Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «76;» e' aggiunto il seguente: «77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione;». 2. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente «f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.». 3. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera z), e' aggiunta la seguente: «aa) decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" e successive modificazioni.». 4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.14 - Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di cui all'art. 1.