IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in  particolare,  l'art.  2,  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», attribuendo  a  quest'ultimo
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia  di  politica
energetica; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni  per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di  procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999»  e,  in  particolare,
l'art. 8 relativo all'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e
l'approvvigionamento strategico dell'energia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
«Integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, in materia di espropriazione per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il  mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»; 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11  dicembre  2018   sulla   governance   dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima  che  modifica  le  direttive
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)  2015/652  e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio e, in particolare, l'art. 3, il quale ha  previsto  che
entro il 31 dicembre 2019, ciascuno Stato membro  dovesse  notificare
alla Commissione europea un proprio piano integrato per  l'energia  e
il clima; 
  Visto il Piano nazionale per l'energia e il clima, predisposto  dal
Governo italiano e notificato  nel  dicembre  2019  alla  Commissione
europea (nel seguito anche: PNIEC 2019); 
  Considerato, in particolare,  che  il  PNIEC  2019  pone,  tra  gli
obiettivi generali, la decarbonizzazione dei settori industriali  con
particolare riguardo a quelli ad alta  intensita'  energetica  e,  in
particolare, prevede che «E' opportuno e conveniente (i) rifornire di
gas naturale le industrie sarde, le reti di distribuzione  cittadine,
gia' esistenti (in sostituzione dell'attuale gas propano) e gia' oggi
compatibili con il gas naturale, e in costruzione; (ii) sostituire  i
carburanti per il trasporto pesante; (iii)  sostituire  i  carburanti
marini tradizionali con GNL introducendo, in modo graduale, il limite
di 0,1% di zolfo per i mezzi portuali e i traghetti; (iv)  alimentare
a gas naturale le centrali termoelettriche previste per il phase  out
delle centrali alimentate  a  carbone.  A  valle  dell'analisi  costi
benefici avviata da RSE per conto dell'Autorita' di  regolazione  per
energia reti e  ambiente  (nel  seguito:  "ARERA"),  che  si  prevede
disponibile nella primavera 2020, si implementeranno  gli  interventi
piu' adeguati per il trasporto del gas naturale. Al fine  di  offrire
agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea
con quelli del resto d'Italia,  dovranno  essere  adottate  soluzioni
tecnico/regolatorie che consentano di equiparare gli oneri di sistema
e  correlare  il  prezzo  della  materia  prima  al  PSV.   In   tale
prospettiva, al fine di assicurare ai consumatori sardi il necessario
livello di sicurezza, equita' e continuita'  delle  forniture,  sara'
valutata la possibilita' di un collegamento tra i  depositi  costieri
in costruzione e in autorizzazione, e i terminali di rigassificazione
operanti in Italia che  si  doteranno  di  un  sistema  di  reloading
effettuato dal TSO, e di adottare  un  sistema  di  correlazione  del
prezzo della materia prima con quello al PSV»; 
  Considerato lo sviluppo delle fonti rinnovabili, degli stoccaggi di
energia e delle nuove interconnessioni elettriche previsto nel PNIEC; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 60, comma 6, secondo cui «al fine  di  realizzare
il  rilancio  delle  attivita'  produttive  nella  regione  Sardegna,
garantendo  l'approvvigionamento  di  energia  all'isola   a   prezzi
sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando  al
contempo  la  compatibilita'  con  l'ambiente  e  l'attuazione  degli
obiettivi  del  PNIEC,  in   tema   di   rilancio   industriale,   di
decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone
presenti nella regione Sardegna,  e'  considerato  parte  della  rete
nazionale di trasporto, anche  ai  fini  tariffari,  l'insieme  delle
infrastrutture  di  trasporto  e  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto necessarie al  fine  di  garantire  la  fornitura  di  gas
naturale  mediante   navi   spola   a   partire   da   terminali   di
rigassificazione italiani regolati  e  loro  eventuali  potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione
stessa. Il gestore della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una
procedura  per  consentire   la   presentazione   di   richieste   di
allacciamento alla rete  nazionale  di  trasporto  a  mezzo  di  tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture»; 
  Tenuto  conto  dello  studio  condotto  da  Ricerca   sul   sistema
energetico S.p.a. (nel seguito: RSE)  del  luglio  2020,  concernente
«Approvvigionamento   energetico   della   regione   Sardegna   (anni
2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione 335/2019/R/GAS  del
