Art. 2 Istituzione del Comitato per il coordinamento dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento 1. Per assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento si avvale di un apposito Comitato, costituito con proprio provvedimento e composto da rappresentanti designati dalle regioni e province autonome, dagli enti locali e dalle amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinate, altresi', le modalita' di organizzazione dell'attivita' del Comitato, anche prevedendone l'articolazione in due commissioni riferite alle specifiche misure assistenziali introdotte dalla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. 3. La partecipazione all'attivita' del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata a titolo gratuito, nell'ambito dei rispettivi doveri d'ufficio, e non comporta l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.