Art. 3 
 
                      Modifiche al decreto del 
                 Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo il numero  «76;»  e'  aggiunto  il  seguente:  «77,
limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione;». 
  2. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera e)  e'  aggiunta  la  seguente  «f)  77,
limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.». 
  3. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la  lettera  z),  e'  aggiunta  la  seguente:  «aa)
decreto del Ministro dell'interno 16 maggio  1987,  n.  246,  recante
"Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile  abitazione"
e successive modificazioni.». 
  4. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente capitolo «V.14 - Edifici di civile  abitazione»,  contenente
le norme tecniche di prevenzione  incendi  per  gli  edifici  di  cui
all'art. 1.