Art. 3 
 
                   Tariffe per le visite tecniche 
 
  1. Le spese per le  visite  iniziale,  di  rinnovo,  addizionale  e
volontaria da parte delle commissioni territoriali della  navigazione
interna di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7  settembre  2018,
n. 114 sono poste a carico del proprietario dell'unita'  navale,  del
galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante,
nonche' dell'armatore dell'unita' navale e gli importi delle relative
tariffe, calcolate sulla base del criterio  di  copertura  del  costo
effettivo  del  servizio,  sono  indicati  nell'allegato  II  e  sono
corrisposti antecedentemente all'effettuazione della visita tecnica. 
  2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della  copertura
delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1, comma 2.