Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  agli
edifici destinati a civile abitazione,  di  cui  all'allegato  I  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151,  ivi
individuate con il numero 77,  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.