Art. 2
Tariffe per attivita' amministrative
1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste
dall'art. 1, comma 1, sono poste a carico del proprietario
dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o
del loro rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale e
gli importi delle relative tariffe, calcolate sulla base del criterio
di copertura del costo effettivo del servizio, sono indicati
nell'allegato I.
2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al
comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della copertura
delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1, comma 1.