((Art. 9 bis 
 
Disciplina della formazione  obbligatoria  in  materia  di  salute  e
                        sicurezza sul lavoro 
 
  1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di  cui  all'articolo  37,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, la formazione obbligatoria in materia di salute e  sicurezza  sul
lavoro puo' essere erogata sia con la modalita' in presenza  sia  con
la  modalita'   a   distanza,   attraverso   la   metodologia   della
videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che  per  le  attivita'
formative per le quali  siano  previsti  dalla  legge  e  da  accordi
adottati in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  un
addestramento   o   una   prova   pratica,   che   devono   svolgersi
obbligatoriamente in presenza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  37,  comma  2,
          secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81, recante  «Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza nei luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.: 
                «Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro
          rappresentanti). - Omissis. 
                2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
          2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
          rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del
          presente decreto in  materia  di  formazione,  in  modo  da
          garantire: 
                  a) l'individuazione  della  durata,  dei  contenuti
          minimi e delle modalita' della  formazione  obbligatoria  a
          carico del datore di lavoro; 
                  b) l'individuazione delle modalita' della  verifica
          finale di apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di
          tutti i percorsi formativi e di  aggiornamento  obbligatori
          in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle
          modalita' delle verifiche  di  efficacia  della  formazione
          durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
                Omissis.».