Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Possono fruire del credito d'imposta le  fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,   che   effettuano,
nell'ambito della propria attivita' istituzionale,  i  versamenti  al
«Fondo per la Repubblica digitale» di cui al comma 1 dell'art. 29 del
decreto legge 6 novembre 2021,  n.  152,  destinato  al  sostegno  di
progetti rivolti alla formazione e all'inclusione  digitale,  con  la
finalita' di accrescere le competenze digitali, anche allo  scopo  di
migliorare  i  corrispondenti  indicatori  del  Digital  economy  and
society index (DESI) della Commissione europea, secondo le  modalita'
definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni,  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del  comma  3  del
citato art. 29. 
  2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  65  per
cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2022 e  2023,  e
nella misura del 75 per cento dei  versamenti  effettuati  al  Fondo,
negli anni 2024, 2025 e 2026.