Art. 4 
 
            Spese ammissibili ed affidamento dei servizi 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono  utilizzate  per  attivare  un
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e  tunnel  della  rete  viaria  principale,  necessario  per
migliorare la pianificazione degli interventi di manutenzione  e  per
identificare i punti piu' vulnerabili, considerando i rischi sismici,
di smottamento e la vita utile, e possono includere: 
    a) le spese relative  al  censimento,  alla  classificazione  del
rischio, alle verifiche  della  sicurezza  e  alla  conoscenza  delle
strutture; 
    b) le spese per l'acquisto e la installazione dei dispositivi  di
monitoraggio relativi alle  misurazioni,  a  titolo  indicativo,  dei
seguenti valori da rilevare sul luogo ed a  distanza:  accelerazioni,
vibrazioni (ambientale e  da  traffico),  spostamenti,  inclinazioni,
allargamenti o restringimenti  dei  lembi  delle  lesioni,  tensioni,
pressione del vento, variazioni di temperatura e di umidita' ed  ogni
altra grandezza significativa per la valutazione  dello  stato  della
infrastruttura; 
    c) le spese relative alla realizzazione e/o implementazione della
sala  di  controllo,  all'acquisto  del  software   e   dell'hardware
necessari a garantire il funzionamento dei relativi dispositivi e per
la finalita' di modellazione delle strutture.