Art. 6 Trasferimento delle risorse 1. Le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori per ciascuna annualita' secondo il piano di riparto e comunque dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 5, comma 2. 2. I fondi dell'annualita' 2021, da trasferire ai soggetti attuatori con l'efficacia del presente decreto, sono utilizzati per interventi, in ogni caso coerenti con quanto previsto dagli articoli 4 e 5. Tali interventi sono validati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dalla direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e confluiscono quindi nel piano degli interventi. Qualora tali interventi, o parte di essi, riguardino attivita' non ricomprese tra quelli indicati agli articoli 4 e 5, le corrispondenti somme sono decurtate a valere sull'annualita' 2023. 3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualita' dal 2022 al 2026 e' effettuato, nei limiti delle disponibilita' di cassa e sulla base del piano di riparto e dei piani degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del presente decreto. 4. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio di cui all'art. 9 che gli interventi non sono oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 5. Il soggetto attuatore si impegna a comunicare trimestralmente, tramite l'applicativo predisposto dalla struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, lo stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali difformita' e, se del caso, gli interventi correttivi che essi intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati. 6. L'ultimazione finale di tutte le attivita' va certificata inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione delle attivita' e' effettuato entro il 31 dicembre 2023 per le attivita' riferite al finanziamento degli anni 2021 e 2022, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del piano delle attivita' riferite al finanziamento per gli anni 2023 e 2024.