Art. 8 
 
                       Variazioni finanziarie 
 
  1. Qualora si rendano disponibili ulteriori  risorse  relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo  decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  si
procede alla assegnazione delle stesse al soggetto attuatore,  previa
presentazione di un piano integrativo d'interventi per le  annualita'
corrispondenti, da presentare ai sensi dell'art. 5. 
  2. Nel caso in cui siano apportate variazioni  alla  disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto  assegnato  dal  piano  di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati  in  proporzione  ai
coefficienti del piano.