Art. 5
Trattamento economico di missione
1. Al personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili impiegato nelle attivita' di cui all'art. 1,
comma 2, spetta il trattamento economico di missione previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale del
comparto funzioni centrali nonche' dalle disposizioni per il
personale dei Ministeri.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 7
settembre 2018, n. 114, ai soggetti esterni all'Amministrazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
designati come componenti della commissione di cui all'art. 7, comma
2, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, nonche' agli
eventuali esperti di cui all'art. 7, comma 7, del medesimo decreto
legislativo, e' attribuito come rimborso spese lo stesso trattamento
economico dovuto per il personale del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili impiegato nelle attivita' di cui
all'art. 1, comma 2.