IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001,  n.
106; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni and  SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare,  l'art.  10-bis,  recante  «Disciplina  del  potere   di
ordinanza del Ministro  della  salute  in  materia  di  ingressi  nel
territorio nazionale e per la adozione di linee  guida  e  protocolli
connessi alla pandemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100; 
  Visto in particolare, l'art.  3,  comma  7,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, il quale prevede che «con  le  ordinanze  di  cui
all'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  il  Ministro
della  salute,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, puo' aggiornare i protocolli per lo svolgimento  dei
concorsi pubblici in condizioni di sicurezza»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante
«Adozione  delle  "Linee  guida  per  la  ripresa   delle   attivita'
economiche e sociali"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'epidemia
da COVID-19 concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100; 
  Visto il «Protocollo per lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici»,
emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica; 
  Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,
persistono esigenze indifferibili di contrasto al  diffondersi  della
pandemia da Covid-19; 
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   e   urgente   prevedere,    in
considerazione  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica  da
Covid-19, misure concernenti le modalita' di svolgimento dei concorsi
pubblici, adeguandoli alla normativa vigente; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui
alla nota prot. ULM_FP-686 del 20 maggio 2022; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza  dei  concorsi
pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  gli  stessi
devono svolgersi nel rispetto del documento recante  «Protocollo  per
lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici»,  parte  integrante   della
presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile  2021
del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, citato in premessa.