Art. 4 Convenzione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) per le attivita' a sostegno delle persone provenienti dall'Ucraina 1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile, di intesa con il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzato ad attivare forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, mediante la sottoscrizione di una convenzione con la rappresentanza italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR). Nell'ambito della convenzione di cui al presente articolo puo' essere, altresi', disciplinata l'acquisizione di informazioni, fornite in interoperabilita' al Dipartimento della protezione civile, raccolte nei paesi limitrofi all'Ucraina, ai valichi di confine e agli eventuali hub di raccolta, relativamente alle intenzioni di viaggio verso l'Italia, onde consentire la migliore e piu' tempestiva pianificazione delle attivita' di assistenza e accoglienza sul territorio nazionale. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attivita' di cui al comma 1 si provvede entro il limite massimo di euro 875.000,00 a valere sulle risorse emergenziali di cui al capitolo 976 del centro di responsabilita' 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono conseguentemente incrementate del medesimo importo mediante variazione compensativa dal capitolo 493 del centro di responsabilita' 8 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.