Art. 4
Obblighi dei soggetti attuatori
1. Nella gestione del Fondo, in applicazione dell'art. 4, comma 2,
del Protocollo d'intesa, ACRI opera affinche' il soggetto attuatore
adotti misure adeguate volte a:
a. rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo
quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom)
2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di
interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione
dei fondi che sono stati indebitamente versati;
b. evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi,
secondo quanto disposto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
c. rispettare, ove pertinenti e applicabili, gli ulteriori
principi previsti dalla normativa applicabile al Piano nazionale per
gli investimenti complementari quali, tra l'altro, il principio di
non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, i principi
trasversali riguardanti la protezione e valorizzazione dei giovani e
il rispetto della parita' di genere.