Art. 2 
 
Istituzione del Comitato per il coordinamento  dell'attuazione  delle
  misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento 
 
  1. Per assicurare il coordinamento unitario  dell'attuazione  delle
misure di accoglienza diffusa e del contributo  di  sostentamento  di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione  civile  n.  881  del  29  marzo  2022,
sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle  persone
richiedenti la protezione temporanea  derivante  dalla  decisione  di
esecuzione (UE) 2022/382 del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  4
marzo 2022, il  Capo  del  Dipartimento  si  avvale  di  un  apposito
Comitato,  costituito  con  proprio  provvedimento  e   composto   da
rappresentanti designati dalle regioni  e  province  autonome,  dagli
enti locali e dalle amministrazioni centrali e degli  altri  soggetti
pubblici e privati direttamente interessati. 
  2. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate,
altresi', le modalita' di organizzazione dell'attivita' del Comitato,
anche prevedendone l'articolazione in due commissioni  riferite  alle
specifiche misure assistenziali introdotte dalla richiamata ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo
2022 in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 1,  lettere
a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. 
  3. La partecipazione all'attivita' del Comitato di cui al  comma  1
e' assicurata a titolo gratuito, nell'ambito  dei  rispettivi  doveri
d'ufficio, e non comporta l'erogazione di alcun compenso, gettone  di
presenza, rimborsi spese ed  altri  emolumenti  comunque  denominati,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.