Art. 5 Piano degli interventi 1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i gestori stradali e autostradali trasmettono alla direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali l'elenco delle opere soggette al monitoraggio dinamico ed il piano delle attivita' contenente gli elementi di cui al comma 5 e articolato secondo le disponibilita' annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di riparto di cui all'art. 2, con indicazione dei codici unici di intervento (CUP). 2. Entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, approva i piani presentati con provvedimento espresso. 3. In caso di mancata approvazione dei piani entro il termine di cui al comma 2, il relativo finanziamento si intende negato. 4. Il piano e' sviluppato sulla base: a) degli obiettivi relativi al miglioramento della sicurezza della infrastruttura; b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico e dell'esposizione al rischio sismico ed idrogeologico; c) dell'analisi della situazione esistente. 5. Il piano deve contenere le attivita' finalizzate all'implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale con la finalita' di ridurre il rischio dell'infrastruttura e deve riportare i seguenti elementi: a) tipologia di struttura individuata e coerenza della scelta con quanto previsto dal presente decreto; b) cronoprogramma degli interventi in coerenza con gli obiettivi riportati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con indicazione di: i. inizio e fine dell'attivita' conoscitiva delle strutture; ii. inizio e fine dell'attivita' di modellazione delle strutture; iii. inizio e fine delle attivita' di installazione della strumentazione; iv. inizio e fine delle attivita' di rilevazione dei dati; v. inizio e fine delle attivita' di elaborazione dei dati; vi. data di emissione del report finale. 6. Il piano contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare nonche' una relazione rappresentativa dei risultati attesi. 7. Le attivita' relative al censimento, l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione confluiranno, ad opera del soggetto attuatore, nell'Archivio nazionale dei lavori pubblici (AINOP).