Art. 3 Controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e attivita' ispettive e di vigilanza sull'insieme delle misure attivate 1. Allo scopo di assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio, espletate in relazione a quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, in ordine alle misure di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a riconoscere alle Prefetture interessate un contributo forfettario in misura pari al 5 per cento dell'importo complessivo dei servizi di accoglienza diffusa effettivamente attivati nell'ambito del rispettivo territorio di competenza, fino alla relativa scadenza. Il contributo viene erogato in anticipazione, nella misura del 50 per cento, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa e, per il restante 50 per cento, a saldo alla conclusione dell'attivita', entro il limite massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla disciplina delle modalita' di attuazione del presente comma si provvede mediante indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, prevedendo, in particolare, che le predette risorse possano essere impiegate a diretto supporto e potenziamento dell'operativita' delle strutture tecniche e amministrative degli enti beneficiari, ovvero possano essere destinate, da quest'ultimi, all'acquisizione di servizi finalizzati allo scopo. 2. Allo scopo di assicurare la vigilanza sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in relazione ai soggetti beneficiari, sia agli enti e soggetti gestori, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato: a. a collaborare con il Corpo della Guardia di finanza, in conformita' a quanto previsto dalla vigente convenzione stipulata in data 6 novembre 2019; b. a costituire e inviare in loco, in caso di necessita', su richiesta o per specifiche motivazioni, unita' di ispezione composte da proprio personale oltre che, all'occorrenza, da rappresentanti eventualmente designati da enti e amministrazioni interessate. I relativi costi di missione sul territorio nazionale sono posti a carico delle risorse provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui in premessa e sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile alle citate amministrazioni che ne fanno richiesta. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), si provvede, entro il limite massimo di euro 100.000,00.