Art. 2
Piano di riparto
1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma
1, e' approvato il piano di riparto di cui all'allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui
all'allegato 1, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti ai
soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dal presente decreto.