Art. 4 
 
Convenzione con  l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i
  rifugiati (ACNUR - UNHCR) per le attivita' a sostegno delle persone
  provenienti dall'Ucraina 
 
  1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il
Dipartimento della protezione civile, di intesa con  il  Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
e' autorizzato ad attivare forme di  collaborazione,  per  i  profili
umanitari  di  competenza,  mediante   la   sottoscrizione   di   una
convenzione con la rappresentanza  italiana  dell'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per  i  rifugiati  (ACNUR -  UNHCR).  Nell'ambito
della convenzione di cui al presente articolo puo' essere,  altresi',
disciplinata   l'acquisizione    di    informazioni,    fornite    in
interoperabilita' al Dipartimento della protezione  civile,  raccolte
nei paesi  limitrofi  all'Ucraina,  ai  valichi  di  confine  e  agli
eventuali hub di raccolta, relativamente alle intenzioni  di  viaggio
verso  l'Italia,  onde  consentire  la  migliore  e  piu'  tempestiva
pianificazione  delle  attivita'  di  assistenza  e  accoglienza  sul
territorio nazionale. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attivita' di  cui  al
comma 1 si provvede entro il limite  massimo  di  euro  875.000,00  a
valere sulle risorse emergenziali di cui al capitolo 976  del  centro
di responsabilita' 13 del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che sono  conseguentemente  incrementate  del
medesimo importo mediante variazione compensativa  dal  capitolo  493
del  centro  di  responsabilita'  8  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri.