Art. 8 
 
Modifiche all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
  civile n. 881 del 29 marzo 2022 
 
  1. L'art. 7, comma 1,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022  e'  sostituito  dal
seguente: «1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 31
del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  predetta
disposizione  normativa,  riceve  dal  Ministero  della  salute,  dal
Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero  dell'economia
e delle finanze, i dati anagrafici e gli eventuali codici  fiscali  o
altri  codici  identificativi  dagli  stessi  Ministeri  raccolti  ed
afferenti  ai  cittadini  ucraini  provenienti  dall'Ucraina  ed   ai
soggetti  comunque  provenienti   dall'Ucraina,   che   entrano   nel
territorio nazionale in conseguenza  degli  accadimenti  in  atto.  I
Ministeri  coinvolti  e  il  Dipartimento  della  protezione   civile
manterranno  l'autonoma  titolarita'  rispetto  al  trattamento  dati
effettuato.».