Art. 9 Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria 1. I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attivita' lavorativa. 2. L'esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022. 3. Il riconoscimento della misura di cui al presente articolo, e' ricompreso nel rimborso forfettario di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.