Art. 2 Ambito di applicazione 1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, i versamenti al «Fondo per la Repubblica digitale» di cui al comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalita' di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital economy and society index (DESI) della Commissione europea, secondo le modalita' definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del citato art. 29. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2022 e 2023, e nella misura del 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2024, 2025 e 2026.