Art. 6 Sistemi informativi per la gestione dell'emergenza 1. Allo scopo di consentire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, i Commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili al Dipartimento della protezione civile, con cadenza quotidiana o non appena presentino istanza di permesso di soggiorno per protezione temporanea, i nominativi e i codici fiscali delle persone ospitate nelle strutture allestite o reperite dai medesimi Commissari e presidenti. La raccolta e la gestione delle predette informazioni avviene utilizzando il sistema DESIGNA, reso disponibile, a titolo gratuito nella forma del riuso, dal Dipartimento della protezione civile, ovvero utilizzando propri sistemi purche' in grado di inviare i dati in interoperabilita' applicativa al Dipartimento della protezione civile che garantira' anche il raccordo delle informazioni provenienti dagli altri soggetti coinvolti. A tale scopo, per sostenere i conseguenti costi operativi per la dislocazione del proprio personale e per la formazione degli operatori presso le strutture territoriali interessate, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad integrare, con apposito atto aggiuntivo, la convenzione in essere con il proprio centro di competenza «Fondazione Eucentre», nel limite massimo di euro 150.000,00. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile acquisisce analoghi dati relativamente ai soggetti ospitati nella rete dei centri CAS e nel sistema SAI di competenza del Ministero dell'interno e delle sue articolazioni territoriali.