Art. 5 Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa 1. Al fine di valutare, anche in corso d'opera, l'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in riferimento ai beneficiari delle misure, sia agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti e del privato sociale impegnati nella relativa attuazione, sia alle amministrazioni territoriali e alle comunita' interessate, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare, con procedure d'urgenza, apposita convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of management, entro il limite di euro 200.000,00.