IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3
e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio  2022,   n.   14,   recante:
«Disposizioni urgenti sulla  crisi  in  Ucraina»,  approvato  in  via
definitiva in data 31  marzo  2022,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare  l'art.  5-quater
inserito in sede di conversione, con cui  sono  state  integrate  nel
testo del  provvedimento  le  disposizioni  precedentemente  previste
dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; 
  Visto il decreto-legge 21  marzo  2022,  n.  21,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo  2022  e
n.  883  del  31  marzo  2022,  recanti:  «Disposizioni  urgenti   di
protezione  civile  per   assicurare,   sul   territorio   nazionale,
l'accoglienza  il  soccorso  e  l'assistenza  alla   popolazione   in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare  il  tempestivo  espletamento
dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica
delle persone provenienti dall'Ucraina, in  conseguenza  della  grave
crisi internazionale in atto; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   integrare   e   aggiornare   talune
disposizioni gia' adottate con le  richiamate  precedenti  ordinanze,
con particolare riferimento all'operativita' del  Dipartimento  della
protezione civile  e  dei  Commissari  delegati  e  presidenti  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al trattamento  dei
dati finalizzati alla corretta gestione  delle  misure  assistenziali
attivate; 
  Ritenuto di dover definire e regolare un adeguato insieme di azioni
finalizzate ad  assicurare  il  coordinamento,  il  monitoraggio,  il
controllo e la vigilanza delle diverse misure assistenziali attivate,
con particolare riferimento a quelle poste in  essere  in  attuazione
dell'art. 31 del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022,  integrando
l'attivita'  dei  centri  di  competenza   del   Dipartimento   della
protezione civile di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del
2018 ai fini della raccolta e gestione dei dati e  della  valutazione
di impatto delle misure medesime; 
  Vista   la   proposta   di   collaborazione   avanzata    dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR -  UNHCR)  e
la positiva valutazione del Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  si   inquadra
nell'ambito  di  una  piu'  ampia  azione,  promossa   dal   medesimo
Dipartimento, di sostegno, protezione e supporto all'inclusione delle
persone provenienti  dall'Ucraina,  anche  al  fine  di  mitigare  il
rischio  di  violenza  di  genere  e  quello  di   tratta   e   grave
sfruttamento; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  del  29  marzo  2022
recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui
sono  state  prorogate,  sino  al  30  aprile  2022,  le  misure   di
sorveglianza sanitaria; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  28  aprile  2022
recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2022, n.  100,  con
cui sono state ulteriormente prorogate, sino al 31  maggio  2022,  le
misure di sorveglianza sanitaria; 
  Vista la richiesta formulata dal Ministero della  salute  volta  ad
integrare  le  misure  in  materia  di  assistenza   sanitaria   gia'
introdotte con le richiamate ordinanze; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena  operativita'
  del Servizio nazionale della protezione civile  e  delle  strutture
  coinvolte nella gestione emergenziale 
 
  1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile  n.  882  del  30  marzo  2022  le   parole
«previamente individuato» sono sostituite dalle  parole  «autorizzato
dal Capo del Dipartimento su proposta del direttore della DICOMAC,».