Art. 7 Integrazione deroghe 1. All'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e' aggiunto il seguente comma: «7. Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attivita' di cui all'emergenza in rassegna, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo, in deroga al comma 6 del citato articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'articolo 163, comma 7, del predetto decreto legislativo e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del richiamato articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle Prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».