Art. 11 
 
                    Oneri e copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  ordinanza,
pari complessivamente  ad  euro  5.450.000,00  per  l'anno  2022,  si
provvede: 
    a. per le misure di cui all'art. 3, comma 1, nel limite  di  euro
5.000.000,00 per l'anno 2022, mediante utilizzo di quota parte  delle
risorse  finanziarie   stanziate   dall'art.   31,   comma   4,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le quali sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione   ai
pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del  Ministero
dell'interno; 
    b. agli oneri di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 5, comma  1  e
all'art. 6, comma 1, nel  limite  complessivo  di  euro  450.000  per
l'anno 2022, a valere sulle risorse finanziarie provenienti dal Fondo
per  le  emergenze  nazionali  stanziate  con  le  deliberazioni  del
Consiglio dei ministri di cui in premessa.