Art. 4
Spese ammissibili ed affidamento dei servizi
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per attivare un
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale, necessario per
migliorare la pianificazione degli interventi di manutenzione e per
identificare i punti piu' vulnerabili, considerando i rischi sismici,
di smottamento e la vita utile, e possono includere:
a) le spese relative al censimento, alla classificazione del
rischio, alle verifiche della sicurezza e alla conoscenza delle
strutture;
b) le spese per l'acquisto e la installazione dei dispositivi di
monitoraggio relativi alle misurazioni, a titolo indicativo, dei
seguenti valori da rilevare sul luogo ed a distanza: accelerazioni,
vibrazioni (ambientale e da traffico), spostamenti, inclinazioni,
allargamenti o restringimenti dei lembi delle lesioni, tensioni,
pressione del vento, variazioni di temperatura e di umidita' ed ogni
altra grandezza significativa per la valutazione dello stato della
infrastruttura;
c) le spese relative alla realizzazione e/o implementazione della
sala di controllo, all'acquisto del software e dell'hardware
necessari a garantire il funzionamento dei relativi dispositivi e per
la finalita' di modellazione delle strutture.