Art. 8 Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 1. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 e' sostituito dal seguente: «1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti della predetta disposizione normativa, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento della protezione civile manterranno l'autonoma titolarita' rispetto al trattamento dati effettuato.».