IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  n.
C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe  al  regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013 e  al  regolamento  delegato  (UE)  n.  639/2014  della
Commissione, dell'11 marzo 2014; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 giugno  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013» ed in particolare gli articoli 13, 15, 16 e 30; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  44,   paragrafo   4,   del
regolamento (UE)  n.  1307/2013  e  dell'art.  45,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o
per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo; 
  Considerato che la decisione di  esecuzione  della  Commissione  n.
C(2022) 1875, sopra richiamata, in considerazione dell'impatto  sulla
domanda e l'offerta dei prodotti agricoli determinato  dall'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia,  autorizza  gli  Stati  membri  a
prevedere deroghe a talune condizioni per ottenere  il  pagamento  di
inverdimento,  consentendo  di  utilizzare,  per   il   pascolo,   la
fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati  a  riposo  ai  fini
della diversificazione colturale  o  della  costituzione  delle  aree
d'interesse ecologico; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 30,  del  decreto  ministeriale
del 7 giugno 2018, citato  in  premessa,  previa  comunicazione  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportate modifiche ai
decreti di applicazione dei pagamenti diretti al  fine  di  adattarli
alle indicazioni della Commissione europea; 
  Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione
di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875,  consentendo
agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati  a  riposo  per  il
pascolo, la fienagione o la coltivazione, anche se  dichiarati  nella
domanda unica 2022 ai fini della diversificazione colturale  e  della
costituzione delle aree di interesse ecologico; 
  Vista la comunicazione alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le  Provincie  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, effettuata con nota prot. n. 142323 del 28 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Deroga per i terreni a riposo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di  esecuzione
(UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni  lasciati
a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto  della
diversificazione colturale, in deroga all'art. 44,  paragrafo  4  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali  del  7  giugno  2018
citato nelle premesse, anche se tali terreni  sono  stati  utilizzati
per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della decisione di  esecuzione
(UE) n. C(2022) 1875, per l'anno di domanda 2022, i terreni  lasciati
a riposo sono considerati area  di  interesse  ecologico,  in  deroga
all'art. 45, paragrafo 2  del  regolamento  delegato  n.  639/2014  e
all'art.  16  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 7 giugno 2018 citato nelle premesse, anche
se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o
la coltivazione. Sulle superfici  utilizzate  per  il  pascolo  o  la
fienagione o la coltivazione e'  altresi'  consentito  l'utilizzo  di
prodotti fitosanitari. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della decisione di  esecuzione
(UE) n. C(2022) 1875, gli organismi  pagatori  provvedono  affinche',
per l'anno di domanda 2022, siano forniti, ad AGEA  coordinamento,  i
dati delle aziende e del numero di ettari dichiarati a riposo cui  si
applica la deroga, per la comunicazione prevista entro il 15 dicembre
2022,  con  le  modalita'  stabilite  dallo   stesso   organismo   di
coordinamento. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 aprile 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 635