratti di diritto privato, di soggetti  in  possesso  di
          alta    e    particolare    specializzazione    debitamente
          documentata,  individuati  attraverso  adeguate   modalita'
          selettive, per lo svolgimento  di  attivita'  assolutamente
          necessarie all'operativita' dell'Agenzia o  per  specifiche
          progettualita' da portare a termine in  un  arco  di  tempo
          prefissato; 
                  c) la possibilita' di avvalersi di  un  contingente
          di esperti, non superiore a cinquanta unita',  composto  da
          personale, collocato fuori ruolo o in posizione di  comando
          o altra analoga posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   personale    non
          appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso  di
          specifica   ed   elevata   competenza   in    materia    di
          cybersicurezza e di tecnologie digitali  innovative,  nello
          sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
          tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
          disseminazione,  nonche'  di  significativa  esperienza  in
          progetti  di  trasformazione  digitale,  ivi  compreso   lo
          sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
          su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina  la
          composizione del contingente e il  compenso  spettante  per
          ciascuna professionalita'; 
                  d) la determinazione della percentuale massima  dei
          dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; 
                  e)  la  possibilita'  di  impiegare  personale  del
          Ministero della difesa,  secondo  termini  e  modalita'  da
          definire con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri; 
                  f) le ipotesi di incompatibilita'; 
                  g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera
          all'interno dell'Agenzia; 
                  h)  la  disciplina  e  il   procedimento   per   la
          definizione degli aspetti  giuridici  e,  limitatamente  ad
          eventuali compensi accessori,  economici  del  rapporto  di
          impiego  del  personale  oggetto  di  negoziazione  con  le
          rappresentanze del personale; 
                  i) le modalita' applicative delle disposizioni  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante  il
          Codice   della   proprieta'   industriale,   ai    prodotti
          dell'ingegno   ed   alle    invenzioni    dei    dipendenti
          dell'Agenzia; 
                  l) i casi di cessazione dal servizio del  personale
          assunto a tempo  indeterminato  ed  i  casi  di  anticipata
          risoluzione dei rapporti a tempo determinato; 
                  m) quali delle disposizioni possono essere  oggetto
          di  revisione  per  effetto  della  negoziazione   con   le
          rappresentanze del personale. 
                3. Qualora le assunzioni di cui al comma  2,  lettera
          b),  riguardino  professori   universitari   di   ruolo   o
          ricercatori  universitari  confermati   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  anche
          per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 
                4. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente decreto, il  numero  di  posti  previsti
          dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato  nella
          misura complessiva di trecento unita', di  cui  fino  a  un
          massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
          massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
          un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 
                5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, la dotazione organica  puo'  essere  rideterminata
          nei limiti delle risorse finanziarie destinate  alle  spese
          per il personale di  cui  all'articolo  18,  comma  1.  Dei
          provvedimenti adottati in  materia  di  dotazione  organica
          dell'Agenzia e' data tempestiva  e  motivata  comunicazione
          alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 
                6.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto o del regolamento di  cui
          al  presente  articolo  sono  nulle,  ferma   restando   la
          responsabilita' personale, patrimoniale e  disciplinare  di
          chi le ha disposte. 
                7. Il personale che presta comunque la propria  opera
          alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e'  tenuto,  anche
          dopo la cessazione  di  tale  attivita',  al  rispetto  del
          segreto  su  cio'  di   cui   sia   venuto   a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 
                8. Il regolamento di cui  al  comma  1  e'  adottato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
          deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
          materia e per i profili finanziari  e,  per  i  profili  di
          competenza, del COPASIR e sentito il CIC. 
