Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.