Art. 8 Variazioni finanziarie 1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si procede alla assegnazione delle stesse al soggetto attuatore, previa presentazione di un piano integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti, da presentare ai sensi dell'art. 5. 2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilita' delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano.