Art. 5 
 
                  Trattamento economico di missione 
 
  1.  Al  personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili impiegato nelle attivita' di  cui  all'art.  1,
comma 2, spetta il trattamento economico  di  missione  previsto  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale del
comparto  funzioni  centrali  nonche'  dalle  disposizioni   per   il
personale dei Ministeri. 
  2. Ai sensi  dell'art.  7,  comma  8,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2018, n. 114, ai soggetti esterni  all'Amministrazione  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
designati come componenti della commissione di cui all'art. 7,  comma
2, del decreto legislativo 7 settembre 2018,  n.  114,  nonche'  agli
eventuali esperti di cui all'art. 7, comma 7,  del  medesimo  decreto
legislativo, e' attribuito come rimborso spese lo stesso  trattamento
economico dovuto per il personale del Ministero delle  infrastrutture
e della  mobilita'  sostenibili  impiegato  nelle  attivita'  di  cui
all'art. 1, comma 2.