Art. 11 Oneri e copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari complessivamente ad euro 5.450.000,00 per l'anno 2022, si provvede: a. per le misure di cui all'art. 3, comma 1, nel limite di euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, mediante utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno; b. agli oneri di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 6, comma 1, nel limite complessivo di euro 450.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui in premessa.