IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo cui all'art. 22, comma 1, gli Stati membri, nell'attuazione dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito anche «PNRR» o «Piano») presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 14 che estende la disciplina del PNRR al Piano nazionale per gli investimenti complementari; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che prevede gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari; Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che prevede che gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati relativi ai servizi digitali e cittadinanza digitale, ai servizi digitali e competenze digitali, alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, alla transizione 4.0, ai Piani urbani integrati, all'ecobonus e sismabonus 110 per cento, siano individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Fondo di rotazione next generation EU Italia, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del servizio centrale per il PNRR; Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono versate dal servizio centrale per il PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, all'art. 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica digitale» destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalita' di accrescere le competenze digitali anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and society index (DESI) della Commissione europea; Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il comma 5 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che le risorse vengono individuate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101; Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 29 del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, e' stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale; Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2022, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto Protocollo d'intesa, che concerne l'alimentazione e la durata del Fondo per la Repubblica digitale; Visto, il comma 2 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Fondazioni trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (di seguito ACRI) le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno finanziario dei progetti di cui all' art. 1, comma 1, del medesimo Protocollo d'intesa; Visto, il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, che prevede che entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo, l'elenco delle Fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione; Visto, il comma 4 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, concernente il riconoscimento del credito d'imposta mediante apposita comunicazione ad ogni Fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziate viene effettuato dalle Fondazioni entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate; Visto, il comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, nel caso in cui una Fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce il pagamento tra le restanti Fondazioni, dandone comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo. Le somme cosi' ripartite sono versate dalle Fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi dieci giorni dalla richiesta da parte di ACRI. Dell'avvenuto versamento ACRI da' comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e lo assegna alle altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati; Considerato che il Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del sopra citato Protocollo d'intesa, tra l'altro, definisce periodicamente: a) gli ambiti tematici e i target specifici per ogni ambito tematico; b) i requisiti di ammissibilita', i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare: c) le procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Fondo; Considerato, pertanto, che detto Comitato dovra' tenere conto di quanto stabilito con il decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in ordine agli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale degli investimenti complementari relativi, tra gli altri, ai servizi digitali e cittadinanza digitale e ai servizi digitali e competenze digitali; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilita' dei crediti; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti di imposta; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua le procedure per la concessione del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per i versamenti effettuati al Fondo per la Repubblica digitale di cui al comma 1 del medesimo art. 29.