Art. 9 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria 
 
  1. I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea  di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 marzo 2022, dal momento della presentazione della relativa domanda
di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza  sanitaria  da
parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in  regime
di  esenzione  alla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria,  se  non
svolgono alcuna attivita' lavorativa. 
  2.  L'esenzione  viene  rilasciata  al   richiedente   al   momento
dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di
libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022. 
  3. Il riconoscimento della misura di cui al presente  articolo,  e'
ricompreso nel rimborso forfettario  di  cui  all'art.  5,  comma  4,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
881 del 29 marzo 2022, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.