Art. 5 
 
    Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa 
 
  1. Al fine di valutare, anche in  corso  d'opera,  l'impatto  delle
misure per l'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21   e   all'art.   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
881 del 29 marzo  2022,  sia  in  riferimento  ai  beneficiari  delle
misure, sia agli  enti  del  terzo  settore  e  agli  enti  religiosi
civilmente  riconosciuti  e  del  privato  sociale  impegnati   nella
relativa attuazione, sia alle  amministrazioni  territoriali  e  alle
comunita' interessate, il Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato  a   stipulare,   con   procedure   d'urgenza,   apposita
convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of
management, entro il limite di euro 200.000,00.