Art. 7 
 
                        Integrazione deroghe 
 
  1. All'art.  9  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
    «7. Ai fini dell'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture,
strettamente  connessi  alle  attivita'  di  cui   all'emergenza   in
rassegna,  i  Commissari  delegati  e  i  Presidenti  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli  eventuali  soggetti  attuatori
provvedono con la  procedura  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche senza  previa  consultazione
di operatori economici e con la procedura  di  cui  all'articolo  63,
comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo,  in  deroga  al
comma 6 del citato articolo 63, effettuando  le  verifiche  circa  il
possesso dei requisiti, secondo le modalita'  descritte  all'articolo
163, comma 7, del predetto  decreto  legislativo  e  determinando  il
corrispettivo delle  prestazioni  ai  sensi  dei  commi  3  e  9  del
richiamato  articolo  163.  Ove   esistenti,   gli   operatori   sono
selezionati all'interno delle white list  delle  Prefetture.  Qualora
tali operatori non siano presenti all'interno delle white list  delle
Prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche  i  controlli
antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».