Art. 3 
 
                       Modalita' di pagamento 
 
  1.  I  pagamenti  dovuti  per  le  procedure  di  riconoscimento  e
autorizzazione sono effettuati mediante versamento  alla  sezione  di
Tesoreria provinciale dello Stato competente  per  territorio  ovvero
tramite bonifico  bancario  o  postale  utilizzando  il  codice  Iban
riferito  alla  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  competente  per
territorio  pubblicato   sul   sito   istituzionale   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale       dello       Stato       al       seguente        link:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazion
e_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_di_classifica
zione_delle_entrate/index.html 
  2. Nella causale del versamento delle tariffe previste ai punti A e
B dell'allegato I occorre specificare: 
    a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese  connesse
con  le  procedure  di  riconoscimento  o  autorizzazione  ai   sensi
dell'art. 19 del decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.  114,  e
dell'allegato VII al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22»; 
    b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
la vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema  portuale,  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne; 
    c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2,  Capo  XV,
dello  stato  di  previsione   dell'entrata   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  3. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento  delle  somme  sopra
indicate deve  essere  allegata  alla  domanda  di  riconoscimento  o
autorizzazione presentata al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita' di sistema portuale,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua  interne,  ai  sensi  dell'art  19,  comma  3,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2018, n. 114. 
  4. Ottenuta l'autorizzazione di  cui  all'art.  19,  comma  3,  del
decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, l'organismo autorizzato
provvede a versare, entro sei mesi, la tariffa  di  cui  al  punto  D
dell'allegato I, a copertura delle spese relative alle  verifiche  di
cui all'art. 19, comma 7,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  7
settembre  2018,  n.  114.  Nella  causale  di   versamento   occorre
specificare: 
    a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese  connesse
con le procedure di vigilanza sugli organismi autorizzati»; 
    b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
la vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema  portuale,  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne; 
    c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2,  Capo  XV,
dello  stato  di  previsione   dell'entrata   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
  5. Entro i sessanta giorni precedenti alla visita ispettiva di  cui
all'art. 19, comma 6 e comma 7, lettera a), del decreto legislativo 7
settembre 2018, n. 114, l'organismo autorizzato provvede a versare la
tariffa di cui al punto C dell'allegato I, a  copertura  delle  spese
connesse alla predetta visita ispettiva. Nella causale di  versamento
occorre specificare: 
    a) il riferimento «tariffa per la copertura delle spese  connesse
alla verifica degli organismi autorizzati»; 
    b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
la vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema  portuale,  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne; 
    c) l'imputazione delle somme al capitolo 3570, art. 2,  Capo  XV,
dello  stato  di  previsione   dell'entrata   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.