                8-bis.  In  relazione   alle   assunzioni   a   tempo
          determinato di cui al  comma  2,  lettera  b),  i  relativi
          contratti per lo  svolgimento  delle  funzioni  volte  alla
          tutela della sicurezza nazionale nello  spazio  cibernetico
          attribuite  all'Agenzia,  possono  prevedere   una   durata
          massima  di  quattro  anni,  rinnovabile  per  periodi  non
          superiori ad  ulteriori  complessivi  quattro  anni.  Delle
          assunzioni e dei rinnovi disposti  ai  sensi  del  presente
          comma e' data comunicazione al  COPASIR  nell'ambito  della
          relazione di cui all'articolo 14, comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  10,  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87  (Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione dell'epidemia  da  COVID-19),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2021, n. 146: 
                «Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - Omissis. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
          le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
          -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe   piattaforme
          istituite negli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          tramite il Gateway europeo. Con il  medesimo  decreto  sono
          indicati i dati trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da
          riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
          di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
          le modalita' di funzionamento della  Piattaforma  nazionale
          -DCG,  la  struttura  dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni. Per le  finalita'  d'uso  previste  per  le
          certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i  documenti
          rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai sensi  dei  commi  3,  4  e  5,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche e  private,  dalle  farmacie,
          dai laboratori di analisi, dai medici di medicina  generale
          e dai pediatri di libera scelta che attestano  o  refertano
          una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e
          c). 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  90  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2015),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O: 
                «Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 592, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
                «Omissis. 
                592. Al fine di valorizzare la  professionalita'  dei
          docenti delle istituzioni scolastiche statali, e' istituita
          un'apposita  sezione   nell'ambito   del   fondo   per   il
          miglioramento dell'offerta formativa, con uno  stanziamento
          di 10 milioni di euro per l'anno 2018,  di  20  milioni  di
          euro per l'anno 2019, di 30 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2022. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies del decreto-legge 1°aprile 2021,  n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio
          2021,  n.  76   (Misure   urgenti   per   il   contenimento
          dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti
          SARS-CoV-2,  di  giustizia   e   di   concorsi   pubblici),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 138: 
                «Art.   4-quater    (Estensione    dell'obbligo    di
          vaccinazione   per   la   prevenzione   dell'infezione   da
          SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni).  -  1.  Dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e fino al  15
          giugno 2022, al fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e
          mantenere adeguate condizioni di sicurezza  nell'erogazione
          delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale
          per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  di  cui
          all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani  e  di
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  residenti   nel
          territorio dello Stato, nonche' agli stranieri di cui  agli
          articoli  34  e  35  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286,   che   abbiano   compiuto   il
          cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto  previsto
          dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2. 
                2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste  in  caso
          di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a
          specifiche condizioni cliniche documentate,  attestate  dal
          medico di medicina generale  dell'assistito  o  dal  medico
          vaccinatore, nel rispetto  delle  circolari  del  Ministero
          della salute in materia  di  esenzione  dalla  vaccinazione
          anti SARSCoV-2; in tali casi la  vaccinazione  puo'  essere
          omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina  il
          differimento della vaccinazione fino alla prima data  utile
          prevista sulla base delle  circolari  del  Ministero  della
          salute. 
                3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data
          successiva a quella di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022,  di  cui
          al comma 1.» 
                «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
          COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono  soggetti
          all'obbligo vaccinale  ai  sensi  degli  articoli  4-ter.1,
          4-ter.2 e 4-quater).  -  1.  Fermi  restando  gli  obblighi
          vaccinali  e  il  relativo  regime  sanzionatori   di   cui
          all'articolo 4-sexies, i  soggetti  di  cui  agli  articoli
          4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino
          al 30 aprile 2022,  per  l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,
          devono  possedere  e,  su  richiesta,  esibire  una   delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
          test, cosiddetto green pass base  di  cui  all'articolo  9,
          comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22  aprile  2021,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
          2021, n. 87. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli   9-ter.1,   9-ter.2,    9-quinquies,    9-sexies,
          9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del
          2021.». 