30 luglio 2019; 
  Vista la delibera ARERA n. 539/2020 del 15 dicembre  2020  relativa
alla valutazione dei  piani  decennali  di  sviluppo  delle  reti  di
trasporto del gas naturale 2019 e 2020; 
  Visto il parere ARERA  n.  574/2020/I/eel  del  22  dicembre  2020,
relativo alla valutazione degli schemi di piano decennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020; 
  Vista la nota del 5 gennaio 2021 con cui Snam S.p.a. (nel  seguito:
Snam o  gestore  della  rete  di  trasporto  del  gas  naturale),  su
richiesta e secondo  le  indicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, gia' competente per materia fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 22/2021, ha trasmesso il  dimensionamento
e la localizzazione della configurazione infrastrutturale  necessaria
per la realizzazione del collegamento virtuale tra la rete  nazionale
del trasporto del gas e la Sardegna, di cui al citato art. 60,  comma
6, del decreto-legge n. 76/2020, consistente,  tra  l'altro,  in  una
FRSU ubicata a Portovesme e in una FRSU ubicata a  Porto  Torres  con
capacita' di stoccaggio nette rispettivamente di circa 110.000  mc  e
25.000 mc; 
  Considerato che Terna S.p.a. (nel seguito: Terna  o  gestore  della
rete di trasmissione elettrica), su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico, gia' competente per materia  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2021, nel febbraio 2021, ha
comunicato,  ai  fini  di  cui  al  citato  art.  60,  comma  6,  del
decreto-legge n. 76/2020, le esigenze di nuova potenza da realizzarsi
in Sardegna, ritenuta necessaria a realizzare il phase  out  completo
del carbone nell'Isola nel rispetto del mantenimento delle condizioni
di  sicurezza  del  sistema  elettrico,  ritenendo,  in  particolare,
necessari 550  MW  di  nuova  potenza  programmabile  con  prevalente
funzione  di  adeguatezza,  regolazione  e  riserva,   opportunamente
distribuiti in 300 MW nella zona sud e 250 MW nella zona  nord  della
Sardegna; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Considerato,  in  particolare,  l'art.  17  del  decreto-legge   n.
77/2021, il quale, al comma 1, ha disposto la sostituzione del  comma
2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006, nel  senso  di
affidare lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale  di
competenza statale  dei  progetti  ricompresi  nel  PNRR,  di  quelli
finanziati a valere sul fondo  complementare,  nonche'  dei  progetti
attuativi del PNIEC, a un'apposita Commissione tecnica  «PNRR-PNIEC»,
posta alle dipendenze  funzionali  del  Ministero  della  transizione
ecologica; 
  Considerato, inoltre, l'art. 18 del decreto-legge  n.  77/2021,  il
quale,  al  comma  1,  ha  apportato  modificazioni  al  comma  2-bis
dell'art. 7-bis del decreto legislativo n.  152/2006,  nel  senso  di
prevedere che le opere, gli impianti e  le  infrastrutture  necessari
alla  realizzazione  dei  progetti  strategici  per  la   transizione
energetica del  Paese  inclusi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) e al raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
PNIEC 2019, predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999,
come individuati nell'allegato I-bis al medesimo decreto legislativo,
e le opere ad essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica
utilita', indifferibili e urgenti; 
  Considerato, inoltre,  il  comma  3,  dell'art.  31  del  succitato
decreto-legge n. 77/2021, il quale recita: «Al fine di realizzare  il
rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna  anche  in
attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sono  individuate  le
opere e le infrastrutture necessarie al phase out  dell'utilizzo  del
carbone nell'Isola»; 
  Considerato che nell'allegato I-bis, alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006, introdotto ad  opera  del  decreto-legge  n.
77/2021, sono elencate le opere, gli  impianti  e  le  infrastrutture
necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC  2019,
tra cui: 
    «1 Dimensione della decarbonizzazione. 
    1.1 Infrastrutture per il phase out della  generazione  elettrica
alimentata a carbone. 
    1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali  alimentate  a
carbone. 
    1.1.2 Nuovi impianti  termoelettrici  alimentati  attraverso  gas
naturale  per  le  esigenze  di  nuova  potenza  programmabile,   con
prevalente funzione di adeguatezza, regolazione  e  riserva  connessi
alle esigenze del sistema elettrico derivanti  dalla  chiusura  delle
centrali alimentate a carbone. 
    1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio
e  rigassificazione  necessarie  a  consentire  il  phase  out  dalla
generazione a carbone  e  la  decarbonizzazione  delle  industrie  in
Sardegna. 
    [...]. 
    1.2 Nuovi  impianti  per  la  produzione  di  energia  e  vettori
energetici  da  fonti  rinnovabili,  residui   e   rifiuti,   nonche'
ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione  e  incremento
delle capacita' esistenti (...). 
    3.1 Settore elettrico. 
    3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale: 
      [...] b. elettrodotti e opere funzionali  al  collegamento  tra
zone  di  mercato  nazionali  e  alla  riduzione  delle   congestioni
intrazonali e dei vincoli di capacita' produttiva; 
      c. opere funzionali  all'incremento  dell'adeguatezza  e  della
sicurezza del sistema e di regolazione dei  parametri  di  frequenza,
tensione e potenza di corto circuito; 
      [...]; 
    [...] 3.1.3  Sviluppo  capacita'  di  accumulo  elettrochimico  e
pompaggio: 
      a.  Installazione  di  sistemi  di  accumulo  elettrochimici  e
pompaggi;»; 
  Visto lo studio di RSE del giugno 2021,  dal  titolo:  «Studio  RSE
sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna - Fase
2: approfondimento sulle modalita' di trasporto del gnl/gas  naturale
all'interno della Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi  della
deliberazione ARERA 335/2019/r/gas del 30 luglio 2019; 
  Considerato che, in linea con i criteri e le  metodologie  previste
dal regolamento UE  n.  943/2019,  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica n. 439 del 28 ottobre 2021 e'  stata  approvata
la nuova disciplina del sistema di remunerazione della disponibilita'
di capacita' produttiva di energia elettrica (capacity market); 
  Considerato che, nell'ambito della predetta  nuova  disciplina,  la
societa' TERNA ha aggiornato le analisi di  adeguatezza  del  sistema
elettrico nazionale, anche con  riferimento  alle  valutazioni  sulle
risorse da realizzare in Sardegna per consentire  il  phase  out  del
carbone, in base alle quali verranno  svolte  le  prossime  aste  del
capacity market; 
  Ritenuto,  che,  in  attuazione  dell'art.   60,   comma   6,   del
decreto-legge n. 76/2020,  nonche'  del  comma  3  dell'art.  31  del
decreto-legge n. 77/2021, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  devono  essere  individuate  le  opere  finalizzate  a
favorire, in linea con le previsioni del PNIEC 2019, il  processo  di
decarbonizzazione dei siti industriali sardi  e,  in  particolare,  i
seguenti interventi: 
    a) ammodernamento della  raffineria  di  produzione  di  allumina
ubicata nel  Comune  di  Portoscuso,  Portovesme  (CI),  al  fine  di
consentire l'uso del  GNL,  secondo  il  progetto  predisposto  dalla
societa' Eurallumina, per la produzione di vapore ad alta temperatura
necessario per il  ciclo  industriale  e  per  la  autoproduzione  di
energia, in sostituzione del precedente progetto basato sull'uso  del
carbone; 
    b)  riqualificazione  del  Polo  industriale  di  Portovesme  per
l'utilizzo del GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore
impatto ambientale; 
    c) riqualificazione del Polo  industriale  di  Porto  Torres  per
l'utilizzo del GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore
impatto ambientale; 
    d) ulteriori progetti industriali nel territorio  dell'isola  che
prevedano l'utilizzo di GNL in sostituzione di combustibili fossili a
maggiore impatto ambientale; 
    e) progetti per l'installazione in siti industriali  di  impianti
per la produzione, attraverso fonti  rinnovabili,  di  energia  o  di
idrogeno, per uso industriale; 
    f) progetti per l'installazione in siti industriali  di  impianti
di accumulo di energia; 
  Tenuto conto che l'art. 60, comma 6, del decreto-legge n.  76/2020,
ha previsto che il predetto rilancio delle attivita' produttive nella
Regione Sardegna sia attuato andando a considerare parte  della  rete
nazionale di trasporto, anche  ai  fini  tariffari,  l'insieme  delle
infrastrutture  di  trasporto  e  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto necessarie al  fine  di  garantire  la  fornitura  di  gas
naturale  mediante  navi   spola,   a   partire   da   terminali   di
rigassificazione italiani regolati e  loro  eventuali  potenziamenti,
fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione
stessa; 
  Considerato che la configurazione delle infrastrutture di trasporto
e rigassificazione per  l'approvvigionamento  di  gas  della  Regione
Sardegna,  definite  nel  presente  decreto,  e'  in  linea  con   le
previsioni dell'art. 60,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  76/2020,
nonche' tiene conto di quanto emerso  negli  studi  condotti  da  RSE
citati nelle premesse e delle note sopra indicate; 
  Considerato  che,  fermi  restando  il  necessario  sviluppo  delle
energie rinnovabili per uso elettrico e per uso termico e  la  spinta
per la massima valorizzazione dell'efficienza energetica previsti dal
PNIEC 2019, la configurazione  infrastrutturale  e  di  servizio  del
sistema gas, di cui al presente decreto, tiene conto, in particolare,
dei fabbisogni di  gas  necessari  alla  decarbonizzazione  dei  siti
industriali sardi in attivita' e di quelli per i quali e' prevista la
ripartenza,  dei   potenziali   fabbisogni   connessi   a   reti   di
distribuzione realizzate o in costruzione alla data di emanazione del
presente decreto, nonche' dei  potenziali  fabbisogni  connessi  alla
realizzazione di nuova potenza di generazione a gas; 
  Preso atto della prevista concentrazione dei consumi di gas per  il
segmento  industriale   e   termoelettrico   intorno   ai   distretti
industriali del Sulcis e di Porto Torres, nonche' la  prossimita'  di
questi  rispettivamente   ai   bacini   di   consumo   della   Citta'
metropolitana di Cagliari e della Citta' metropolitana di Sassari; 
  Ritenuto opportuno che, in base alla  suddetta  concentrazione  dei
consumi di gas, i nuovi terminali di stoccaggio  e  rigassificazione,
da collocare nell'isola ai sensi del citato art. 60, comma  6,  siano
costituiti da unita' galleggianti di  stoccaggio  e  rigassificazione
(FSRU), in modo da minimizzare l'impatto sul territorio,  accelerarne
la realizzazione e garantire la  flessibilita'  delle  infrastrutture
nell'ottica della futura programmata  decarbonizzazione  del  sistema
energetico  e  produttivo  nell'isola  e  nel  resto  del  territorio
nazionale; 
  Ritenuto  opportuno  che  i  nuovi  terminali   di   stoccaggio   e
rigassificazione siano ubicati rispettivamente all'interno dei  porti
di Portovesme e Porto Torres, in quanto funzionali alla fornitura  di
dette aree energetiche e industriali, e  che  ulteriori  impianti  di
rigassificazione nell'area portuale di Oristano  e  eventualmente  di
Cagliari potranno essere connessi al  collegamento  virtuale  per  le
medesime finalita'; 
  Considerato   che   il   dimensionamento    della    configurazione
infrastrutturale e di servizio  per  l'approvvigionamento  energetico
della Regione Sardegna, sulla base dello studio e  delle  note  sopra
citate, e' individuato nel rispetto di  criteri  di  sicurezza  delle
forniture, efficienza ed economicita', ferme restando  le  successive
determinazioni ARERA; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018  sulla  promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, con cui sono fissati gli obiettivi
nazionali e gli strumenti per conseguirli, incluse le semplificazioni
del procedimento autorizzativo, e, in  particolare,  l'art.  20,  che
disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee e  non  idonee
per l'installazione di  impianti  a  fonti  rinnovabili,  nonche'  la
ripartizione della potenza  da  installare  tra  regioni  e  province
autonome, sulla base di principi, criteri e  modalita'  definiti  con
uno o piu'  decreti  interministeriali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, conformemente ai quali le  regioni  individuano
con proprie leggi le aree idonee,  fermo  restando  che,  nelle  more
dell'individuazione delle aree idonee, non  possono  essere  disposte
moratorie  ovvero  sospensioni  dei  termini  dei   procedimenti   di
autorizzazione; 
  Considerato pertanto, in attuazione  dell'art.  60,  comma  6,  del
decreto-legge n. 76/2020,  nonche'  del  comma  3  dell'art.  31  del
decreto-legge  n.  77/2021,  individuare  le  opere  necessarie   per
l'attuazione del PNIEC relativamente al  phase  out  del  carbone  in
Sardegna, allo sviluppo della produzione da fonti  rinnovabili  e  al
rilancio industriale in linea con le politiche  di  decarbonizzazione
dei poli industriali della stessa isola; 
  Sentita la ARERA, per l'espressione del proprio  parere,  reso  con
nota del 24 marzo 2021; 
  Preso atto che le  opere  individuate  dal  presente  decreto  sono
ricomprese nell'allegato I-bis al decreto legislativo n. 152/2006  e,
pertanto,   «costituiscono   interventi   di    pubblica    utilita',
indifferibili e urgenti»  e  le  relative  procedure  di  valutazione
ambientale di competenza  statale  sono  condotte  dalla  Commissione
tecnica PNRR-PNIEC; 
  Su proposta del Ministro della transizione ecologica,  di  concerto
con il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, nonche' dell'art. 60, comma  6,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, il presente decreto individua le opere  e  le
infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del  carbone  in
Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola,
nonche'   funzionali   alla   transizione   energetica    verso    la
decarbonizzazione delle attivita' produttive, conformemente a  quanto
previsto dal Piano nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC 2019). 
  2. Le procedure di valutazione ambientale dei progetti delle  opere
e delle infrastrutture di cui al presente decreto,  qualora  previste
in sede statale, sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC  ai
sensi dell'art. 17 del decreto-legge 31 maggio n. 77/2021, in  quanto
ricomprese nell'allegato I-bis introdotto dal medesimo decreto-legge. 
  3. Gli interventi e le opere individuate all'art.  2  costituiscono
interventi di pubblica utilita', indifferibili  e  urgenti  ai  sensi
dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152. Le  amministrazioni  interessate  a  qualunque  titolo  nelle
relative procedure autorizzative attribuiscono ad  esse  priorita'  e
urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.