Art. 6 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Le risorse sono trasferite ai soggetti  attuatori  per  ciascuna
annualita' secondo il piano di riparto e comunque dopo l'adozione del
provvedimento di approvazione  del  piano  degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2. 
  2.  I  fondi  dell'annualita'  2021,  da  trasferire  ai   soggetti
attuatori con l'efficacia del presente decreto, sono  utilizzati  per
interventi, in ogni caso coerenti con quanto previsto dagli  articoli
4 e 5. Tali interventi sono validati entro cinque mesi dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dalla direzione  generale  per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali sentita
l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie   e   delle
infrastrutture stradali e  autostradali  e  confluiscono  quindi  nel
piano degli interventi. Qualora tali interventi,  o  parte  di  essi,
riguardino attivita' non ricomprese tra quelli indicati agli articoli
4  e  5,  le   corrispondenti   somme   sono   decurtate   a   valere
sull'annualita' 2023. 
  3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualita' dal 2022
al 2026 e' effettuato, nei limiti delle  disponibilita'  di  cassa  e
sulla base del piano di riparto e dei piani degli interventi di  cui,
rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del presente decreto. 
  4. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio
di cui all'art. 9 che gli interventi non sono oggetto, per  la  quota
ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui
al  decreto-legge  n.  59  del  6   maggio   2021,   convertito   con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  5. Il soggetto attuatore si impegna a  comunicare  trimestralmente,
tramite l'applicativo predisposto dalla struttura tecnica di missione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  lo
stato  di  avanzamento  dei  programmi,  le  ragioni   di   eventuali
difformita' e, se  del  caso,  gli  interventi  correttivi  che  essi
intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati. 
  6. L'ultimazione  finale  di  tutte  le  attivita'  va  certificata
inderogabilmente  entro  il  30  marzo  2026.  Il   collaudo   o   la
certificazione di regolare esecuzione delle attivita'  e'  effettuato
entro il 31 dicembre 2023 per le attivita' riferite al  finanziamento
degli anni 2021 e 2022, ed entro il 31 dicembre dell'anno  successivo
all'anno  di  riferimento  del  piano  delle  attivita'  riferite  al
finanziamento per gli anni 2023 e 2024.