Art. 2
1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si dovranno
tenere presso la sede di Brescia, via Flero n. 28/36, e il numero
massimo degli allievi autorizzati per tale corso di secondo ciclo e'
di centoventi studenti per anno, e, complessivamente,
di duecentoquaranta studenti per l'intera coorte biennale di secondo
ciclo.
2. Al fine di garantire l'allineamento allo Spazio europeo
dell'istruzione superiore la Scuola garantira' quanto espressamente
previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del
3 maggio 2018.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto non
potra' non tenere conto degli esiti dei contenziosi amministrativi
richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le
eventuali statuizioni giudiziali potrebbero determinare, se ed in
quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2022
Il direttore generale: Cerracchio