Art. 12 
 
                   Clausola di salvaguardia delle 
                Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 maggio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio