Art. 10 Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022 1. In coerenza con quanto indicato in premessa, le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 30 aprile 2022, sono ulteriormente prorogate al 31 maggio 2022.