Art. 2 
 
            Interventi di infrastrutturazione energetica 
 
  1. Alle finalita' di cui all'art. 1 concorre  la  realizzazione  di
nuova capacita' di generazione a  fonte  rinnovabile  e  di  adeguate
risorse di accumulo dell'energia, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e, in particolare,  dall'art.  20
del decreto medesimo. 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono individuate le  seguenti
infrastrutture e opere del sistema elettrico la cui realizzazione  e'
affidata a Terna S.p.a.: 
    a) estensione della  rete  di  trasmissione  elettrica  nazionale
mediante la realizzazione del cavo HVDC Sardegna -  Sicilia,  facente
parte  del  Tyrrhenian  Link,  nella  configurazione  da  500+500  MW
riferita al solo collegamento bipolare HVDC Sardegna-Sicilia; 
    b) installazione di compensatori sincroni per 750 MVAr; 
    c) sviluppo della rete elettrica dell'isola  per  la  connessione
delle iniziative di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui all'art. 1, relativamente al  phase  out
dell'utilizzo del carbone per la generazione elettrica  in  Sardegna,
fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le esigenze  di  nuova
potenza  programmabile  sull'isola,  con   prevalente   funzione   di
adeguatezza, regolazione e riserva, definita  pari  a  550  MW,  sono
individuate nell'ambito  e  secondo  la  disciplina  del  sistema  di
remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia
elettrica (capacity market) e sono articolate tra  zona  sud  e  zona
nord della Sardegna. 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 1, e in relazione alle esigenze
di sicurezza delle forniture, la rete nazionale del trasporto del gas
e' estesa, anche ai  fini  tariffari,  alla  Sardegna  attraverso  un
collegamento virtuale, quale sistema operato dal gestore  della  rete
nazionale per il trasporto di gas naturale in Sardegna,  e  comprende
il seguente insieme di attivita' e infrastrutture: 
    a) l'adeguamento impiantistico del terminale di  rigassificazione
di Panigaglia per consentire il caricamento  del  GNL  su  bettoline,
inclusi  gli  interventi  di  ammodernamento   del   terminale,   per
garantirne la continuita' di esercizio per la durata di funzionamento
del collegamento virtuale; 
    b)   l'adeguamento   della   funzionalita'   del   terminale   di
rigassificazione OLT al largo della costa toscana per  consentire  un
maggior numero di accosti finalizzato al servizio di caricamento  del
GNL su bettoline per il collegamento virtuale; 
    c) una FSRU nel  porto  di  Portovesme  con  capacita'  netta  di
stoccaggio  adeguata  a  servire  il  segmento  SUD   industriale   e
termoelettrico,  nonche'  il   bacino   di   consumo   della   Citta'
metropolitana di Cagliari; 
    d) una FSRU nel porto di Porto  Torres  con  capacita'  netta  di
stoccaggio  adeguata  a  servire  il  segmento  Nord  industriale   e
termoelettrico,  nonche'  il   bacino   di   consumo   della   Citta'
metropolitana di Sassari; 
    e) un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Oristano
con capacita' netta  di  stoccaggio  adeguata  a  servire  le  utenze
limitrofe a tale ubicazione; 
    f) un servizio di  trasporto  del  GNL  a  mezzo  di  navi  spola
dedicate, approvvigionato nel rispetto della normativa comunitaria  e
nazionale e realizzato secondo la modalita' operativa  piu'  adeguata
sulla base di criteri di  economicita'  ed  efficienza,  al  fine  di
garantire  la  sicurezza  degli   approvvigionamenti,   destinato   a
rifornire le FRSU a Portovesme  e  Porto  Torres  e  il  terminale  a
Oristano,  a  partire,  in  normali  condizioni  di  esercizio,   dai
terminali di Panigaglia e OLT; 
    g) le opere strumentali alla realizzazione  o  adeguamento  delle
infrastrutture di cui alle lettere precedenti, inclusi gli  eventuali
dragaggi necessari  all'adeguamento  dei  terminali  esistenti,  alla
installazione  delle  FRSU  e  alla  realizzazione  dell'impianto  di
rigassificazione di cui alla lettera e). 
