Art. 3 Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'ACRI, secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'art. 2 del protocollo d'intesa, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l'anno 2022, il termine di cui all'art. 2, comma 2, del protocollo d'intesa, entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all'ACRI e' stabilito nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 10 del medesimo protocollo d'intesa. 2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei successivi venti giorni, come stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 10, secondo periodo, del Protocollo d'intesa. 3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili, individuate ai sensi del comma 5, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con apposito provvedimento, comunica, nei termini stabiliti dal Protocollo d'intesa, l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi tre mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici versano al Fondo le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5. 4. Ove una fondazione non provveda al versamento al Fondo, l'ACRI ripartisce l'importo tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi del quarto periodo del comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate nei termini di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell'avvenuta cessione e' data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa. 7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni. 8. Le somme di cui al comma 3 sono trasferite, ai sensi dell'art. 29, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.