Art. 6
Trasferimento delle risorse
1. Le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori per ciascuna
annualita' secondo il piano di riparto e comunque dopo l'adozione del
provvedimento di approvazione del piano degli interventi di cui
all'art. 5, comma 2.
2. I fondi dell'annualita' 2021, da trasferire ai soggetti
attuatori con l'efficacia del presente decreto, sono utilizzati per
interventi, in ogni caso coerenti con quanto previsto dagli articoli
4 e 5. Tali interventi sono validati entro cinque mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dalla direzione generale per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e confluiscono quindi nel
piano degli interventi. Qualora tali interventi, o parte di essi,
riguardino attivita' non ricomprese tra quelli indicati agli articoli
4 e 5, le corrispondenti somme sono decurtate a valere
sull'annualita' 2023.
3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualita' dal 2022
al 2026 e' effettuato, nei limiti delle disponibilita' di cassa e
sulla base del piano di riparto e dei piani degli interventi di cui,
rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del presente decreto.
4. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio
di cui all'art. 9 che gli interventi non sono oggetto, per la quota
ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui
al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
5. Il soggetto attuatore si impegna a comunicare trimestralmente,
tramite l'applicativo predisposto dalla struttura tecnica di missione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, lo
stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali
difformita' e, se del caso, gli interventi correttivi che essi
intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati.
6. L'ultimazione finale di tutte le attivita' va certificata
inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. Il collaudo o la
certificazione di regolare esecuzione delle attivita' e' effettuato
entro il 31 dicembre 2023 per le attivita' riferite al finanziamento
degli anni 2021 e 2022, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'anno di riferimento del piano delle attivita' riferite al
finanziamento per gli anni 2023 e 2024.