IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 737, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attivita' fisica adattata.»; Visto il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 737, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' attuative per l'accesso al credito d'imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo, ed in particolare la lettera e) dell'art. 2, comma 1, nella quale l'Attivita' fisica adattata (AFA) e' definita come i «programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalita' per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.