Art. 2 Piano di riparto 1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, e' approvato il piano di riparto di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 1, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.