Art. 10 
 
Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022 
 
  1. In coerenza con quanto indicato in premessa, le disposizioni  di
cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al  30  aprile
2022, sono ulteriormente prorogate al 31 maggio 2022.