Art. 4 Obblighi dei soggetti attuatori 1. Nella gestione del Fondo, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del Protocollo d'intesa, ACRI opera affinche' il soggetto attuatore adotti misure adeguate volte a: a. rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati; b. evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; c. rispettare, ove pertinenti e applicabili, gli ulteriori principi previsti dalla normativa applicabile al Piano nazionale per gli investimenti complementari quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, i principi trasversali riguardanti la protezione e valorizzazione dei giovani e il rispetto della parita' di genere.