Art. 8
Variazioni finanziarie
1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si
procede alla assegnazione delle stesse al soggetto attuatore, previa
presentazione di un piano integrativo d'interventi per le annualita'
corrispondenti, da presentare ai sensi dell'art. 5.
2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai
coefficienti del piano.