  Il dimensionamento proposto per l'insieme  delle  infrastrutture  e
dei servizi di cui al presente comma e' funzionale alla fornitura dei
volumi  di  gas  naturale  necessari  per  gli  usi   industriali   e
residenziali, nei limiti di cui al comma 5,  nonche'  per  potenziali
consumi del settore termoelettrico. 
  5. I terminali di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma  4  sono
collegati, attraverso tratti di  rete  di  trasporto,  ai  principali
bacini di consumo del settore industriale e, eventualmente, alle aree
che   saranno   interessate   dalla   realizzazione    di    centrali
termoelettriche alimentate a gas, nonche', ove possibile in  funzione
della analisi costi/benefici svolta nell'ambito  della  progettazione
di cui al comma 6,  alle  reti  di  distribuzione  realizzate  o  con
cantiere avviato al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, anche ai fini della  conversione  a  gas  naturale  di  reti
esistenti a GPL e aria propanata. Tali tratti di  reti  interni  sono
costituiti da: 
    a) i tratti di rete necessari per collegare  l'impianto  FSRU  di
cui al comma 4, lettera c), alle zone  industriali  e  ai  bacini  di
distribuzione del Sulcis e della Citta'  metropolitana  di  Cagliari,
nonche' alle eventuali centrali termoelettriche a gas; 
    b) i tratti di rete necessari per collegare  l'impianto  FSRU  di
cui al comma 4, lettera d),  alle  zone  industriali  e  alla  Citta'
metropolitana   di   Sassari,   nonche'   alle   eventuali   centrali
termoelettriche a gas; 
    c) i tratti di rete per collegare l'impianto di  rigassificazione
di cui al comma 4, lettera e), alle zone industriali e alle  reti  di
distribuzione dell'area. 
  6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il gestore della rete nazionale  per  il  trasporto  di  gas
naturale avvia la progettazione della configurazione infrastrutturale
definita al comma 4, nell'ambito della quale  e'  tenuto  a  valutare
l'eventuale inclusione nel collegamento virtuale di  un  impianto  di
rigassificazione nell'area portuale  di  Cagliari  nel  rispetto  dei
criteri  di  efficienza,  economicita'  e  garanzia  dei   tempi   di
realizzazione. 
  7. In  considerazione  dell'urgenza  di  avviare  le  strategie  di
decarbonizzazione dell'isola, i gestori della  rete  di  trasmissione
elettrica e della rete  di  trasporto  del  gas  naturale  proseguono
prioritariamente con le attivita'  propedeutiche  alla  realizzazione
delle  infrastrutture  di  cui  ai  commi  2  e  4,  con  particolare
riferimento alle procedure di cui all'art. 1,  comma  2.  Il  gestore
della  rete  nazionale  di  trasporto  del  gas  naturale,  ai  sensi
dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, pone  in  essere
gli  adempimenti  necessari  alla  presentazione  delle  istanze   di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto, anche con riferimento
alle reti di distribuzione entro i limiti di cui al comma 5, e  avvia
le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di
cui al comma 4, con particolare riferimento a  una  procedura  aperta
per  verificare  la  possibilita'   di   accesso   dei   terzi   alle
infrastrutture di rigassificazione  facenti  parte  del  collegamento
virtuale. 
  8. L'Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente,  entro
sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
definisce  il  quadro  regolatorio  applicabile  alle  infrastrutture
individuate dal presente  decreto,  con  particolare  riferimento  ai
servizi del collegamento virtuale di cui  al  comma  4,  al  fine  di
consentirne la realizzazione e  l'esercizio,  nonche'  adotta  misure
adeguate a consentire, nei limiti di  costi  efficienti,  per  almeno
cinque  anni  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2022,   tariffe   di
distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione  ubicate  sul
territorio della  Sardegna  realizzate  o  con  cantiere  avviato  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto,  in  linea  con
quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili,  come  individuati
dalla regolazione tariffaria. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2022 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                             Il Ministro 
                     della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1192