Art. 2
Ambito di applicazione
1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano,
nell'ambito della propria attivita' istituzionale, i versamenti al
«Fondo per la Repubblica digitale» di cui al comma 1 dell'art. 29 del
decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, destinato al sostegno di
progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la
finalita' di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di
migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and
society index (DESI) della Commissione europea, secondo le modalita'
definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del
citato art. 29.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per
cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2022 e 2023, e
nella misura del 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo,
negli anni 2024, 2025 e 2026.