Art. 4 
 
                   Obblighi dei soggetti attuatori 
 
  1. Nella gestione del Fondo, in applicazione dell'art. 4, comma  2,
del Protocollo d'intesa, ACRI opera affinche' il  soggetto  attuatore
adotti misure adeguate volte a: 
    a. rispettare il principio di sana gestione finanziaria,  secondo
quanto  disciplinato  nel  regolamento  finanziario   (UE,   Euratom)
2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti  di
interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione
dei fondi che sono stati indebitamente versati; 
    b. evitare il rischio di doppio finanziamento  degli  interventi,
secondo quanto disposto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; 
    c.  rispettare,  ove  pertinenti  e  applicabili,  gli  ulteriori
principi previsti dalla normativa applicabile al Piano nazionale  per
gli investimenti complementari quali, tra l'altro,  il  principio  di
non arrecare un danno significativo  agli  obiettivi  ambientali,  ai
sensi  dell'art.  17  del  regolamento  (UE)  2020/852,  i   principi
trasversali riguardanti la protezione e valorizzazione dei giovani  e
il rispetto della parita' di genere.