Art. 2 
 
                          Piano di riparto 
 
  1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma
1, e' approvato il  piano  di  riparto  di  cui  all'allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La direzione generale per le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui
all'allegato 1, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti  ai
soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dal presente decreto.