Art. 3
Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni
trasmettono all'ACRI, secondo le modalita' e i termini stabiliti
dall'art. 2 del protocollo d'intesa, le delibere di impegno
irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate
per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l'anno 2022, il
termine di cui all'art. 2, comma 2, del protocollo d'intesa, entro il
quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno
irrevocabile all'ACRI e' stabilito nei sessanta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo protocollo d'intesa.
2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine
cronologico di presentazione, nei successivi venti giorni, come
stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 10, secondo periodo, del
Protocollo d'intesa.
3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle
risorse disponibili, individuate ai sensi del comma 5, secondo
periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con apposito
provvedimento, comunica, nei termini stabiliti dal Protocollo
d'intesa, l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna
fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi tre mesi
dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta,
le fondazioni finanziatrici versano al Fondo le somme stanziate e
trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione
bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni
che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici
fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito
d'imposta ai sensi del comma 5.
4. Ove una fondazione non provveda al versamento al Fondo, l'ACRI
ripartisce l'importo tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi
del quarto periodo del comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, e ne da' comunicazione all'Agenzia delle
entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di
imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo
alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse
effettuati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 del
Protocollo d'intesa.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla
trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati
di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito
utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo
conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello
F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso
il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito
internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e'
istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da
indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la
compilazione del modello stesso.
6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e'
cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di
registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate nei
termini di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi. Dell'avvenuta cessione e' data comunicazione all'ACRI
per la successiva notifica della variazione del beneficiario
all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite
d'intesa.
7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.
8. Le somme di cui al comma 3 sono trasferite, ai sensi dell'art.
29, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate -
Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo
scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni
effettuate attraverso il modello F24 telematico.