Art. 5
Controlli
1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito
d'imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di
liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 marzo 2022
Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
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