Art. 9
Monitoraggio
1. Per gli interventi di cui al presente decreto si applica il
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche - MOP della banca dati
delle pubbliche amministrazioni - BDAP previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per
ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP).
3. Il monitoraggio delle procedure e degli interventi previsti dal
presente decreto e' effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal
titolare del CUP. Gli interventi sono classificati sotto la voce:
«C.6.0.0 - PNIC - Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel della rete viaria principale».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 1567