Art. 9 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Per gli interventi di cui al  presente  decreto  si  applica  il
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche - MOP della banca  dati
delle  pubbliche  amministrazioni  -  BDAP   previsto   dal   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021  adottato  ai  sensi
dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, gli atti che individuano i  soggetti  attuatori  riportano  per
ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP). 
  3. Il monitoraggio delle procedure e degli interventi previsti  dal
presente decreto e' effettuato dal  soggetto  attuatore,  ovvero  dal
titolare del CUP. Gli interventi sono  classificati  sotto  la  voce:
«C.6.0.0 - PNIC - Strade sicure - Implementazione di  un  sistema  di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel della rete viaria principale». 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2022 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 1567