Art. 3 
 
Controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di  accoglienza
  diffusa e attivita' ispettive e  di  vigilanza  sull'insieme  delle
  misure attivate 
 
  1.  Allo  scopo  di  assicurare  il  necessario  supporto  per   lo
svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio, espletate in
relazione a quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 881 del  29  marzo  2022,  in
ordine alle misure di cui all'art.  31,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Dipartimento della  protezione
civile e' autorizzato a riconoscere alle  Prefetture  interessate  un
contributo forfettario in misura pari al  5  per  cento  dell'importo
complessivo  dei  servizi  di  accoglienza   diffusa   effettivamente
attivati nell'ambito del rispettivo territorio  di  competenza,  fino
alla relativa scadenza. Il contributo viene erogato in anticipazione,
nella misura del 50 per  cento,  a  seguito  della  comunicazione  di
attivazione dei servizi di accoglienza diffusa e, per il restante  50
per cento, a saldo alla conclusione dell'attivita', entro  il  limite
massimo complessivo  di  euro  5.000.000,00.  Alla  disciplina  delle
modalita' di attuazione  del  presente  comma  si  provvede  mediante
indicazioni operative del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, prevedendo, in particolare, che le predette  risorse  possano
essere impiegate a diretto supporto e potenziamento dell'operativita'
delle strutture tecniche e  amministrative  degli  enti  beneficiari,
ovvero possano essere destinate, da quest'ultimi, all'acquisizione di
servizi finalizzati allo scopo. 
  2. Allo scopo di  assicurare  la  vigilanza  sull'attuazione  delle
misure di cui agli  articoli  1  e  2  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in
relazione ai soggetti beneficiari, sia agli enti e soggetti  gestori,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato: 
    a. a collaborare con  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in
conformita' a quanto previsto dalla vigente convenzione stipulata  in
data 6 novembre 2019; 
    b. a costituire e inviare in loco,  in  caso  di  necessita',  su
richiesta o per specifiche motivazioni, unita' di ispezione  composte
da proprio personale oltre  che,  all'occorrenza,  da  rappresentanti
eventualmente designati da  enti  e  amministrazioni  interessate.  I
relativi costi di missione sul  territorio  nazionale  sono  posti  a
carico delle risorse provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali
stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di  cui  in
premessa e sono rimborsati dal Dipartimento della  protezione  civile
alle citate amministrazioni che ne fanno richiesta. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attivita' di  cui  al
comma 2, lettera b), si provvede, entro il  limite  massimo  di  euro
100.000,00.