                «Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di
          inosservanza dell'obbligo vaccinale di  cui  agli  articoli
          4-ter.1,  4-ter.2  e  4-quater,  si  applica  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti
          casi: 
                  a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022  non
          abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; 
                  b) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022
          non abbiano effettuato la dose di completamento  del  ciclo
          vaccinale primario nel rispetto  delle  indicazioni  e  nei
          termini previsti con circolare del Ministero della salute; 
                  c) soggetti che a decorrere dal  1°  febbraio  2022
          non abbiano effettuato la dose di  richiamo  successiva  al
          ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle
          certificazioni verdi  COVID-19  previsti  dall'articolo  9,
          comma  3,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87. 
                2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche  in
          caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di  cui  agli
          articoli 4, 4-bis e 4-ter. 
                3. L'irrogazione della sanzione di cui  al  comma  1,
          nella misura ivi stabilita,  e'  effettuata  dal  Ministero
          della   salute   per   il   tramite   dell'Agenzia    delle
          entrate-Riscossione, che  vi  provvede,  sulla  base  degli
          elenchi dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo  vaccinale
          periodicamente  predisposti  e   trasmessi   dal   medesimo
          Ministero, anche acquisendo i  dati  resi  disponibili  dal
          Sistema  Tessera  Sanitaria  sui  soggetti  assistiti   dal
          Servizio  Sanitario  Nazionale  vaccinati   per   COVID-19,
          nonche'  su  quelli  per  cui  non  risultano  vaccinazioni
          comunicate dal Ministero della salute al  medesimo  sistema
          e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla
          vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il
          Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento
          delle  informazioni  su  base  individuale  inerenti   alle
          somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini
          ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14
          gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati
          relativi  agli  esenti,  acquisiti  secondo  le   modalita'
          definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  cui  all'articolo   9-bis,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
                4.   Il   Ministero   della    salute,    avvalendosi
          dell'Agenzia   delle   entrate-Riscossione,   comunica   ai
          soggetti    inadempienti    l'avvio    del     procedimento
          sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio
          di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda
          sanitaria  locale  competente  per  territorio  l'eventuale
          certificazione relativa  al  differimento  o  all'esenzione
          dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta  e
          oggettiva impossibilita'. Entro il  medesimo  termine,  gli
          stessi  destinatari   danno   notizia   all'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione  dell'avvenuta  presentazione  di  tale
          comunicazione. 
                5.  L'Azienda   sanitaria   locale   competente   per
          territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione,
          nel termine perentorio  di  dieci  giorni  dalla  ricezione
          della comunicazione dei destinatari prevista  al  comma  4,
          previo   eventuale   contraddittorio   con   l'interessato,
          un'attestazione relativa  alla  insussistenza  dell'obbligo
          vaccinale o all'impossibilita'  di  adempiervi  di  cui  al
          comma 4. 
                6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel  caso  in
          cui l'Azienda  sanitaria  locale  competente  non  confermi
          l'insussistenza     dell'obbligo     vaccinale,      ovvero
          l'impossibilita'  di  adempiervi,  di  cui  al   comma   4,
          provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge
          24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai  sensi
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  entro  centottanta
          giorni  dalla  relativa  trasmissione,  di  un  avviso   di
          addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni  dell'articolo  30  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                7. In caso di  opposizione  alla  sanzione  contenuta
          nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del
          Giudice di  Pace  e  l'Avvocatura  dello  Stato  assume  il
          patrocinio    dell'Agenzia    delle    entrate-Riscossione,
          passivamente legittimata. 
                8.  Le   entrate   derivanti   dal   comma   1   sono
          periodicamente   versate   a   cura   dell'Agenzia    delle
          entrate-Riscossione ad apposito capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le
          emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
          protezione civile, di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          2018,  n.  1,  per   il   successivo   trasferimento   alla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.». 
              - Per il riferimento normativo agli  articoli  9-ter.1,
          9-ter.2,   9-quinquies,   9-sexies    e    9-septies    del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87  (Misure
          urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche
          e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
          diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19),   si   vedano   i
          riferimenti normativi all'articolo 6.