Art. 3
Tariffe per le visite tecniche
1. Le spese per le visite iniziale, di rinnovo, addizionale e
volontaria da parte delle commissioni territoriali della navigazione
interna di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2018,
n. 114 sono poste a carico del proprietario dell'unita' navale, del
galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante,
nonche' dell'armatore dell'unita' navale e gli importi delle relative
tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo
effettivo del servizio, sono indicati nell'allegato II e sono
corrisposti antecedentemente all'effettuazione della visita tecnica.
2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al
comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della copertura
delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1, comma 2.