Art. 3 Modalita' di pagamento 1. I pagamenti dovuti per le procedure di riconoscimento e autorizzazione sono effettuati mediante versamento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite bonifico bancario o postale utilizzando il codice Iban riferito alla Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazion e_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di_classifica zione_delle_entrate/index.html 2. Nella causale del versamento delle tariffe previste ai punti A e B dell'allegato I occorre specificare: a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento o autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, e dell'allegato VII al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22»; b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2, Capo XV, dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 3. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle somme sopra indicate deve essere allegata alla domanda di riconoscimento o autorizzazione presentata al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ai sensi dell'art 19, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 4. Ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, l'organismo autorizzato provvede a versare, entro sei mesi, la tariffa di cui al punto D dell'allegato I, a copertura delle spese relative alle verifiche di cui all'art. 19, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. Nella causale di versamento occorre specificare: a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese connesse con le procedure di vigilanza sugli organismi autorizzati»; b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2, Capo XV, dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 5. Entro i sessanta giorni precedenti alla visita ispettiva di cui all'art. 19, comma 6 e comma 7, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, l'organismo autorizzato provvede a versare la tariffa di cui al punto C dell'allegato I, a copertura delle spese connesse alla predetta visita ispettiva. Nella causale di versamento occorre specificare: a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese connesse alla verifica degli organismi autorizzati»; b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2, Capo XV, dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.