Art. 3 
 
    Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
trasmettono all'ACRI, secondo le  modalita'  e  i  termini  stabiliti
dall'art.  2  del  protocollo  d'intesa,  le  delibere   di   impegno
irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate
per il sostegno dei progetti  da  finanziare.  Per  l'anno  2022,  il
termine di cui all'art. 2, comma 2, del protocollo d'intesa, entro il
quale  le  fondazioni  devono  trasmettere  le  delibere  di  impegno
irrevocabile all'ACRI e' stabilito  nei  sessanta  giorni  successivi
alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo protocollo d'intesa. 
  2.  L'ACRI  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni  finanziatrici,  per  le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine
cronologico di  presentazione,  nei  successivi  venti  giorni,  come
stabilito dagli articoli 2, comma  3,  e  10,  secondo  periodo,  del
Protocollo d'intesa. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione delle delibere di impegno e nel  limite  massimo  delle
risorse disponibili,  individuate  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
periodo, dell'art. 29 del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  con  apposito
provvedimento,  comunica,  nei  termini  stabiliti   dal   Protocollo
d'intesa, l'ammontare del  credito  d'imposta  spettante  a  ciascuna
fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro  i  successivi  tre  mesi
dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta,
le fondazioni finanziatrici versano al Fondo  le  somme  stanziate  e
trasmettono  contestualmente  copia  della  relativa   documentazione
bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita' telematiche definite d'intesa,  l'elenco  delle  fondazioni
che hanno effettuato i versamenti al Fondo,  con  i  relativi  codici
fiscali e importi, al fine di consentire  la  fruizione  del  credito
d'imposta ai sensi del comma 5. 
  4. Ove una fondazione non provveda al versamento al  Fondo,  l'ACRI
ripartisce l'importo tra le altre fondazioni finanziatrici, ai  sensi
del quarto periodo del comma  5  dell'art.  29  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152,  e  ne  da'  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate che provvede ad annullare il riconoscimento  del  credito  di
imposta nei confronti della fondazione inadempiente e  ad  assegnarlo
alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di  esse
effettuati, secondo quanto disposto  dal  comma  5  dell'art.  2  del
Protocollo d'intesa. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento,  successivamente  alla
trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei  dati
di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel  caso  in  cui  l'importo  del  credito
utilizzato risulti superiore all'ammontare  concesso,  anche  tenendo
conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello
F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso
il modello  F24  tramite  apposita  ricevuta  consultabile  sul  sito
internet dei servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e'
istituito il  codice  per  la  fruizione  del  credito  d'imposta  da
indicare nel modello F24  e  sono  impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso. 
  6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta di  riconoscimento  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  e'
cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di
registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e a  condizione  che  sia  intervenuto  il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle  entrate  nei
termini di cui al comma  3,  a  intermediari  bancari,  finanziari  e
assicurativi. Dell'avvenuta cessione e' data  comunicazione  all'ACRI
per  la  successiva  notifica  della  variazione   del   beneficiario
all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite
d'intesa. 
  7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. 
  8. Le somme di cui al comma 3 sono trasferite, ai  sensi  dell'art.
29, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, alla contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
Fondi di bilancio» aperta presso la  Banca  d'Italia  di  Roma,  allo
scopo di consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico.