Art. 2 Interventi di infrastrutturazione energetica 1. Alle finalita' di cui all'art. 1 concorre la realizzazione di nuova capacita' di generazione a fonte rinnovabile e di adeguate risorse di accumulo dell'energia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e, in particolare, dall'art. 20 del decreto medesimo. 2. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono individuate le seguenti infrastrutture e opere del sistema elettrico la cui realizzazione e' affidata a Terna S.p.a.: a) estensione della rete di trasmissione elettrica nazionale mediante la realizzazione del cavo HVDC Sardegna - Sicilia, facente parte del Tyrrhenian Link, nella configurazione da 500+500 MW riferita al solo collegamento bipolare HVDC Sardegna-Sicilia; b) installazione di compensatori sincroni per 750 MVAr; c) sviluppo della rete elettrica dell'isola per la connessione delle iniziative di cui al comma 1. 3. Per le finalita' di cui all'art. 1, relativamente al phase out dell'utilizzo del carbone per la generazione elettrica in Sardegna, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le esigenze di nuova potenza programmabile sull'isola, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva, definita pari a 550 MW, sono individuate nell'ambito e secondo la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica (capacity market) e sono articolate tra zona sud e zona nord della Sardegna. 4. Per le finalita' di cui all'art. 1, e in relazione alle esigenze di sicurezza delle forniture, la rete nazionale del trasporto del gas e' estesa, anche ai fini tariffari, alla Sardegna attraverso un collegamento virtuale, quale sistema operato dal gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale in Sardegna, e comprende il seguente insieme di attivita' e infrastrutture: a) l'adeguamento impiantistico del terminale di rigassificazione di Panigaglia per consentire il caricamento del GNL su bettoline, inclusi gli interventi di ammodernamento del terminale, per garantirne la continuita' di esercizio per la durata di funzionamento del collegamento virtuale; b) l'adeguamento della funzionalita' del terminale di rigassificazione OLT al largo della costa toscana per consentire un maggior numero di accosti finalizzato al servizio di caricamento del GNL su bettoline per il collegamento virtuale; c) una FSRU nel porto di Portovesme con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento SUD industriale e termoelettrico, nonche' il bacino di consumo della Citta' metropolitana di Cagliari; d) una FSRU nel porto di Porto Torres con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento Nord industriale e termoelettrico, nonche' il bacino di consumo della Citta' metropolitana di Sassari; e) un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Oristano con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire le utenze limitrofe a tale ubicazione; f) un servizio di trasporto del GNL a mezzo di navi spola dedicate, approvvigionato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e realizzato secondo la modalita' operativa piu' adeguata sulla base di criteri di economicita' ed efficienza, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, destinato a rifornire le FRSU a Portovesme e Porto Torres e il terminale a Oristano, a partire, in normali condizioni di esercizio, dai terminali di Panigaglia e OLT; g) le opere strumentali alla realizzazione o adeguamento delle infrastrutture di cui alle lettere precedenti, inclusi gli eventuali dragaggi necessari all'adeguamento dei terminali esistenti, alla installazione delle FRSU e alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione di cui alla lettera e). Il dimensionamento proposto per l'insieme delle infrastrutture e dei servizi di cui al presente comma e' funzionale alla fornitura dei volumi di gas naturale necessari per gli usi industriali e residenziali, nei limiti di cui al comma 5, nonche' per potenziali consumi del settore termoelettrico. 5. I terminali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 sono collegati, attraverso tratti di rete di trasporto, ai principali bacini di consumo del settore industriale e, eventualmente, alle aree che saranno interessate dalla realizzazione di centrali termoelettriche alimentate a gas, nonche', ove possibile in funzione della analisi costi/benefici svolta nell'ambito della progettazione di cui al comma 6, alle reti di distribuzione realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini della conversione a gas naturale di reti esistenti a GPL e aria propanata. Tali tratti di reti interni sono costituiti da: a) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 4, lettera c), alle zone industriali e ai bacini di distribuzione del Sulcis e della Citta' metropolitana di Cagliari, nonche' alle eventuali centrali termoelettriche a gas; b) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 4, lettera d), alle zone industriali e alla Citta' metropolitana di Sassari, nonche' alle eventuali centrali termoelettriche a gas; c) i tratti di rete per collegare l'impianto di rigassificazione di cui al comma 4, lettera e), alle zone industriali e alle reti di distribuzione dell'area. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale avvia la progettazione della configurazione infrastrutturale definita al comma 4, nell'ambito della quale e' tenuto a valutare l'eventuale inclusione nel collegamento virtuale di un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Cagliari nel rispetto dei criteri di efficienza, economicita' e garanzia dei tempi di realizzazione. 7. In considerazione dell'urgenza di avviare le strategie di decarbonizzazione dell'isola, i gestori della rete di trasmissione elettrica e della rete di trasporto del gas naturale proseguono prioritariamente con le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai commi 2 e 4, con particolare riferimento alle procedure di cui all'art. 1, comma 2. Il gestore della rete nazionale di trasporto del gas naturale, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, pone in essere gli adempimenti necessari alla presentazione delle istanze di allacciamento alla rete nazionale di trasporto, anche con riferimento alle reti di distribuzione entro i limiti di cui al comma 5, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 4, con particolare riferimento a una procedura aperta per verificare la possibilita' di accesso dei terzi alle infrastrutture di rigassificazione facenti parte del collegamento virtuale. 8. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il quadro regolatorio applicabile alle infrastrutture individuate dal presente decreto, con particolare riferimento ai servizi del collegamento virtuale di cui al comma 4, al fine di consentirne la realizzazione e l'esercizio, nonche' adotta misure adeguate a consentire, nei limiti di costi efficienti, per almeno cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1192