Art. 2 
 
  1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1  si  dovranno
tenere presso la sede di Brescia, via Flero n.  28/36,  e  il  numero
massimo degli allievi autorizzati per tale corso di secondo ciclo  e'
di centoventi    studenti    per    anno,    e,     complessivamente,
di duecentoquaranta studenti per l'intera coorte biennale di  secondo
ciclo. 
  2.  Al  fine  di  garantire  l'allineamento  allo  Spazio   europeo
dell'istruzione superiore la Scuola garantira'  quanto  espressamente
previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del
3 maggio 2018. 
  3. L'autorizzazione di cui all'art.  1  del  presente  decreto  non
potra' non tenere conto degli esiti  dei  contenziosi  amministrativi
richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le
eventuali statuizioni giudiziali potrebbero  determinare,  se  ed  in
quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 maggio 2022 
 
                                    Il direttore generale: Cerracchio