Art. 5
Piano degli interventi
1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i gestori
stradali e autostradali trasmettono alla direzione generale per le
strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e alla
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali l'elenco delle opere soggette
al monitoraggio dinamico ed il piano delle attivita' contenente gli
elementi di cui al comma 5 e articolato secondo le disponibilita'
annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in
base al piano di riparto di cui all'art. 2, con indicazione dei
codici unici di intervento (CUP).
2. Entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la
direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza
sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, approva i
piani presentati con provvedimento espresso.
3. In caso di mancata approvazione dei piani entro il termine di
cui al comma 2, il relativo finanziamento si intende negato.
4. Il piano e' sviluppato sulla base:
a) degli obiettivi relativi al miglioramento della sicurezza
della infrastruttura;
b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello
stato dell'infrastruttura, del traffico e dell'esposizione al rischio
sismico ed idrogeologico;
c) dell'analisi della situazione esistente.
5. Il piano deve contenere le attivita' finalizzate
all'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il
controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria
principale con la finalita' di ridurre il rischio dell'infrastruttura
e deve riportare i seguenti elementi:
a) tipologia di struttura individuata e coerenza della scelta con
quanto previsto dal presente decreto;
b) cronoprogramma degli interventi in coerenza con gli obiettivi
riportati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 15 luglio 2021, con indicazione di:
i. inizio e fine dell'attivita' conoscitiva delle strutture;
ii. inizio e fine dell'attivita' di modellazione delle
strutture;
iii. inizio e fine delle attivita' di installazione della
strumentazione;
iv. inizio e fine delle attivita' di rilevazione dei dati;
v. inizio e fine delle attivita' di elaborazione dei dati;
vi. data di emissione del report finale.
6. Il piano contiene le schede descrittive e riepilogative di
ciascun intervento da realizzare nonche' una relazione
rappresentativa dei risultati attesi.
7. Le attivita' relative al censimento, l'acquisizione dei dati e
la loro elaborazione confluiranno, ad opera del soggetto attuatore,
nell'Archivio nazionale dei lavori pubblici (AINOP).