Art. 4 Spese ammissibili ed affidamento dei servizi 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per attivare un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale, necessario per migliorare la pianificazione degli interventi di manutenzione e per identificare i punti piu' vulnerabili, considerando i rischi sismici, di smottamento e la vita utile, e possono includere: a) le spese relative al censimento, alla classificazione del rischio, alle verifiche della sicurezza e alla conoscenza delle strutture; b) le spese per l'acquisto e la installazione dei dispositivi di monitoraggio relativi alle misurazioni, a titolo indicativo, dei seguenti valori da rilevare sul luogo ed a distanza: accelerazioni, vibrazioni (ambientale e da traffico), spostamenti, inclinazioni, allargamenti o restringimenti dei lembi delle lesioni, tensioni, pressione del vento, variazioni di temperatura e di umidita' ed ogni altra grandezza significativa per la valutazione dello stato della infrastruttura; c) le spese relative alla realizzazione e/o implementazione della sala di controllo, all'acquisto del software e dell'hardware necessari a garantire il funzionamento dei relativi dispositivi e per la finalita' di modellazione delle strutture.