Art. 6 
 
         Sistemi informativi per la gestione dell'emergenza 
 
  1. Allo scopo di consentire i necessari controlli sulla sussistenza
dei requisiti per l'accesso al contributo  di  sostentamento  di  cui
all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile n. 881 del 29 marzo 2022, i Commissari delegati e i presidenti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  quotidiana  o  non
appena presentino istanza di permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea, i nominativi e i codici fiscali  delle  persone  ospitate
nelle strutture  allestite  o  reperite  dai  medesimi  Commissari  e
presidenti. La raccolta e la  gestione  delle  predette  informazioni
avviene utilizzando il sistema DESIGNA, reso  disponibile,  a  titolo
gratuito nella forma del riuso,  dal  Dipartimento  della  protezione
civile, ovvero utilizzando propri sistemi purche' in grado di inviare
i  dati  in  interoperabilita'  applicativa  al  Dipartimento   della
protezione civile che garantira' anche il raccordo delle informazioni
provenienti  dagli  altri  soggetti  coinvolti.  A  tale  scopo,  per
sostenere i conseguenti  costi  operativi  per  la  dislocazione  del
proprio personale e per  la  formazione  degli  operatori  presso  le
strutture territoriali interessate, il Dipartimento della  protezione
civile e' autorizzato ad integrare, con apposito atto aggiuntivo,  la
convenzione in essere con il proprio centro di competenza «Fondazione
Eucentre», nel limite massimo di euro 150.000,00. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile acquisisce analoghi dati relativamente ai  soggetti
ospitati nella rete dei centri CAS e nel sistema  SAI  di  competenza
del Ministero dell'interno e delle sue articolazioni territoriali.