Art. 5 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  i   gestori
stradali e autostradali trasmettono alla direzione  generale  per  le
strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e  alla
Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza   delle   ferrovie   e   delle
infrastrutture stradali e autostradali l'elenco delle opere  soggette
al monitoraggio dinamico ed il piano delle attivita'  contenente  gli
elementi di cui al comma 5 e  articolato  secondo  le  disponibilita'
annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in
base al piano di riparto di  cui  all'art.  2,  con  indicazione  dei
codici unici di intervento (CUP). 
  2. Entro cinque mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  la
direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, sentita l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e  autostradali,  approva  i
piani presentati con provvedimento espresso. 
  3. In caso di mancata approvazione dei piani entro  il  termine  di
cui al comma 2, il relativo finanziamento si intende negato. 
  4. Il piano e' sviluppato sulla base: 
    a) degli obiettivi  relativi  al  miglioramento  della  sicurezza
della infrastruttura; 
    b) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato dell'infrastruttura, del traffico e dell'esposizione al rischio
sismico ed idrogeologico; 
    c) dell'analisi della situazione esistente. 
  5.   Il   piano   deve   contenere   le    attivita'    finalizzate
all'implementazione di un sistema di  monitoraggio  dinamico  per  il
controllo da remoto di ponti, viadotti e  tunnel  della  rete  viaria
principale con la finalita' di ridurre il rischio dell'infrastruttura
e deve riportare i seguenti elementi: 
    a) tipologia di struttura individuata e coerenza della scelta con
quanto previsto dal presente decreto; 
    b) cronoprogramma degli interventi in coerenza con gli  obiettivi
riportati nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 15 luglio 2021, con indicazione di: 
      i. inizio e fine dell'attivita' conoscitiva delle strutture; 
      ii.  inizio  e  fine  dell'attivita'  di   modellazione   delle
strutture; 
      iii. inizio e  fine  delle  attivita'  di  installazione  della
strumentazione; 
      iv. inizio e fine delle attivita' di rilevazione dei dati; 
      v. inizio e fine delle attivita' di elaborazione dei dati; 
      vi. data di emissione del report finale. 
  6. Il piano contiene  le  schede  descrittive  e  riepilogative  di
ciascun   intervento   da   realizzare    nonche'    una    relazione
rappresentativa dei risultati attesi. 
  7. Le attivita' relative al censimento, l'acquisizione dei  dati  e
la loro elaborazione confluiranno, ad opera del  soggetto  attuatore,
nell'Archivio nazionale dei lavori pubblici (AINOP).