Art. 9 
 
Nuove modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione  da
  SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 
 
  1.  L'articolo  3  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere dal 1° aprile 2022, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. (Disposizioni per il  sistema  educativo,  scolastico  e
formativo, ivi comprese modalita' di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2). - 1. A decorrere dal  1°  aprile  2022,
fino  alla  conclusione  ((dell'anno  scolastico  2021/2022)),  ferma
restando  per  il  personale  scolastico  l'applicazione  del  regime
dell'autosorveglianza  di  cui  all'articolo  10-ter   del   presente
decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito
della positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema  educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
si applicano le misure di  cui  ai  commi  2  e  3.  Resta  fermo  lo
svolgimento in presenza delle attivita' educative e didattiche  e  la
possibilita' di svolgere uscite didattiche e  viaggi  di  istruzione,
ivi   compresa   la   partecipazione   a   manifestazioni   sportive.
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili ((a legislazione vigente)). 
    1. Nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita'
tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione  o  gruppo  classe,
l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e  i
docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione  delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni  dall'ultimo  contatto
con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi
e, se ancora sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo  all'ultimo
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche
in centri privati abilitati, o un test  antigenico  autosomministrato
per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo  ultimo  caso,
l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione. 
    2. Nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e  nelle   scuole
secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole  secondarie
di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226,  in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di
positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica
prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima
comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno
successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati  abilitati,  o  un  test
antigenico  autosomministrato  per   la   rilevazione   dell'antigene
SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso,  l'esito  negativo  del  test  e'
attestato con una autocertificazione. 
    3. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole  secondarie  di
primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in  seguito
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l'attivita'  scolastica
nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della
famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in  classe
dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione  di  avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati. 
    4. Fino  alla  conclusione  ((dell'anno  scolastico  2021/2022)),
nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo  nonche'
negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti
misure di sicurezza: 
      a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia
protettiva, ((fatta eccezione  per  i  bambini  accolti  nel  sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2,  comma
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)),  per  i  soggetti
con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso  dei  predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive; 
      b) e' raccomandato il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
      c) resta  fermo,  in  ogni  caso,  il  divieto  di  accedere  o
permanere  nei  locali  scolastici  se  positivi   all'infezione   da
SARS-CoV-2  o  se  si  presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e
temperatura corporea superiore a 37,5°.». 
  2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,  n.  18,  e'
abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi
del citato  articolo  3-sexies  sono  ridefinite  in  funzione  della
presente disposizione. 
  3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 24  aprile  2020,
n. 27)), e' sostituito dal seguente: 
    «3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica  e  finale,
oggetto dell'attivita' didattica svolta  in  presenza  o  a  distanza
nell'anno scolastico 2021/2022,  produce  gli  stessi  effetti  delle
attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal
decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  62,  e  per  le  istituzioni
scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,  e
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   65,   recante
          «Istituzione del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione  dalla  nascita  sino  a  sei  anni,   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),  della  legge
          13  luglio  2015,  n.  107»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2017, n. 112: 
                «Art. 2  (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - Omissis. 
                2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 3  del
          decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante
          «Definizione delle  norme  generali  relative  alla  scuola
          dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma
          dell'articolo  1  della  legge  28  marzo  2003,  n.   53»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51: 
                «Art.  4  (Articolazione  del  ciclo  e  periodi).  -
          Omissis. 
                2. La scuola primaria, della durata di  cinque  anni,
          e' articolata in un primo anno, raccordato  con  la  scuola
          dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
          di base, e in due periodi didattici biennali. 
                3. La scuola secondaria di primo grado, della  durata
          di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e
          in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
          disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo  con
          il secondo ciclo. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
          n. 53», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257: 
                «Art. 1  (Secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione). - 1. Il secondo ciclo del sistema
          educativo di istruzione  e  formazione  e'  costituito  dal
          sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal  sistema
          dell'istruzione   e   formazione   professionale.   Assolto
          l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1,  comma  622,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo  si
          realizza,   in    modo    unitario,    il    diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 
                Omissis.». 
              - Il decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
          recante «Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo
          2020, n. 70, Edizione straordinaria.