Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in  parte  il  credito
d'imposta spettante, si rendono applicabili le norme  in  materia  di
liquidazione, accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche'  le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 
  2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta  e  procede  al  successivo  recupero  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 marzo 2022 
 
                                                 Il Ministro          
                                        per l'innovazione tecnologica 
                                          e la transizione digitale   
                                                    Colao             
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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